di Alessandro Pace
La riforma costituzionale Boschi non merita di essere confermata dal voto popolare. Non lo merita perché risente del vizio di origine, di essere stata il frutto di un’iniziativa governativa, e non parlamentare, come sarebbe stato corretto; di essere stata oggetto di un dibattito parlamentare fortemente condizionato dal governo come se si fosse trattato di una legge d’indirizzo politico di maggioranza; di essere stata approvata da un Parlamento delegittimato dalla Corte costituzionale a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità del Porcellum, in base al quale era stato eletto. Il risultato della seconda deliberazione della Camera, indecoroso per una legge di revisione costituzionale, è stato il seguente: 361 voti favorevoli alla maggioranza, 7 contrari e 2 astenuti (su 630 deputati).
La riforma Boschi non merita di essere confermata dal popolo anche con riferimento ai suoi contenuti. Ne evidenzio alcuni.
1. Il Senato, oltre a cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica, verrebbe eletto dai consigli regionali, nella persona di 74 consiglieri regionali e di 21 sindaci di comuni capoluogo, non quindi direttamente dai cittadini, come invece previsto dalla Costituzione, secondo la quale «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione » (articolo 1). Con il che si è dimenticato dai riformatori che il voto dei cittadini costituisce «il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare » (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014): voto “diretto” quindi, e non “indiretto” per il tramite dei consigli regionali, perché la riforma Boschi né li qualifica né li disciplina come “grandi elettori”, come avviene in Francia con i 150mila cittadini eletti dal popolo perché a loro volta eleggano i 348 senatori.
2. Pur non essendo eletto dai cittadini, il Senato parteciperebbe alla funzione legislativa e di revisione costituzionale. Il che se da un lato sarebbe incostituzionale perché è essenziale che un organo legislativo sia direttamente legittimato dal popolo; dall’altro è inopportuno che siano i consigli regionali a eleggere i senatori, essendo noti i continui scandali della politica locale italiana.
3. Irrazionale è anche la differenza numerica dei deputati (630) rispetto ai senatori (100), che rende irrilevante la presenza del Senato — nelle riunioni del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica e dei componenti laici del Csm — a fronte della soverchiante rappresentanza della Camera. Parimenti irrazionale è il potere attribuito al Senato di eleggere due giudici costituzionali, mentre la Camera dei deputati ne eleggerebbe solo tre.
4. Ancorché le attribuzioni del Senato siano diminuite, esse sono ancora molte e gravose. Basterebbe ricordare, oltre alle competenze legislative ordinarie e costituzionali, la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni nonché la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Ne segue che i 100 senatori non avrebbero tempo sufficiente per adempiere alle loro funzioni, dovendo svolgere le funzioni di consigliere regionale o di sindaco. Se poi tali funzioni venissero esercitate dai senatori eletti negli stessi giorni, i soli a essere presenti sarebbe i cinque senatori “presidenziali”, mentre se si assentassero a giorni alterni, la media dei senatori presenti si aggirerebbe intorno a 50! Infine, ancorché non eletti dal popolo, godrebbero dell’insindacabilità e dell’immunità parlamentare, col rischio che il Senato divenga il refugium peccatorum.
5. Il costituzionalismo moderno ha sempre ritenuto essenziale la presenza di contropoteri. Mentre il Senato non costituirebbe più un contropotere “esterno” nei confronti della Camera, non sono stati previsti dei contropoteri “interni” alla Camera, quale, ad esempio, il potere d’inchiesta da parte della minoranza, come in Germania. Per la stessa ragione è criticabile che la disciplina dello “statuto delle opposizioni” venga demandata a un regolamento della Camera. Il quale, essendo approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti, si risolverebbe in un ulteriore privilegio per la maggioranza.
6. Il governo godrebbe dell’esclusiva fiducia della Camera dei deputati; eserciterebbe la funzione legislativa col Senato in un limitato, ma non scarso, numero di materie, mentre nelle restanti l’intervento del Senato sarebbe o eventuale o paritario rafforzato o non paritario o non paritario con esame obbligatorio, con potenziali conflitti tra le Camere. Dai due procedimenti legislativi esistenti si passerebbe agli otto o più procedimenti. Il che non costituisce una semplificazione.
7. Grazie all’Italicum che garantirebbe alla maggioranza 340 seggi alla Camera, e grazie al fatto che il presidente del Consiglio cumula la carica di segretario nazionale del Pd, il nostro ordinamento si orienterebbe verso un “premierato assoluto”, che condizionerebbe in negativo i poteri del presidente della Repubblica. Il governo avrebbe a disposizione i tradizionali poteri di decretazione d’urgenza e delegata, nonché la possibilità del voto a data certa. Al governo è stato garantito che i disegni di legge «ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di governo», vengano approvati dalla Camera entro settanta giorni. Il che è condivisibile, ma suscita il timore che il governo finisca per restringere ulteriormente lo spazio per le iniziative parlamentari, già limitate a meno del 20 per cento del tempo. Il che significherebbe la fine del Parlamento.
Fonte: La Repubblica
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