di Duccio Facchini
A inizio agosto, per bocca del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Governo ha annunciato un nuovo decreto legge per “velocizzare” i tempi dei procedimenti legati alle domande di asilo presentate dai migranti. Al centro della misura ci sarebbe la “sospensione" del giudizio d'appello. Tradotto: dall'iter attuale -che riconosce al richiedente la possibilità di rifarsi al tribunale contro un eventuale diniego opposto dalla commissione territoriale- verrebbe eliminato un grado. La ragione di fondo della stretta governativa poggia su un dato: la percentuale degli esiti negativi delle richieste di asilo dei profughi dinanzi alle commissioni territoriali chiamate a valutarle.
Nel mese di luglio di quest’anno, ad esempio, il ministero dell’Interno ha fatto sapere che dall'esame di 6.839 istanze, solo nel 6% dei casi era stato accordato il pieno riconoscimento dello status di rifugiato, a fronte di un tasso di dinieghi intorno al 61%. Le forme più temperate di protezione (sussidiaria e umanitaria) avevano interessato rispettivamente il 14% e il 20% delle domande.
Nel mese di luglio di quest’anno, ad esempio, il ministero dell’Interno ha fatto sapere che dall'esame di 6.839 istanze, solo nel 6% dei casi era stato accordato il pieno riconoscimento dello status di rifugiato, a fronte di un tasso di dinieghi intorno al 61%. Le forme più temperate di protezione (sussidiaria e umanitaria) avevano interessato rispettivamente il 14% e il 20% delle domande.
Il punto è che la "Commissione nazionale asilo" presieduta dal prefetto Angelo Trovato non ha mai fatto sapere quanti di quei dinieghi maturati di fronte alle commissioni territoriali si siano trasformati poi in accoglimenti a seguito del ricorso avanzato in tribunale dal richiedente asilo, in primo grado o in appello. Secondo Gianfranco Schiavone -vice presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati Onlus di Trieste- è questo il punto dirimente. Ma prima di tutto c'è una nota di metodo. “Non si comprende la necessità di un eventuale decreto legge in una materia così delicata che riguarda diritti fondamentali delle persone -spiega ad Ae- a meno che vi siano situazioni di grave emergenza. Se il vero problema del Governo fosse la gestione dei contenziosi, allora si dovrebbe intervenire sulla legge che già esiste, modificando perciò il decreto legislativo 142 del 2015. È quella la sede per affrontare il tema giurisdizionale dei richiedenti asilo”.
Nel merito? “Ricordiamoci che siamo di fronte a un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, dove le valutazioni riguardano la vita delle persone -prosegue Schiavone-. La protezione internazionale, è bene rammentarlo, riguarda persecuzioni, torture, rischi di morte, e di fronte a questo panorama il sistema delle garanzie dovrebbe funzionare al massimo livello, e quindi dovrebbe funzionare nella sua interezza. Appello incluso”. Il Governo pare però considerarlo un surplus. “Che cosa ne penserebbero i cittadini italiani se la stessa misura venisse adottata per procedimenti di importanza infinitamente minore, con cui ben intasano i tribunali? -si domanda Schiavone-. Ammettiamo che l’appello saltasse, tutti insorgerebbero lamentando la cancellazione dello Stato di diritto. Ecco, qui si vorrebbe togliere l’appello per una persona potenzialmente perseguitata. La gravità sta qui, nella demolizione di uno dei fondamenti del nostro Stato diritto”.
La retorica dipinge un sistema ingolfato, al collasso. “Il sistema dell’esame delle domande -ragiona Schiavone- è ancora oggi imperniato sulle commissioni territoriali, che sono venti e che presentano gli stessi problemi legati alla competenza di chi è chiamato a farne parte. È rimasto infatti inalterato il tema della conformità alla direttiva europea laddove l’Unione impone che l’organo di valutazione che gli Stati possono scegliere in maniera discrezionale (con personale pubblico o non pubblico, con un organo collegiale o meno) debba essere formato da personale competente. In Italia, invece, la legge non dice nulla a proposito della selezione dei componenti della commissioni, della loro competenza ed esperienza”.
L'eliminazione dell'appello prevista dal Governo potrebbe essere in contrasto con la normativa comunitaria in materia? “No, formalmente no. La direttiva 32 del 2013, infatti, prescrive a tutela del richiedente un ‘ricorso effettivo’, cito testualmente, ‘quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado’. Questa scelta è dipesa dalla mediazione di ordinamenti distinti, penso ad esempio a quello britannico”. Sta di fatto che la Costituzione italiana segna un percorso diverso.
In ogni caso, al di là dell'appello, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, riferendosi al primo grado, ha prefigurato un “procedimento camerale" “senza udienza”, limitato alla mera acquisizione del colloquio avvenuto tra il richiedente e i componenti della commissione territoriale.
“È una dichiarazione illegittima -rileva Schiavone- perché il ricorso effettivo in questo modo non può essere assolutamente svolto. E la 'Direttiva qualifiche' prevede che l’esame della domanda tenga conto di tutti gli elementi e ciò non è possibile a prescindere dall’ascolto del richiedente. Il giudice deve poter porre delle domande”.
Fonte: Altreconomia.it
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.