di Mauro Volpi
È utile e opportuno premette un sintetico quadro comparativo all’analisi delle revisioni relative agli istituti di democrazia diretta, contenute nella legge costituzionale, derivante dal d.d.l. Renzi–Boschi (n. 1429 AS; n. 2613 AC), approvata dalle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2016 n. 88. Ciò è tanto più necessario in quanto tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello nuovo vi è stato nel mondo, e in particolare negli Stati democratici, un forte incremento del ricorso a istituti di democrazia diretta, e in particolare ai referendum.
L’ondata delle votazioni popolari è stata caratterizzata non solo dall’aspetto quantitativo, ma anche da quello qualitativo, in quanto sempre più spesso hanno riguardato questioni complesse e l’esito del voto ha avuto un’incidenza importante sul sistema istituzionale nazionale e talvolta anche sul livello sovranazionale. Quali sono le ragioni che hanno determinato un rilancio così significativo?
L’ondata delle votazioni popolari è stata caratterizzata non solo dall’aspetto quantitativo, ma anche da quello qualitativo, in quanto sempre più spesso hanno riguardato questioni complesse e l’esito del voto ha avuto un’incidenza importante sul sistema istituzionale nazionale e talvolta anche sul livello sovranazionale. Quali sono le ragioni che hanno determinato un rilancio così significativo?
Il primo fattore di rilievo è rappresentato dalla crisi della democrazia rappresentativa negli Sati democratici. Il distacco crescente fra cittadini e rappresentanza ha determinato un deficit di legittimazione delle decisioni adottate dagli organi rappresentativi che incidevano sulla vita quotidiana delle persone. In certi casi la ricerca di una più forte legittimazione ha spinto i titolari del potere politico a non assumere la responsabilità diretta di una decisione importante e a ricercare il preventivo consenso popolare. A sua volta l’opposizione ha cercato nell’appello al popolo la via per rimettere in discussione la decisione adottata dalla maggioranza dei rappresentanti.
Fonte: costituzionalismo.it

Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.