mercoledì 15 giugno 2016

La (de)regolamentazione del lavoro dentro il Ttip

di Andrea Serra
Se è vero che il Partenariato Transatlantico riguarda la materia del Commercio e degli Investimenti, il lavoro e i diritti sociali sono ambiti pienamente coinvolti dal trattato e questo essenzialmente per due motivi. Il primo motivo dipende dal fatto che un partenariato tra due paesi mette naturalmente in contatto non solo le economie, ma anche, ed inevitabilmente, i modelli regolatori e sociali (T.Treu, 2015), tanto che la liberalizzazione degli scambi e i diritti sociali costituiscono un elemento fondativo del diritto internazionale del lavoro e della politica normativa dell’OIL: “è apparso chiaro fin dalle origini che la funzione del diritto internazionale del lavoro consistesse nel contrastare l’opportunismo degli Stati che avrebbero condotto – o di fatto conducevano – a posporre la protezione dei diritti dei lavoratori rispetto all’interesse economico e concorrenziale delle loro imprese” (A. Perulli, 2013)
In secondo luogo, perché il TTIP appare essere un’evoluzione normativa e politica del WTO poiché, accanto all’eliminazione tra USA e UE delle residue barriere tariffarie , punta non solo all’abbattimento delle barriere “non tariffarie” che “costituiscono importanti impedimenti ai flussi commerciali e di investimento transatlantici”, ma tende all’ulteriore ed esplicito obiettivo della “normalizzazione” degli standard regolativi: “negotiation on NTBs provides the opportunity to pursue a mix of crossrecognition and regulatory convergence to reduce these barriers” (Centre for Economic Policy Research, London, 2013)
Il TTIP potrebbe essere pertanto definito un “partenariato di ultima generazione” assimilabile agli accordi internazionali in fase di negoziazione tra diverse aree economiche all’interno dei quali, la convergenza normativa avrebbe una conseguenza diretta sul mondo del lavoro portando ad “una potenziale influenza politico-giuridica delle imprese multinazionali sulle tutele giuslavoristiche esistenti a livello nazionale, in Europa e negli Stati Uniti, e non (più) coincidenti con l’assetto di investimenti connessi al TTIP” (M. Faioli, 2016)
La pervasività delle spinte deregolamentatorie del diritto del lavoro, potrebbe realizzarsi non solo attraverso l’attivazione dei meccanismi dell’ISDS (ossia lo strumento per la “Risoluzione delle controversie tra investitore e Stato”) ma anche nell’utilizzo di normative ispirate alla flessibilizzazione del lavoro che gli Stati Membri dell’UE hanno già introdotto nei propri ordinamenti giuslavoristici.
Nel caso del nostro paese, gli investitori americani sarebbero indotti, in base al principio della territorialità (lex loci laboris), a emulare i loro colleghi italiani e sperimentare, ad esempio, il recente sistema di contrattazione di prossimità previsto dall’articolo 8 del D.L 38/2011 che potrebbe rivelarsi un terreno fertile per gli obiettivi del TTIP.
La contrattazione di prossimità “ricollocando” la contrattazione collettiva presso il territorio fornisce il rango di fonte del diritto alle “specifiche intese” raggiunte anche solo con le rappresentanze sindacali operanti in azienda, finalizzate, tra l’altro, anche “agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
Il costrutto teorico dal quale parte il modello di contrattazione di prossimità potrebbe essere rinvenuto in una forma di “individualismo metodologico” di stampo neoclassico che vede nelle intese di prossimità un diritto del lavoro “reso cedevole” alle esigenze aziendali e “al mercato come unico principio regolatore in funzione dell’efficienza economica”.
L’azienda diventa “attore principale della regolazione postmoderna e globale” non concorrendo, tuttavia, nell’arena pubblica, quanto nel “governo privato” delle mura aziendali (un “ordine giuridico aziendalmente localizzato”) dettando discipline ad hoc, non utilizzabili neanche nell’ambito del medesimo settore merceologico, dai propri concorrenti più “prossimi”. (A. Perulli, 2013)
Una evoluzione del diritto sindacale verso fenomeni di “localizzazione e aziendalizzazione” che manifesta la tendenza legislativa ad assecondare l’obiettivo manageriale dell’impresa transazionale a “neutralizzare” i vincoli derivanti dalla legge e dal contratto collettivo e il dissenso di gruppi organizzati e di singoli lavoratori. (V. Leccese, www.aidlass.it)
Con l’articolo 8, il legislatore sembra inoltre abdicare al proprio ruolo di decisore politico nella definizione di politiche industriali (anche tese alla collocazione dei propri settori produttivi all’interno di una nuova divisione globale del lavoro) e al contempo depotenzia la contrattazione collettiva, rendendola un minus, sia nel senso della sua marginalizzazione nel panorama delle relazioni industriali, sia nel senso del riconoscimento della capacità regolativa che “in basso” si può produrre in deroga all’ambito nazionale.
La legge conferisce l’autonomia regolativa su tutte le materie siano esse devolute dai CCNL alla contrattazione di secondo livello, oppure siano materie già regolate dalla contrattazione nazionale o addirittura dalla legge. Al ricorre delle condizioni soggettive (stipula da parte delle RSU), di quelle oggettive (le materie elencate dalla norma) e di scopo (salvaguardia/maggiore occupazione, investimenti e nuove attività, etc.) la legge dispone una “licenza di derogare” tutte le materie non desiderate dall’azienda.
Da un’analisi più complessiva sugli effetti delle riforme sul lavoro prodotte in Italia negli ultimi decenni, emerge che il legislatore, perché convinto della bontà delle sue ricette, spesso indotto da pressioni esterne, abbia impresso al nostro ordinamento giuslavoristico un andamento schizofrenico: ora flessibilizzando il mercato del lavoro e abbattendo, da ultimo, l’articolo 18 (da tempo declassato a rango di “tabù” ideologico) per aprirci al mercato e attrarre investimenti stranieri; ora rinchiudendo la produzione normativa nel particolare, anche allo scopo di evitare la delocalizzazione delle imprese italiane, dando investitura legale a micro accordi tanto particolari da poter disciplinare, financo, singole mansioni, singoli “job” direbbe Sennet.
Ed è in questa angolazione normativa che il TTIP si incuneerà fornendo alle imprese americane un mercato già prono alle esigenze aziendali e ancor più appetibile alle regole del Partenariato; e tanto flessibile da fornire strumenti il più possibile “prossimi” al particolarismo aziendalista, facilmente azionabili in un contesto di crisi sindacale, basso tasso di occupazione e un enorme esercito di NEET e inattivi.
Potrebbe accadere che da un siffatto modello di contrattazione pensato per creare “microcosmi” normativi in grado (anche) di rispondere agli effetti dei processi economici globali, si passi ad un modello di contrattazione in grado di livellare le “barriere non tariffarie” tra i paesi coinvolti e assecondare, sin nello specifico, le esigenze dell’investitore statunitense.
Il rischio, in definitiva, è la realizzazione di una derogabilità del diritto del lavoro oltre una soglia di tolleranza, in cui il limite deve essere valutato ricordando che nel rapporto di lavoro, e nella sua regolamentazione, emerge l’esigenza di tutela di valori non prettamente economici che importano la libertà, la dignità, l’uguaglianza, il rispetto di diritti costituzionali insopprimibili e internazionalmente riconosciuti.
L’atomizzazione delle relazioni sindacali derivante dalla contrattazione di prossimità è tale da rappresentare una “forzata americanizzazione delle relazioni collettive” (A. Perulli, V. Speziale, 2001) il grimaldello che consentirà la salvaguardia degli investimenti dei partner d’oltre Atlantico, utile a “piegare” i contesti lavorativi e i diritti dei lavoratori, e sentirsi “a casa propria”.

Bibliografia

Centre for Economic Policy Research, (2013), “Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment”

M. Faioli, (2016), Libero scambio, tutele e sostenibilità. Su cosa il Ttip interroga il (nuovo) diritto del lavoro, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale

V. Leccese, www.aidlass.it, Il diritto sindacale al tempo della crisi

A. Perulli, (2013), Diritti sociali fondamentali e regolazione del mercato nell’azione esterna dell’Unione Europea, Rivista Giuridica del Lavoro

A. Perulli e V. Speziale, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del Diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” IT – 132/2011

T. Treu, (2015), TTIP: raccomandazioni europee per un labor chapter, Economia e Lavoro, n. 2

Una versione estesa dell’articolo è disponibile nel sito www.associazioneutoya.it

Fonte: Newnomics.it 

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