di Valeria Turra
Voterò no al referendum costituzionale perché ritengo che la riforma comprima gravemente la rappresentanza dei cittadini. La mia convinzione nasce dal confronto fra il testo della Costituzione vigente e quello della riforma, come vorrei qui brevemente dimostrare. L’art. 67 recita nel testo vigente: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»; nel testo modificato: «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»; nella modifica viene cioè a cadere quale sia il soggetto rappresentato dal Parlamento, cioè la Nazione.
La caduta si spiega con il nuovo art. 55 co. 3: solo la Camera dei deputati rappresenta la Nazione, non più il Senato. Sorge spontanea la domanda: chi sarebbe rappresentato, dunque, dal nuovo Senato? Vorrebbe rispondere l’esordio dello stesso art. 55 modificato, co. 5: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali». Il meglio che si possa dire è che questa risposta è generica: un qualunque cittadino italiano – che la Costituzione deve rappresentare e a cui quindi si rivolge – è portato a pensare che la riforma miri ad attuare un Senato federale; se questo cittadino prosegue però nella lettura, deve avvedersi di un primo punto critico (art. 57 co. 1): oltre ai 95 senatori «rappresentativi delle istituzioni territoriali» ce ne saranno 5 nominati dal presidente della Repubblica (i quali ovviamente non avranno alcuna rappresentatività territoriale). Non si tratta che del preludio alle criticità maggiori che i commi successivi contengono: sono i consiglieri regionali che in numero variabile – insieme a un sindaco per regione – diventeranno senatori, e non i presidenti di regione.
Voterò no al referendum costituzionale perché ritengo che la riforma comprima gravemente la rappresentanza dei cittadini. La mia convinzione nasce dal confronto fra il testo della Costituzione vigente e quello della riforma, come vorrei qui brevemente dimostrare. L’art. 67 recita nel testo vigente: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»; nel testo modificato: «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»; nella modifica viene cioè a cadere quale sia il soggetto rappresentato dal Parlamento, cioè la Nazione.
La caduta si spiega con il nuovo art. 55 co. 3: solo la Camera dei deputati rappresenta la Nazione, non più il Senato. Sorge spontanea la domanda: chi sarebbe rappresentato, dunque, dal nuovo Senato? Vorrebbe rispondere l’esordio dello stesso art. 55 modificato, co. 5: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali». Il meglio che si possa dire è che questa risposta è generica: un qualunque cittadino italiano – che la Costituzione deve rappresentare e a cui quindi si rivolge – è portato a pensare che la riforma miri ad attuare un Senato federale; se questo cittadino prosegue però nella lettura, deve avvedersi di un primo punto critico (art. 57 co. 1): oltre ai 95 senatori «rappresentativi delle istituzioni territoriali» ce ne saranno 5 nominati dal presidente della Repubblica (i quali ovviamente non avranno alcuna rappresentatività territoriale). Non si tratta che del preludio alle criticità maggiori che i commi successivi contengono: sono i consiglieri regionali che in numero variabile – insieme a un sindaco per regione – diventeranno senatori, e non i presidenti di regione.
Ora, io non so se la difficoltà palese di poter conciliare professioni tanto impegnative come quelle di senatore e di presidente di regione abbia indotto i relatori a rifugiarsi nella figura dei consiglieri, pur che fermo restasse che i cittadini non votino direttamente i senatori. Di certo, se si tratta del ramo legislativo della rappresentanza regionale, è evidente che tali consiglieri saranno espressione del loro partito, e non delle regioni in quanto entità territoriali; allora, se si capisce con questo il perdurare dell’assenza di vincolo di mandato (art. 67 sia attuale che modificato), non si può però né presumere che rappresentatività delle regioni in quanto territori ci sia (occorrerebbe per questo il vincolo di mandato) né d’altro canto condividere l’assenza di eleggibilità diretta dei senatori da parte dei cittadini, visto che i senatori continueranno a svolgere funzione di legislatori (art. 70 sia attuale che modificato: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere») sia pure con differenze procedurali rispetto a ora (come recita il prosieguo dell’art. 70 modificato, già famigerato per le complicanze di testo e di contenuto che introduce nel dettato costituzionale). L’art. 57 modificato, infatti, pur articolandosi in 6 commi, non affronta una questione capitale: premesso che il numero minimo di senatori per regione è due, di cui però uno è un sindaco, quale rappresentanza avranno i cittadini distribuiti per regioni in quanto tali, se i senatori, privi di vincolo di mandato, non avranno il vincolo di rappresentarli a prescindere dal partito di appartenenza, continuando a svolgere un ruolo legislativo e non esecutivo di tipo federale? Ovvero: chi potrà garantire che nella distribuzione dei senatori per regione, tutto l’arco politico dei consigli regionali di cui i senatori sono espressione verrà rappresentato coerentemente in Senato? Ovviamente nessuno, data la scarsa rappresentatività numerica di ciascuna regione nel computo dei seggi (quelli attribuiti ai consiglieri saranno 73-74 in tutto), anche a prescindere dalla volontà dei singoli consigli, tutti comunque più o meno “alterati” nella rappresentatività dei cittadini da premi di maggioranza che nessun comma specifica in quale modo influiranno nell’elezione dei senatori.
Passeremo cioè presumibilmente da un Senato rappresentativo di maggioranza e opposizioni a un Senato delle maggioranze regionali, quindi probabilmente della maggioranza tout court (nessun comma pone vincoli di merito): un Senato della maggioranza che, lo ribadisco, svolgerebbe ancora la funzione legislativa oggi svolta da un Senato che rappresenta però tutti gli elettori, non solo quelli che si riconoscono nella maggioranza espressa dai consigli regionali. Se aggiungiamo infine che la revisione costituzionale (art. 117 co. 4) prevede una clausola di “supremazia” statale per cui il governo potrà decidere di intervenire anche nelle materie di potestà regionale, capiremo che al centro della revisione non è stata posta la rappresentanza dei cittadini. Di chi e di quali poteri aumenti la rappresentanza – dunque il potere – la compressione della rappresentanza – dunque dei diritti – dei cittadini elettori, lascio all’immaginazione del lettore giunto fin qui: perché dire no alla revisione costituzionale sarà direno alle nuove oligarchie.
Fonte: Il Ponte
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