La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

martedì 10 gennaio 2017

Tutte le strettoie per ammettere il quesito sull'art. 18

di Andrea Pertici
È noto che fare previsioni su un giudizio di ammissibilità di un referendum abrogativo non è semplice. Nell'esercizio di questa competenza, la Corte costituzionale giudica, infatti, sulla base di parametri elaborati quasi esclusivamente attraverso la propria giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, con un orientamento che nel complesso è divenuto progressivamente restrittivo, pur con significative oscillazioni, soprattutto in relazione alle modalità di formulazione del quesito. Quest'ultimo, infatti, deve essere "chiaro e semplice" e per questo omogeneo: non si può chiedere agli elettori di abrogare, per esempio, il reato di istigazione a disobbedire le leggi e quello di atti contrari alla pubblica decenza, perché questi potrebbero voler rispondere a favore dell'abrogazione dell'uno ma non dell'altro.
Ciò non significa, che non possa essere chiesta l'abrogazione di più norme o anche di più istituti, purché abbiano una "matrice razionalmente unitaria", individuata dalla Corte, la quale, fissandola a maglie più o meno larghe, può favorire l'ammissibilità di un quesito o al contrario determinare la sua inammissibilità. L'incertezza è accresciuta dal fatto che - sempre secondo la giurisprudenza costituzionale - un quesito deve non solo essere omogeneo (e quindi evitare di contenere qualcosa di troppo) ma anche completo e coerente, con la conseguente necessaria inclusione di tutte le norme connesse a quella matrice razionalmente unitaria, la dimenticanza di alcune delle quali ha determinato in più occasioni una pronuncia di inammissibilità.
Ma le strettoie dell'ammissibilità referendaria non finiscono qui. Sempre dal punto di vista della sola formulazione del quesito, la Corte - soprattutto dal 1997 - ha precisato che i quesiti non debbano essere "manipolativi", e cioè tali da trasformare il referendum da abrogativo a "surrettiziamente propositivo".
Pure in questo caso si tratta di un criterio non semplice da definire in concreto, anche considerato che la Consulta non considera manipolativo (o comunque inammissibilmente manipolativo) qualunque ritaglio di parole, ma soltanto quello che realizza una "saldatura di frammenti lessicali eterogenei", sostituendo una previsione di legge con un'altra che "figura in tutt'altro contesto normativo".
È quanto avveniva nel caso della sentenza n. 36 del 1997, relativa al limite di trasmissione dei messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica, fissato nel 4% dell'orario settimanale (e nel 12% di ogni ora), che - attraverso un ritaglio di alcune frasi - si mirava a far scendere al 2% che era, invece, il limite dell'eventuale eccedenza oraria da recuperare nell'ora antecedente o successiva.
Diversamente, però, altri ritagli di norme sono stati dichiarati ammissibili, pur determinando la sostituzione di una determinata disciplina con un'altra ,che, tuttavia, non risultava "assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo", ma al contrario determinava l'estensione di un criterio già esistente come residuale, facendolo diventare quello normalmente applicabile. È quanto la Corte costituzionale disse con la sentenza n. 13 del 1999, a proposito di un referendum sul Mattarellum dal quale sarebbe risultata la sostituzione delle particolari modalità di attribuzione dei seggi previste per la Camera con altre (previste dalla legge solo come residuali).
Ecco, questi aspetti diventano oggi importanti alla vigilia del pronunciamento della Corte costituzionale su tre quesiti proposti dalla CGIL, relativi, rispettivamente, alla disciplina sui licenziamenti illegittimi, alla responsabilità solidale in materia di appalti e ai voucher.
Alcune criticità potrebbe presentare proprio il primo quesito. Questo, infatti, elimina il decreto legislativo sui licenziamenti approvato sulla base di una delega contenuta nel jobs act, proprio come faceva il quesito già proposto da Possibile nel 2015, ma aggiunge poi l'abrogazione di alcune parti dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come successivamente modificato (soprattutto dalla legge Fornero).
Ora, questo potrebbe determinare alcune difficoltà nella individuazione di una matrice razionalmente unitaria sufficientemente definita e quindi quell'omogeneità del quesito necessaria per renderlo ammissibile. Potrebbe infatti volersi votare a favore di una modifica delle conseguenze del licenziamento ingiustificato ma non della estensione di queste anche alle imprese con un più limitato numero di dipendenti (da quindici a cinque)?
La risposta sul punto finirà per dipendere proprio dalla individuazione che la Consulta farà della "matrice razionalmente unitaria", perché se questa fosse fissata a maglie molto larghe (per esempio, nel "rafforzamento delle tutele rispetto ai licenziamenti illegittimi") il quesito potrebbe risultare ammissibile, ma in caso diverso no.
Tuttavia, l'inammissibilità del quesito è stata sostenuta da più parti, nelle ultime settimane, sulla base della "manipolatività", in quanto questo quesito - attraverso il ritaglio di alcune parole e frasi - non determinerebbe una semplice abrogazione ma sarebbe propositivo di una nuova disciplina. La questione si pone, in particolare, per l'ottavo comma dell'articolo 18, relativo alla dimensione dell'impresa alla quale si applicano le tutele previste rispetto al licenziamento illegittimo. Infatti, attraverso la cancellazione di alcune parole, si intende sostituire, ai limiti attualmente previsti, calcolati sulla singola impresa o sulle diverse imprese del medesimo imprenditore nell'ambito del Comune (con una disciplina specifica per le imprese agricole), un unico limite, oggi previsto per le sole aziende agricole, dato dalla presenza di almeno cinque dipendenti.
Ora, come abbiamo detto, non qualunque ritaglio che porti a un cambiamento della disciplina vigente è inammissibilmente manipolativo, ma soltanto quello che, saldando frammenti lessicali eterogenei, relativi a "tutt'altro contesto normativo" produca un effetto surrettiziamente propositivo. Se, invece, il ritaglio porta all'espansione di un criterio già presente, senza operare una sostituzione con un'altra disciplina "assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo (...), ma utilizza un criterio specificamente esistente", il referendum è ammissibile.
La domanda, quindi, è se la soglia dei cinque dipendenti, prevista oggi per l'applicabilità dell'articolo 18 alle sole aziende agricole, divenendo valida per tutte le aziende (per le quali attualmente è di quindici dipendenti), determini una semplice espansione di una disciplina prevista e non estranea al contesto normativo o no. E da questo potrebbe dipendere l'ammissibilità del quesito o la sua inammissibilità.
E problemi simili potrebbero forse esservi anche per un'altra disposizione oggetto di abrogazione e in particolare per quella relativa alla determinazione dell'indennità risarcitoria per il licenziamento dichiarato inefficace per difetto di motivazione, per la quale, attraverso una serie di ritagli, si applica uno dei criteri (quello della reintegrazione con pagamento di indennità) previsti per il licenziamento ingiustificato.
Di fronte a un esito incerto, soprattutto quando i quesiti sono particolarmente complessi e articolati, rimane da sottolineare la necessità di fornire il giudizio di ammissibilità di parametri meglio definiti e soprattutto l'importanza che la Corte costituzionale arrivi a pronunce quanto più possibile solide, chiare e trasparenti, nel presupposto che, a norma della Costituzione, per il referendum abrogativo l'ammissibilità è la regola e l'inammissibilità l'eccezione.
I criteri che determinano quest'ultima, quindi, ferma restando la necessità di garantire un'autentica libertà di voto, non dovrebbero essere oggetto di un'interpretazione estensiva (rispetto alla quale talvolta la Corte ha ecceduto, come sottolineato anche dall'autore della sentenza n. 16 del 1978, Livio Paladin, in un seminario svoltosi proprio alla Consulta nel 1996).

Fonte: Huffington Post - blog dell'Autore 

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