di Roberto Romano
Forse è possibile scrivere un nuovo pezzo di Storia con i referendum sul lavoro, nonostante la Consulta abbia ridotto l’effetto dei referendum sul lavoro. Infatti, i diritti e le tutele sono legate alla Storia, più precisamente alle rivendicazioni e alle lotte dei soggetti sociali. Rimane la proposta di legge della Carta dei diritti che non è meno importante del referendum sull’Art. 18. Sebbene le libertà civili siano iscritte nelle costituzioni, è il caso di ricordare che queste libertà sono figlie della maturità del movimento dei lavoratori salariati. Se consideriamo l’evoluzione dello Stato liberale, possiamo ben comprendere questo processo. Ricordo l’importante contributo offerto dall’economia pubblica e dall’economia del benessere.
Il così detto Stato liberale, infatti, nel tempo (Storia) ha fatto propri i diritti di «II generazione, mentre l’economia mista è (era) l’approdo naturale per chiunque volesse coniugare mercato e diritti.
Il così detto Stato liberale, infatti, nel tempo (Storia) ha fatto propri i diritti di «II generazione, mentre l’economia mista è (era) l’approdo naturale per chiunque volesse coniugare mercato e diritti.
Bobbio è il maestro indiscusso della classificazione dei diritti sociali di seconda generazione. Si tratta di diritti il cui nucleo centrale è rappresentato dalla richiesta dei cittadini allo Stato di godere di beni e servizi sociali tramite tassazione (necessariamente elevata in tutti gli stati sociali). Il diritto, quindi, evolve fino a contemplare figure e oggetti che con il passare del tempo diventano sempre più stringenti. Bobbio ricorda che la crescita del diritto è figlia della maggiore consapevolezza delle persone e delle associazioni (sociali). Lo stesso approccio vale per i diritti del lavoro di II generazione, ancorché condizionati dalla vulgata liberista che intende ripristinare, come fondamento delle relazioni sociali, il solo diritto di prima generazione (proprietà).
Chi si ostina a reclamare la libertà dell’individuo, in realtà reclama la libertà delle imprese, dimenticando che financo l’Europa (Trattato di Lisbona) pone dei vincoli all’individuo. Il diritto del lavoro è parte integrante dei diritti di seconda generazione, e questi sono cresciuti con la consapevolezza dei soggetti interessati, nella misura in cui il mercato da solo non può regolare tutti i fenomeni sociali.
Gli standards Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro) relativi al diritto del lavoro – l’Italia ha sottoscritto tutte o quasi tutte le sue convenzioni – chiariscono che il lavoro deve essere decente e produttivo, e deve essere svolto in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità. L’Ilo pone anche dei vincoli che i detrattori dei referendum rimuovono con troppa semplicità: la stabilità del posto di lavoro, salari dignitosi, libertà sindacali, contrattazione collettiva e, in particolare, nessuna discriminazione di razza, colore, sesso, religione o idee politiche.
Il tema della democrazia nei luoghi di lavoro non evapora con la sentenza della Consulta. Deve essere la politica a trovare una soluzione a questo tema. Infatti, il concetto di Mercato del Lavoro è soggetto a forte critica. Esistono due tipi di approcci: economico e sociologico. Riprendendo Solow, «esiste nelle scienze economiche un’importante tradizione, attualmente dominante, soprattutto in macroeconomia, secondo la quale il mercato del lavoro è, da tutti i punti di vista, eguale a qualunque altro mercato. Ma, tra economisti, non è per nulla ovvio che il lavoro sia un bene sufficientemente differente dai carciofi e dagli appartamenti da affittare, tale da richiedere un differente metodo di analisi». Non dobbiamo mai dimenticare che il contratto tra datore e prestatore di lavoro non è uguale ai normali rapporti tra contraenti, avendo un contenuto e una ratio speciale, derogatoria, perché le due parti in causa sono, per definizione, in posizione di disparità sostanziale.
Ecco perché il diritto del lavoro si configura come diritto «diseguale», cioè tendente a riportare un minimo di equilibrio tra parti dotate di diverso potere. Il diritto del lavoro non ha come finalità primaria la crescita. Può favorirla alla sola condizione di riequilibrare il rapporto di forza tra questi e il datore di lavoro.
La politica, dopo la sentenza, deve ri-costituire la base del nostro ordinamento giuridico (si vedano, tra gli altri, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione), così come i fondamenti della società civile. Nessuno pensi di avere scampato un pericolo.
Fonte: Il manifesto
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