La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

mercoledì 17 maggio 2017

Buona Scuola: alcune battaglie possibili

di Bartolo Mancuso e Aurora Donato
Il percorso di riforma della Scuola iniziato con il Governo Renzi continua a prendere forma, provocando troppo spesso malcontenti e ingiustizie. Continuazione del precariato, eliminazione della democrazia nelle scuole, esclusioni dal concorso, mobilità irrazionale, peggioramento delle condizioni di lavoro, sono solo alcuni dei disagi che colpiscono i docenti. Su stimolo di alcuni insegnanti, da alcuni anni tentiamo di dare il nostro contributo contro queste ingiustizie dentro le aule del TAR e del Giudice del Lavoro.
Ci pare utile, soprattutto dopo l’approvazione degli 8 decreti legislativi che hanno introdotto ulteriori novità nella scuola, individuare alcuni provvedimenti che attualmente provocano disagi ai docenti e quindi possibilità di giustiziabilità.
Aggiornamento delle graduatorie di istituto di II fascia
Come è noto, per il reclutamento del personale docente per le supplenze l’art. 5 del Decreto Ministeriale 13/6/2007 prevede una graduatoria composta di tre fasce:
“I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui e’ riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneita’ a concorso cui e’ riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”.
È prossimo l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda fascia. Noi riteniamo che vi siano alcune categorie di docenti illegittimamente escluse dalla possibilità di iscriversi in seconda fascia (e quindi di venire selezionati prima per le supplenze).
Anzitutto, il diritto di essere iscritti in tale graduatorie spetta, a nostro avviso, ai docenti con il diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico) i quali non sono in possesso dell’abilitazione professionale, in quanto è stato per loro impossibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento, per mancata istituzione dei TFA/altri percorsi ordinari abilitanti per la loro classe di concorso e per mancata maturazione dei requisiti di iscrizione ai PAS. Del resto, di recente il TAR del Lazio, anche in accoglimento di un nostro ricorso, ha ammesso alcuni ITP al concorso 2016, anch’esso riservato ai soli docenti abilitati, riconoscendo – ed eliminando – la discriminazione compiuta a danno di questi docenti.
Più complessa è la vicenda che riguarda i soggetti in possesso del diploma di dottorato. In questo caso infatti si tratta di chiedere al Giudice di equiparare il dottorato ad una abilitazione in considerazione dell’alto livello di formazione. Vi sono sul concorso del 2016 alcuni precedenti positivi del Consiglio di Stato, ma sono per ora solo provvedimenti cautelari dal contenuto generico. Si tratta di una battaglia difficile, ma ragionevole, da condurre soprattutto sottolineando gli aspetti di svolgimento di attività didattica presenti nel percorso che conduce all’acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
Il nuovo sistema di reclutamento
Con i decreti legislativi di cui si accennava prima, il Governo ha istituito un nuovo sistema di reclutamento, per cui si potrà entrare di ruolo solo attraverso la vincita di un concorso, a seguito del quale seguirà un percorso di formazione e tirocinio.
Nel frattempo, è prevista una fase transitoria che prevede l’assegnazione del 50% dei posti agli iscritti alle GAE e il 50% tramite concorsi “speciali” (il termine è il nostro) destinati ai docenti abilitati e ai docenti iscritti in Terza fascia che non abbiano svolto almeno tre anni scolastici nei precedenti otto. Ebbene, la questione merita un ulteriore approfondimento, ma da subito possiamo dire che si possono fare valere le stesse considerazioni svolte in merito all’inserimento in seconda fascia di chi era “inabilitabile”, cioè i soggetti che non hanno potuto ottenere una abilitazione (ITP) e coloro con un titolo equiparabile potranno fare valere la illegittimità dell’esclusione.
Mobilità a.s. 2017/2018
È nota la confusione e le ingiustizie prodotte dalla Mobilità relativa al precedente anno scolastico. È proprio per ovviare a ciò che il CCNI prevede una mobilità volontaria per il prossimo anno. Ciononostante, anche la nuova mobilità non tiene in considerazione, ai fini del punteggio, degli anni di servizio reso presso le scuole paritarie. Ebbene, è possibile impugnare tale mancata considerazione con considerevoli possibilità di successo. Infatti, con riferimento alla mobilità appena realizzata l’orientamento assolutamente prevalente dei Tribunali è positivo.
Inoltre, la nuova mobilità prevede che per ottenere il passaggio dal sostegno al ruolo ordinario occorrano 5 anni di docenza. È possibile chiedere al Tribunale ordinario che tra questi anni vengano compresi quelli di precariato.
Ricostruzione di carriera
Tutti i docenti entrati di ruolo possono (e quindi devono!!!) nel dicembre di ogni anno fare richiesta di ricostruzione della propria carriera. Sennonché, il sistema attuale non prevede il computo integrale degli anni di precariato, con la conseguenza di negare ai docente la corretta anzianità di servizio e i relativi scatti stipendiali. È possibile impugnare il decreto emesso dal dirigente per ottenere il corretto stipendio e le differenze per il passato.

Fonte: lavorovivo.it 

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