martedì 15 novembre 2016

Vademecum sul referendum costituzionale

di Dino Lisi
ANALISI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE COSTITUZIONALI PROPOSTE
In questa nota provo a porre in evidenza in cosa consistono le modifiche principali che la legge di riforma propone di apportare alla Costituzione , quelle cioè che, modificando l’architettura istituzionale, costituiscono il cuore della riforma sulla quale ci dovremo pronunziare il 4 dicembre.  Raggruppatele per temi, presenterò i dati di fatto, nel modo più asettico possibile. Alcuni limitati chiarimenti li ho posti in corsivo e preceduti da un asterisco. 
Successivamente, tra qualche giorno proverò a valutarne il senso e gli effetti. Nella valutazione non potranno non entrare in gioco le mie premesse di valore che espliciterò preventivamente.
I DATI DI FATTO
Procederò seguendo l’ordine con il quale la legge di riforma presenta le modifiche.
IL PARLAMENTO
Per quel che riguarda la Camera dei Deputati gli aspetti salienti della riforma che la riguardano sono che: 
articolo 55
solo essa è sede della rappresentanza della nazione < Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione>, attualmente lo sono anche i senatori,
solo essa è , attualmente lo è anche il Senato, attualmente non vi è differenza tra (*) le funzioni delle due Camere,
(*) La riforma ha appunto lo scopo di abolire il bicameralismo paritario e quindi è ovvio che le funzioni delle due Camere vengano differenziate.
art. 60
la Camera dei deputati è eletta per cinque anni,
art. 64
ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari, 
il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni,
art. 67
i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato,
art. 69
i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge,
art. 88
la Camera dei Deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente,
art. 94
il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati,
la fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Per quel che riguarda il nuovo Senato la riforma prevede che:
quanto alle funzioni:
art. 55
< Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali>,
ed esercita le funzioni seguenti, qui elencate distinguendo quelle attinenti a tale sua specificità (rappresentanza delle istituzioni territoriali) dalle altre.
Le prime sono descritte così:
1. esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica,
2. concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea,
3. partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea,
4. verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori,
5. concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione.
Le seconde sono descritte così:
6. concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge,
7. concorre a verificare (*) l'attuazione delle leggi dello Stato,
8. valuta (*) le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
9. concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione (la ripetizione è dovuta al fatto che la potestà legislativa assegnata al Senato riguarda più campi),
(*) La portata delle funzioni di verifica e di valutazione sarà apprezzabile solo quando apposite leggi ne concretizzassero l’esercizio.
art. 64
ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari,
art. 67
i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato,
quanto alla composizione che:
art. 57
sarà di 100 membri, di cui 95 (*) espressi dai Consigli Regionali e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e 5 che “possono” essere nominati dal Presidente della Repubblica,
i suoi membri sono eletti dai Consigli Regionali e quelli delle Province di Trento e Bolzano in proporzione alla loro popolazione; che nessuna Regione può avere meno di due senatori,
(*) I 95 rappresentanti dei territori, secondo l’interpretazione di Repubblica del 9 Ottobre 2015, saranno costituiti da 74 Consiglieri Regionali e 21 Sindaci.
art. 59
chi è stato Presidente della Repubblica è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
art. 63
il regolamento (*) stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
(*) Il Regolamento dovendo essere redatto ed approvato dal Senato non potrà intervenire che dopo che le prime elezioni saranno avvenute. Le “limitazioni” varranno dunque solo per le elezioni successive?
quanto alla durata che:
art. 57
la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni 
territoriali dai quali sono stati eletti,
art. 59
i Presidenti (*) emeriti della Repubblica sono senatori a vita,
i senatori (*) nominati dal Presidenti della Repubblica durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
(*) Dal momento che i membri del Senato eletti dai Consigli Regionali hanno la rappresentanza delle Istituzioni Territoriali e che solo i deputati “rappresentano la Nazione” si pone il problema di cosa rappresentino i Presidenti emeriti che non essendo più in carica è quanto meno dubbio che continuino a rappresentare e cosa rappresentino i senatori di nomina presidenziale.
quanto alle materie nelle quali esercita la funzione legistlativa che:
art. 70
Per una migliore comprensione conviene distinguere in tre categorie le materie di competenza a seconda che siano certamente attinenti alla rappresentanza dei territori, o la cui attinenza sembra dubbia, o che non sono attinenti alla funzione di rappresentanza territoriale.
I campi in cui l’esercizio collettivo della funzione legislativa riguarda materie sicuramente attinenti alla rappresentanza territoriale sono riportati nell’elenco posto in allegato.
I casi di materie di dubbia attinenza, sono quelli :
della “legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.
delle “leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Il dubbio nasce dalla considerazione che, come abbiamo appena visto, tra le funzioni assegnate al Senato vi è quella di partecipare “alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea”. Tale “partecipazione alle decisioni dirette alla formazione” etc. viene trasformata in potestà legislativa e non relativamente all’impatto sui territori, ma senza alcuna limitazione.
I casi in cui la funzione legislativa congiunta riguarda materie che non hanno attinenza con la funzione di rappresentanza dei territori sono quelli:
delle leggi di revisione della Costituzione,
delle altre leggi costituzionali,
dei referendum popolari,
delle altre forme di consultazione,
nonché quelli previsti dai comma 3 e successivi
“Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”, 
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma 4(1), è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri. Componenti,
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma(2) approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione,
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati,
e queste altre previste da altri articoli:
art. 71
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica,
art. 70
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
* Si deduce che le funzioni assegnate al Senato esorbitano ampiamente da quelle della rappresentanza dei territori, tant’è che il legislatore ha previsto la possibilità che insorgano questioni di competenza tra le due Camere affidando ai due Presidenti il compito di dirimerle. Nel caso di mancata intesa tra i due?
L’INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL CORPO ELETTORALE
art. 71
Le firme necessarie per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare passa da cinquantamila a centocinquantamila elettori,
la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari,
la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali,
art. 75
per i referendum popolari il quorum per la loro validità passa dalla maggioranza degli aventi diritto alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati se la proposta è stata da ottocentomila elettori invece che da cinquecentomila.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
art. 83,
La proposta di riforma porta il quorum per l’elezione dopo il terzo scrutinio dal 50% +1 dei componenti dell’assemblea alla < maggioranza dei (*)tre quinti dell'assembla> e dal settimo scrutinio alla < maggioranza dei tre quinti (*) dei votanti> .
* Dando per scontato che il “dei” debba attribuirsi ad una sbadataggine linguistica e non alla volontà del legislatore per la palese illogicità del risultato di una interpretazione letterale (il quorum sarebbe abbassato al 30%+1), l’aumento del quorum dal 50%+1 al 60+1 mira verosimilmente a fronteggiare l’evenienza che in una o in ambedue le Camere possa esserci una maggioranza dominante.
LE REGIONI
art. 117c. 2
Il campo della legislazione concorrente è stato abolito, allargando quello della competenza esclusiva dello Stato e riducendo quello delle Regioni.
art. 117 c.4
< Su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale >(3).
LA CORTE COSTITUZIONALE
art. 135
ALLEGATO
Casi in cui l’esercizio collettivo della funzione legislativa, cioè di un bicameralismo limitato, riguarda materie sicuramente attinenti alla rappresentanza territoriale
le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane,
le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore
la legge che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato
la legge che disciplina l’ordinamento della Capitale della Repubblica,
leggi che riguardano forme e condizioni particolari di auronomia
la legge che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Province di Trento e Bolzano nella partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea
la legge che disciplina le modalità con le quali la Regione può concludere accordi con altri Stati
la legge con cui lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni , Città Metropolitane e Regioni.
nel caso in cui il Governo possa sostituirsi al a organi delle Regioni delle Città Metropolitane, dei Comuni
la legge con cui si disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti delle Giunte Regionali
la legge con cui si autorizza il passaggio di Comuni da una Regione ad un’altra
le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche.

Note:
( 1) (art. 70)

(2) Bilancio e rendiconto

(3) In questi casi la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri. componenti

LA RIFORMA COSTITUZIONALE. VALUTAZIONI
1. L’ASSETTO ISTITUZIONALE
PREMESSA. A differenza dei precedenti contributi del tutto asettici, questa illustrazione dell’architettura istituzionale contiene – e non potrebbe essere altrimenti – anche valutazioni di merito. Per questo motivo ritengo corretto esplicitare le “premesse di valore” che, come in qualsiasi valutazione, sono chiamate in gioco nella mia. In tal modo chi legge può apprezzare se il suo punto di vista coincide con il mio o se ne differenzia e di quanto.
Il punto di vista dal quale ho valutato quanto è emerso dai documenti precedenti è il seguente:
La democrazia - “bene civile” prezioso – è in primo luogo rispetto dei diritti a partire da quelli dei soggetti più deboli e delle minoranze; è gestione dei conflitti senza violenza e senza sopraffazione; tende perciò a comporre punti di vista differenti e a conciliare interessi ancorché contrapposti; è valorizzazione delle differenze. Si basa sulla rappresentanza che non è una delega in bianco e che, specialmente in una società complessa, deve necessariamente essere supportata da forme di partecipazione diretta dei/delle cittadini/e. Si avvale di procedure e procedimenti adeguati. Le elezioni sono una di queste.
Il testo che segue si riferisce alla Parte 1 (I Dati di fatto)
IL PARLAMENTO
Il rapporto con l’Esecutivo
La Legge di riforma affida le funzioni di indirizzo politico e di controllo dell’Esecutivo alla Camera dei Deputati che può esercitarle potendo dare e revocare la fiducia. Il Senato ha potere di valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. A parte la necessità di dare concretezza a questi due termini, è evidente che il Senato non ha comunque strumenti per influenzare l’Esecutivo non potendo né dare né togliere la fiducia.. La stabilità del Governo poggia dunque solo sulla Camera dei deputati e quindi sulla maggioranza che lo ha espresso. Più consistente è tale maggioranza e più forte è il legame dell’Esecutivo con la sua la maggioranza, più l’azione di governo può fare a meno di un rapporto costruttivo con le altre componenti della Camera dei deputati, cioè con le opposizioni. Viene pertanto sminuito il suo ruolo come luogo dove si prova a comporre, attraverso la dialettica tra le parti, vedute differenti, a conciliare interessi legittimi ma contrastanti e dove, evitando che ci sia qualcuno che lo faccia anche per conto degli gli altri, si cerca di identificare di volta in volta, con il concorso di tutte le parti, il “Bene Comune” che il Governo è chiamato a perseguire. Il venir meno di questo ruolo essenziale del Parlamento per la caduta della necessità per il Governo di prendere seriamente in considerazione il punto di vista delle opposizioni e degli interessi che rappresentano scalfisce il tasso di democraticità del sistema.
Verosimilmente è per la consapevolezza di tale conseguenza che la Legge di riforma prevede che “ i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze” e che “il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”. Ma ciò non mi pare costituisca un contrappeso efficace, perché “regolamenti” e “statuto delle opposizioni” saranno approvati a maggioranza e senza alcuna salvaguardia da quella stessa assemblea al cui squilibrio di forze tra maggioranza e minoranze si vorrebbe porre riparo.
Alle minoranze non resterà che una funzione di controllo, ovviamente formale più che sostanziale e non potrà più contribuire, nel rispetto dei ruoli, alla formazione delle grandi linee delle politiche dello Stato, come in passato è invece avvenuto anche quando avevamo un sistema di “democrazia bloccata” a causa della convenzione ad escludendum che teneva lontano dalle stanze del potere la più forte opposizione che vi fosse in Parlamento e nel Paese.
E’ vero che la Legge di riforma non dà maggiori poteri al Presidente del Consiglio, ma per rafforzare l’Esecutivo non è indispensabile. E’ sufficiente ridurre i contrappesi, ciò che, come si è visto, fa appunto la proposta di riforma.
Il nuovo Senato
Così come è delineato, il Senato è lungi dall’essere la Camera di rappresentanza dei territori, come viene enunciato. E’ un organo di ben altra e non ben definibile natura, con competenze che esorbitano ampiamente dall’ambito della rappresentanza territoriale compresa quella di poter interferire sulla funzione legislativa svolta dalla Camera dei Deputati, e non soltanto su materie che riguardino i territori. Si dà dunque un intreccio di competenze tra le due Camere, in presenza del quale è per lo meno azzardato sostenere che i procedimenti di produzione legislativa sarebbero in ogni caso più snelli ed i tempi più brevi di quanto lo siano ora. In realtà si sostituisce il bicameralismo paritario con un bicameralismo imperfetto che non solo non semplifica l’iter legislativo ma fa addirittura insorgere la possibilità di conflitti di competenza tra le due Camere, tant’è che il legislatore ha ritenuto necessario inserire nella Costituzione un articolo che prevede che siano i Presidenti delle due Camere a trovare una intesa conciliatrice nel caso di conflitti di competenza. Ovviamente in caso di mancata conciliazione resterebbe il ricorso alla Corte Costituzionale, ma è facile immaginare quanto sarebbe grave un conflitto di competenza interno al Parlamento.
C’è poi un problema per la durata, perché, mentre per la Camera dei Deputati la si indica in 5 anni, non ho trovato, a meno di una svista (controllabile sul quadro sinottico spedito tra il 16 ed il 29 settembre), un’indicazione riguardante l’intera assemblea ma solo la durata in carica dei/delle suoi/sue componenti; durata che avendo inizi e scadenze diverse rendono fluido, cioè frequentemente variabile la composizione dell’aassemblea. Neppure mi è chiara la sorte del Senato in caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati, perché nella legge di riforma mentre è detto che il Presidente della Repubblica può disporlo, non ho visto analoga norma per il Senato.
La configurazione del Senato delineata dalla legge di riforma è talmente ambigua, contraddittoria e lacunosa, che mi sembra improbabile che corrisponda ad un disegno appositamente studiato e ponderatamente voluto. Mi sembra piuttosto verosimile che essa sia il prodotto dei prezzi pagati per raccogliere i voti necessari all’approvazione di un testo in tempi rapidi e ad ogni costo, anche a quello dello snaturamento del disegno originario.
Qualunque ne sia l’origine, è comunque inaccettabile il vulnus che un organo costituzionale dalla natura tanto ibrida porterebbe all’architettura istituzionale, al suo funzionamento e, in ultima istanza, alla democraticità del sistema.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE
L’aumento del quorum dal quarto al sesto scrutinio previsto dalla Legge di riforma costituirebbe una salvaguardia per il caso di un’eventuale strapotere della maggioranza; ma tale salvaguardia verrebbe meno a partire dal settimo scrutinio, passandosi dal calcolo del quorum sul numero dei componenti l’assemblea a quello sul numero dei presenti. In tal modo non solo si ridurrebbe il numero dei voti necessari alla elezione, ma si priverebbero le opposizioni della possibilità di non presentarsi in aula al fine di costringere una maggioranza riottosa alla trattativa e a trovare un punto di accorco. Si aprirebbe così la possibilità per una maggioranza consistente di eleggere da sola la massima carica dello Stato. Ciò avrebbe una ricaduta anche sulla composizione della Corte Costituzionale, perché dei suoi 15 membri 5 sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica e 3 dalla Camera dei Deputati. Si darebbe il caso dunque che la maggioranza dei membri della Consulta proverrebbero dall’area di riferimento della stessa maggioranza da cui proverrebbero il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Repubblica, nonché la seconda carica dello Stato. E’ infatti tutt’altro che improbabile che espressione della medesima maggioranza sarebbe anche il/la Presidente della Camera che, con l’assetto proposto dalla Legge di riforma, diverrebbe la seconda carica dello Stato, supplendo il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento.
LE REGIONI 
E’ indubbio che l’inconveniente della frequente conflittualità tra Stato e Regioni nelle materie di competenza concorrente vada sanato. La Legge di riforma, per farlo, propone di attribuire in esclusiva allo Stato le materie nelle quali si potrebbero generare contese concentrando così poteri nello Stato centrale e riducendone alle Regioni. A ridurre ulteriormente la potestà legislativa delle Regioni interviene il comma 4 dell’art.117 della Costituzione che, come proposto dalla Legge di riforma, reciterebbe: “Su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Si darebbe così all’Esecutivo un potere assoluto nel decidere cosa siano l’unità giuridica ed economica del paese e l’interesse nazionale e conseguentemente nell’ intervenire in materie che dovrebbero essere di competenza esclusiva delle Regioni. In più (benché non ve ne fosse bisogno poiché nemmeno per gli altri casi vi è l’obbligo per la Camera dei Deputati di accogliere le modifiche che il Senato può proporre sulle leggi, ma solo quello di pronunciarsi su di esse) è stabilito che in questi casi “la Camera dei deputati può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato della Repubblica”. E’ da supporre che si è sottolineato ad abundantiam che l’invasione di campo è senza appello,non tanto per porre bene al riparo l’autonomia dell’Esecutivo, ciò che sarebbe superfluo, ma per porla bene in luce.
L’INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL CORPO ELETTORALE
La Legge di riforma propone che i Regolamenti delle Camere stabiliscano: (a) tempi e modalità con le quail devono essere delibate le proposte di legge di iniziativa popolare, (b) che un’apposita legge stabilisca le condizioni e gli effetti dei referendum popolari propositivi e d'indirizzo, in modo da evitare lo sconcio che il Parlamento ignori le prime e legiferi in difformità con i risultati dei referendum, come sinora è avvenuto , ad esempio per quello sull’acqua . Nel contempo però porta da cinquantamila a centocinquanta mila le firme occorrenti per la presentazione di proposte di legge e da cinquecentomila a ottocentomila quelle necessarie perché la validità dei referendum non sia legata alla partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto ma alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.
Si propone cioè da una parte di garantire efficacia alle iniziarive legislative del corpo elettorale ma dall’altra se ne rende ben più difficile l’esercizio effettivo.
CONCLUSIONI
L’analisi degli aspetti essenziali della proposta di riforma pone in luce che questa prevede:
di aumentare i poteri dello Stato centrale a scapito delle Regioni,
un’abnorme concentrazione di poteri a beneficio di una maggioranza consistente che si formasse in seno alla Camera dei deputati,
ad un ampliamento dei margini di autonomia dell’Esecutivo per la sminuizione del ruolo della Camera dei deputati,
un bicameralismo imperfetto che non semplificherebbe l’iter legislativo e crea i presupposti per l’insorgere di conflitti di competenza in seno al Parlamento ,
l’appesantimento delle condizioni per l’esercizio da parte del corpo elettorale della funzione di iniziativa legislativa.
A me sembra che queste considerazioni, fondate unicamente su dati di fatto che riguardano esclusivamente il merito delle proposte di riforma, motivino solidamente il rifiuto della riforma proposta. Il NO è motivato non perché si vogliano lasciare le cose come stanno, ma perché non si vogliono cambiarle in peggio.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE. VALUTAZIONI
3. QUESTIONI DI METODO E LEGTTIMITA’
Esaminati nelle mie precedenti note (a) il merito della riforma costituzionale sulla quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi, (b) l’obiettivo che si propone (assicurare la “governabilità), (c) il come intende raggiungerlo (a scapito della rappresentanza e consentendo a chi “vince” le elezioni di governare libero dalla necessità di confrontarsi con le opposizioni), (d) la questione che è in gioco (il modello di democrazia), è utile esaminare alcune questioni di metodo che pongono dubbi sulla stessa legittimità della proposta di riforma.
1. In primo luogo c’è da osservare che la riforma che ci viene proposta, pur agendo soprattutto, anche se non esclusivamente, sulle “condizioni all’intorno” della operatività dell’Esecutivo, modifica il rapporto tra Governo e Parlamento; inoltre interviene su di un gran numero di articoli della Carta, sicché non propone di cambiare solo singoli aspetti dell’impianto costituzionale vigente ma ne modifica in modo rilevante tutto l’ insieme, al punto da determinarne una nuova configurazione. E’ assai dubbio, secondo non pochi costituzionalisti autorevoli, che a ciò autorizzi l’art. 38 della Costituzione, quello che regola le modalità con cui si può procedere a riformarne il testo, che sarebbe invece concepito in vista solo di modifiche su singoli punti e non della configurazione complessiva. 
2. Rifacendosi a quanto avvenne in sede di Assemblea Costituente, molti costituzionalisti ritengono del tutto improprio il ruolo, invero determinante, giocato dal Governo nel promuovere la legge di riforma e nell’orientare i lavori parlamentari. Ciò non è compito dell’Esecutivo, si afferma, che anzi dovrebbe tenersene lontano come sostenne ed ottenne allora e raccomandò per il futuro Pietro Calamandrei.
3. La composizione della Camera dei Deputati che ha approvato la legge di riforma è fortemente alterata da un abnorme premio di maggioranza attribuito in forza di una legge elettorale che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato incostituzionale. Si pone perciò l’interrogativo se le riforme costituzionali, quanto meno sotto il profilo della opportunità politica se non sotto quello della legittimità giuridica - come pure sostengono alcuni costituzionalisti -, possano essere adottate in forza di maggioranze precostituite.
4. Dalla sentenza ora richiamata sarebbe derivata conseguenzialmente la illegittimità delle Camere se la Corte Costituzionale, nella stessa sentenza, richiamandosi al , non avesse dichiarato che il Parlamento potesse continuare ad operare e legiferare. In proposito vi sono due tesi. Il costituzionalista Alessandro Pace sostiene, in forza degli stessi esempi addotti dalla Corte per rifarsi al principio di continuità. che la legittimazione così dichiarata dalla Corte avrebbe dovuto essere limitata nel tempo e che quindi il Parlamento non avrebbe dovuto restare in carica oltre un periodo più o meno breve. Altri costituzionalisti sostengono che comunque un Parlamento legittimato in forza del principio di continuità dello Stato e non dal voto popolare non sia idoneo a porre mano alla riforma della Costituzione. Non è solo il Governo dunque che non avrebbe dovuto prendere l’iniziativa che ha preso, ma anche questo Parlamento avrebbe dovuto non farlo.
5. In fine si deve prendere in considerazione un’altra circostanza. di eccezionale delicatezza e gravità: il Presidente Napolitano, che aveva già predisposto il suo trasferimento dal Quirinale alla sua abitazione privata, acconsentì ad un secondo mandato a due condizioni: che il nuovo mandato non durasse sette anni e che durante il suo corso si ponesse mano alla riforma della Costituzione. La seconda condizione non può non destare serie perplessità, non solo in relazione alla condizione in cui si trovava il Parlamento che si sapeva eletto con una legge all’esame della Corte Costituzionale per sospettata incostituzionalità, che da lì a non molto fu dichiarata, ma anche perché in tal modo il compito di modificare la Costituzione sono state conferite al Parlamento non dal corpo elettorale, nell’esercizio della sovranità del popolo, bensì da un’imposizione del Presidente della Repubblica che ha il compito di essere “custode” della Costituzione e non quella di imporne la modifica.
In conclusione: sulla legittimità della proposta di riforma della Costituzione vi sono diversi e ben fondati dubbi.
C’è da ritenere che ne fossero (e ne siano) consapevoli gli stessi artefici dell’operazione. Si spiegherebbe così perché il Governo abbia sin dall’inizio dichiarato che comunque, anche se cioè la legge di riforma fosse stata approvata nella seconda votazione da ognuna delle due Camere con la maggioranza dei due terzi, caso in cui l’ultimo comma dell’art. 138 esclude la necessità del referendum, la proposta di riforma sarebbe stata sottoposta al corpo elettorale.
E qui si pone a mio avviso un altro interrogativo. E’ vero che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art.1, c. 2), ma può il voto popolare essere una sorta di toccasana, con il quale ovviare a qualunque inconveniente pur grave, quali insanabili conflitti di interesse, indagini e sentenze penali, questioni di illegittimità, etc?
Comunque si risponda a questo interrogativo credo che i motivi di palese inopportunità politica ed i sospetti di illegittimità della legge di riforma costituiscano un motivo in più, oltre quelli messi in evidenza nelle mie precedenti note, per respingere la riforma proposta, votando NO il 4 dicembre.

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 26 di Novembre-Dicembre 2016 "Voglio cambiare davvero, quindi voto NO!"

Fonte: Attac 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.