di Gaetano Azzariti
Ci si accapiglia sulla futura legge elettorale per il senato, ma non si ricorda che essa c’è già e che entrerà in vigore assieme alla riforma costituzionale. In una disposizione transitoria (articolo 39, primo comma), infatti, il testo stabilisce quali devono essere le regole per l’elezione dei futuri senatori in sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore di una successiva legge bicamerale. Dunque, fin tanto che non verrà approvata una normativa ad hoc, il nuovo senato sarà formato in base a quanto stabilito da tale disposizione. Questa non prevede alcun intervento del corpo elettorale, il quale non potrà influenzare per nulla le decisioni del tutto autonome dei consigli regionali.
L’accordo Renzi-Cuperlo, dunque, in sede di prima applicazione non potrà avere nessun valore; non potrà neppure sciogliersi l’enigma posto nel contraddittorio nuovo articolo 57 della costituzione che prevede un’elezione con metodo proporzionale da parte dei Consigli regionali, ma che essa deve avvenire in conformità delle scelte espresse dagli elettori. Di ciò si potrà discutere solo in seguito, non vale per la prima composizione del nuovo senato.
L’accordo Renzi-Cuperlo, dunque, in sede di prima applicazione non potrà avere nessun valore; non potrà neppure sciogliersi l’enigma posto nel contraddittorio nuovo articolo 57 della costituzione che prevede un’elezione con metodo proporzionale da parte dei Consigli regionali, ma che essa deve avvenire in conformità delle scelte espresse dagli elettori. Di ciò si potrà discutere solo in seguito, non vale per la prima composizione del nuovo senato.
Nella disposizione transitoria tutto il potere di scelta appartiene ai consiglieri e solo ad essi. Questi votano su liste formate da membri dello stesso consiglio, nonché da sindaci dello stesso territorio. In questo caso non può negarsi l’espropriazione totale dell’espressione della volontà popolare. I consiglieri regionali non potranno in nessun modo tener conto delle indicazioni del corpo elettorale, non foss’altro perché nessuna indicazione è stata data. Tra l’altro rispecchiando equilibri politici non più attuali, bensì riferiti al momento dell’elezione dei rispettivi enti di appartenenza.
V’è un altro dato che può preoccupare. Non è fissato nessun termine entro il quale la nuova legge elettorale per l’elezione dei senatori dovrà essere approvata dal Parlamento. Una legge assai complessa su cui fino ad ora si sono spese solo promesse (l’accordo Renzi-Cuperlo e il disegno di legge Chiti-Fornaro) da parte di una sola parte politica, ma su cui dovrà trovarsi una maggioranza tra più partiti con esigenze e prospettive diverse. Promesse che appaiono prevalentemente mosse da esigenze propagandistiche ovvero dalla necessità di accordi tra componenti di partito. Ben più complesso sarà risolvere l’enigma di una elezione dei senatori che dovrà rispettare due principi opposti: da un lato riservare l’elezione dei senatori ai consiglieri regionali, dall’altro assicurare la conformità delle scelte compiute da quest’organo con le indicazioni del corpo elettorale.
A riforma approvata non ci sarà nessun obbligo di “fare in fretta” tanto la norma transitoria potrà valere per tutto il tempo necessario. La nostra storia costituzionale, peraltro, ci ha già mostrato la forza di resistenza e di durata delle disposizioni transitorie e finali. Nonostante, in alcuni casi, fossero stati persino fissati dei termini espliciti, passarono poi lunghi anni per giungere a dare attuazione al testo “a regime”. Un solo caso può servire da monito. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si sarebbero dovute indire le elezioni dei consigli regionali, ne passarono ventidue. Ora non abbiamo neppure un termine ordinatorio, bisogna confidare sulla libera volontà politica. Nel frattempo si proiettano slide che riproducono schede elettorali immaginarie.
Fonte: il manifesto
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