di Stefano Alì
Chiedo scusa per l’espressione “bordello” ma non trovo un sinonimo significativo. Ci viene detto che la riforma della Costituzione costituisce la fine del “bicameralismo perfetto” che la gente aspettava da 70 anni (sic!). Mi è venuta la curiosità di esaminare l’articolo 70 come predisposto dallo Studio «Napolitano, Verdini, Renzi, Boschi Giuristi & Associati Inc.» (P2 e JpMorgan l’avevano pensato prima di loro). Ho tratto uno schema dell’articolo 70 così come viene proposto per cercare di capirci qualcosa, visto che il testo appare peggio di un «Quesito della Susi» della Settimana Enigmistica.
Non so quanto sia riuscito a schematizzarlo. Ho fatto quel che ho potuto, ma questo articolo 70 è un incubo solo a leggerlo. Ecco tutta lariforma con testo a fronte (realizzazione EticaP.A.).
Prevede:
Prevede:
1) Bicameralismo perfetto per
Leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, per leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e referendum popolare;
Principi fondamentali di ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
Norme generali, forme e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di senatore e attribuzione seggi senatoriali alle Regioni;
Ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
Rrdinamento di Roma Capitale;
Organizzazione della giustizia di pace; istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; governo del territorio
Leggi che danno attuazione a:
Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
2) Per le altre leggi approva solo la Camera e trasmette al Senato che entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei senatori, può esaminare il testo e quindi:
se il Senato non chiede l’esame della legge o la riapprova, la legge viene promulgata
se il Senato modifica a maggioranza semplice entro 30 giorni, la legge torna alla Camera che può
confermare gli emendamenti del Senato
ripristinare a maggioranza semplice (50%+1 dei votanti) la legge come approvata la prima volta. Senza tale maggioranza la legge viene promulgata così come emendata dal Senato
Se il Governo dichiara che il disegno di legge è essenziale per l’attuazione del programma i tempi si dimezzano
3) Ma se la legge riguarda le autonomie territoriali e il Governo fa scattare la “clausola di supremazia”1 allora la Camera approva e il Senato
se non chiede l’esame della legge entro 10 giorni o la riapprova, la legge viene promulgata
se modifica entro 30 giorni, la legge torna alla Camera che
può confermare gli emendamenti del senato
ripristinare a maggioranza assoluta (?) la legge come approvata la prima volta. Senza tale maggioranza la legge viene promulgata così come emendata dal Senato
4) Per le leggi finanziarie, inoltre, la legge approvata alla Camera va al Senato che la esamina comunque. I giorni per modificarla scendono a 15 (anziché i 30 degli altri casi)
se il Senato riapprova, la legge viene promulgata. Se il senato modifica
la legge torna alla Camera che può
confermare gli emendamenti del Senato
ripristinare il testo precedente
Ma le complicazioni dell’articolo 70 non finiscono qui
Per le leggi di cui ai punti 3) e 4) ho esposto la teoria che pare prevalente. In effetti la questione delle maggioranze per queste leggi è controversa.
Per il punto 3) non è affatto chiaro se il Senato “può” o “deve” esprimersi a maggioranza assoluta: la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Per il punto 4) di questa esposizione non è specificato alcun tipo di maggioranza
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
“Semplice”, no?
In realtà il problema parte ancora più a monte.
Giusto per un esempio, al primo punto:
Bicameralismo perfetto per le leggi inerenti le funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane.
Quale è il confine fra “funzioni fondamentali” e quelle “trascurabili” dei Comuni e Città metropolitane?
E ammesso che si riesca a tracciare un crinale, se una legge che riguardi le “funzioni non fondamentali” dovesse contenere anche una sola riga che incide su una “funzione fondamentale”?
Una riga a modifica di una virgola di una legge in cui – prima della “semplificazione” di questi «fini giuristi” – si legiferava mettendo insieme “funzioni fondamentali” e “funzioni insignificanti”?
Ricade nel procedimento “bicameralismo perfetto” o “altre leggi”?
I conflitti per attribuzione di competenze sono una certezza più che una probabilità.
Che succede in questi casi?
Il comma 6 dell’articolo 70 proposto dai nuovi giureconsulti dirime la questione:
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Certo, essendo in due c’è il 50% di probabilità che non trovino l’intesa.
I nuovi costituenti non hanno previsto che succede in questo caso, ma che vogliamo che sia. Lo hanno detto che la riforma non è perfetta, no? In fondo è solo la Costituzione.
Fonte: Il Cappello Pensatore
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