mercoledì 10 febbraio 2016

Controllo del lavoratore: tutto quello che la nuova legge permette







di Katia Nesci
La situazione sul controllo a distanza del lavoratore in azienda, scenario che il Jobs Act ha spalancato nel nostro paese attraverso una modifica sostanziale dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è un ‘aspetto della riforma di cui si è parlato poco e che merita una maggiore divulgazione.
Prima di questa modifica, le attività di controllo tramite audio/video registrazione erano ritenute legittime solo se preventivamente concordate con le organizzazioni sindacali o i presidi territoriali del Ministero del Lavoro. Dovevano inoltre essere impiegate esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, in nessun caso per il controllo delle attività lavorative del dipendente.
Ora invece il datore di lavoro ha a disposizione due importanti novità: nessuna restrizione rispetto alle possibilità di controllo sugli strumenti aziendali utilizzati dal dipendente per svolgere l’attività lavorativa, nessun vincolo rispetto agli scopi di utilizzo delle informazioni raccolte.
Cosa significa in pratica? Significa che se lavoriamo utilizzando telefono, computer o altri devices aziendali, tutte le informazioni che questi mezzi veicolano sono da ritenersi a disposizione dell’azienda. A patto però che ne veniamo esplicitamente messi al corrente attraverso una chiara policy d’utilizzo. Quindi una spiegazione preventiva su come è corretto utilizzare i devices e come verranno attuati eventuali controlli è d’obbligo da parte del datore di lavoro.
A quali scopi l’azienda è tenuta a utilizzare le informazioni ricavate? L’azienda può utilizzare le informazioni ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, a patto che non si contravvenga alla Legge sulla Privacy (quindi pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento e divieto di profilazione) e allo Statuto dei Lavoratori.
Il quadro è complesso e la dottoressa Anna Vinci di Axerta spa è convinta che la parola chiave per le aziende debba comunque essere prudenza, in quanto ogni eccesso nell’esercizio del controllo aziendale potrebbe tornare indietro come un boomerang in sede di giudizio.
Grande contrarietà alla nuova norma esprime la dottoressa Marzia Oggiano della segreteria milanese CGIL.
Il nuovo regime infatti non assicura che l’azienda svolga i controlli in modo pertinente e regolamentato, lasciando il lavoratore in balìa di una discrezionalità eccessiva del datore di lavoro.
A questo si può ovviare con la contrattazione sindacale che, attraverso un approfondito confronto con l’azienda prima della stesura delle policy, può evitare intrusioni ingiustificate e facilitare delle condizioni eque per entrambe le parti.
E in quelle realtà dove non è presente la tutela sindacale?
Fatta salva la raccomandazione di rivolgersi comunque al sindacato, soprattutto in attesa che si definiscano più precisi orientamenti rispetto all’applicazione di queste nuove norme, il consiglio è di chiedere all’azienda, magari tramite mail, esplicite e dettagliate indicazioni scritte rispetto all’utilizzo sia dei devices che della rete internet (siti accessibili, ecc.).
Chiedere informazioni specifiche sulle limitazioni previste e sugli usi personali eventualmente consentiti.
Chiedere che siano indicate tutte le modalità di controllo degli strumenti informatici utilizzati per svolgere il lavoro.
Queste informazioni aiutano ad orientarsi con maggiore consapevolezza rispetto a comportamenti ritenuti non idonei dall’azienda, i quali dovranno essere espressi con chiarezza e preventivamente, altrimenti difficilmente potranno poi venire contestati.
Una scelta tutelante a prescindere è quella di utilizzare i mezzi aziendali correttamente per i fini lavorativi, preferendo il telefono, computer e account e-mail personali per tutto ciò che riguarda la vita privata.

Fonte: Esseblog.it

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