di Giulio Cavalli
Insomma ci dicono che la questione dell’incandidabilità di Sala sia l’ennesimo bluff degli ennesimi gufi. Che in verità questa volta sono grilli (è il M5S) ma ormai il gufo è un animale onnicomprensivo. E anzi se spiate sulle bacheche Facebook dei candidati in sostegno a Sala vedrete che lamentano questa “perdita di tempo” che hanno dovuto sorbirsi. E allora forse vale la pena leggere la sentenza: «L’ineleggibilità deve essere tenuta nettamente distinta dall’incandidabilità. Quest’ultima implica l’impossibilità di prendere parte, fin dall’inizio, alla competizione elettorale (T.A.R. Catania, sez. III, 25/03/2015, n. 843) e conduce alla nullità delle elezioni (si veda quale dato positivo in tal senso le disposizioni di cui al D.lgs. n. 235/2012), a differenza, invece, dell’ineleggibilità che non invalida l’ammissione della lista e comporta, quale unico effetto, la decadenza del solo candidato, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/02/2010, n. 134).
Ed invero ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 570/1960 la Commissione Elettorale Circondariale verifica la sussistenza di ipotesi di incandidabilità (cfr. in particolare la lett. c) ma non ha alcun potere in ordine alla verifica di ipotesi di ineleggibilità, in quanto del tutto irrilevanti ai fini della candidabilità.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 del D.lgs. 267/2000 e 82 del DPR 570/1960 il consiglio comunale, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Qualificata la fattispecie come sopra precisato e richiamate le disposizioni rilevanti, il Collegio osserva che l’azione, così come proposta, si presenta inammissibile.
Invero la prospettazione dei ricorrenti muove da un assunto che non può ritenersi corretto, ovvero che i verbali impugnati sarebbero illegittimi in quanto ammettono liste collegate ad un candidato Sindaco da ritenersi non eleggibile.
In realtà in ordine all’asserita ineleggibilità la Commissione Elettorale Circondariale di Milano, nella parte in cui ha ammesso le liste indicate in epigrafe, non ha assunto – correttamente – alcuna determinazione non avendone il potere, ai sensi della normativa sopra richiamata.
Le deduzioni impugnatorie pertanto si articolano intorno ad una questione che, non essendo stata oggetto dei provvedimenti impugnati, assume carattere meramente teorico, senza riscontro alcuno in concrete determinazioni assunte dalla Commissione.
La questione circa l’asserita ineleggibilità potrà trovare tutela, successivamente all’espletamento delle elezioni e a seguito della convalida degli eletti, davanti al giudice ordinario, ai sensi della normativa in vigore, sopra richiamata.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.»
Ora, io non so voi, ma non mi pare di scorgere la certezza che il ricorso sia una perdita di tempo. Si legge che Sala è candidabile e sarà poi un tribunale a decidere se eleggibile. Il che per carità non è un’accusa ma è un senso molto diverso dalla sicumera di chi ha sentito questo ricorso come un affronto. Perché se c’è qualcosa di insopportabile, di questi tempi, è il bullismo politico. Prima stava a destra. Ora cola dappertutto.
Fonte: Left
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