Signor Presidente della Repubblica, in un suo recentissimo intervento,
ha scritto che «dobbiamo chiederci... perché spesso, nei decenni che ci
sono alle spalle, siamo venuti meno al precetto dell’articolo 9, che con
lungimiranza il costituente aveva inserito tra i principi fondamentali
della Carta».
Ebbene, oggi siamo a chiederle di voler accertare
se le Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche approvate dal Senato della Repubblica lo
scorso 4 agosto, e ora sottoposte alla Sua firma, non contengano
indicazioni che palesemente vengono meno proprio al precetto di quel
lungimirante articolo 9 (“ La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”).
Ci riferiamo in particolare a due punti.
Il
primo è quello che inserisce stabilmente nel nostro ordinamento il
principio del cosiddetto “silenzio assenso” tra amministrazioni
pubbliche (articolo 2, comma 1, lettere g e n; art. 3, comma 2). Questo
principio non è applicabile all’ambito dei beni culturali e del
paesaggio, e infatti la legge 241/90 espressamente escludeva che il
silenzio-assenso potesse applicarsi «agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico»: lo stesso concetto
è stato poi ribadito più volte, dalla legge 537 del 1993 alla legge 80
del 2005. Questa esclusione deriva proprio dalla presenza dell’articolo 9
nella Costituzione, e dalla interpretazione che la Corte Costituzionale
ne ha dato in numerose sentenze, a cominciare dalla nr. 151 del 1986:
«La primarietà del valore estetico- culturale», sancita dalla
Costituzione, non può in nessun caso essere «subordinata ad altri
valori, ivi compresi quelli economici», e anzi dev’essere essa stessa
«capace di influire profondamente sull’ordine economico-sociale». Se il
valore estetico-culturale del patrimonio e la sua centralità nell’ordine
degli interessi nazionali vanno intesi come «primari e assoluti» di
fronte a qualsiasi tornaconto privato, l’eventuale silenzio di un
pubblico ufficio non può mai e poi mai valere come assenso; semmai,
qualsiasi temporanea alterazione della naturale gerarchia dev’essere il
frutto di un’accurata meditazione e di un’esplicita formulazione, e non
di un casuale silenzio.
Il secondo è quanto dispone la lettera
“e” del comma 1 dell’articolo 8, che prevede la «confluenza nell’Ufficio
territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle
amministrazioni civili dello Stato... individuazione della dipendenza
funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate...
attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei
servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento
dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello
Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri
sostitutivi».
Ora, nel caso delle soprintendenze questa
confluenza in uffici diretti dal rappresentante dell’esecutivo
sostituisce una discrezionalità tecnica con una amministrativa, e si
configura come la messa sotto tutela governativa di un ufficio che deve
invece rimanere del tutto autonomo. Questa svolta contraddice fatalmente
la lunga storia italiana della tutela pubblica. L’articolo 2 della
legge 386 del 22 giugno 1907 disponeva che: «I prefetti e le autorità
che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia
giudiziaria (...) coadiuvano le sopraintendenze e gli analoghi uffici
più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela
degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo
richieda l’osservanza della legge che regola tale tutela». Anche prima
della Costituzione, dunque, la specificità tecnico-scientifica delle
Soprintendenze era riconosciuta, e i prefetti dovevano non dirigere i
Soprintendenti, ma semmai coadiuvare il loro lavoro di tutela. Nemmeno
le leggi fasciste del 1939 osarono negare questo principio, che fu poi
consacrato, al massimo livello possibile, tra i principi fondamentali su
cui si fonda la Repubblica.
Signor Presidente, siamo certi che
la palese incostituzionalità di queste due disposizioni sarà accertata
dalla Corte Costituzionale: ma le chiediamo se non sia saggio evitare al
paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione lo scempio
che potrebbe avvenire in attesa di un tale pronunciamento.
Con osservanza,
Gaetano Azzariti, Professore ordinario di diritto costituzionale
Lorenza Carlassare, Professore emerito di diritto costituzionale
Alberto Lucarelli
Paolo Maddalena, già Vice Presidente della Corte Costituzionale
Guido Neppi Modona, già Giudice della Corte Costituzionale
Alessandro Pace
Salvatore Settis, già Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali
Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale
Lorenza Carlassare, Professore emerito di diritto costituzionale
Alberto Lucarelli
Paolo Maddalena, già Vice Presidente della Corte Costituzionale
Guido Neppi Modona, già Giudice della Corte Costituzionale
Alessandro Pace
Salvatore Settis, già Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali
Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale
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