La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

venerdì 13 maggio 2016

Chi risarcisce i danni della violenza di genere?

di Marta Capesciotti
Molto spesso nel dibattito politico si sente chiedere di più all'Europa. L’Europa ci lascia soli nell’affrontare le emergenze (basti pensare alle questioni relative all’immigrazione e al controllo delle frontiere), l’Europa deve finanziare maggiormente gli stati membri, l’Europa ci chiede di fare delle riforme (basti pensare al “fiscal compact” e alle revisioni costituzionali in materia di pareggio di bilancio), l’Europa deve garantire crescita e sviluppo. Accade però anche che l’Europa chieda agli stati membri di fare riforme e passi avanti nella tutela dei diritti delle persone che sul territorio vivono e viaggiano. E succede anche che, in casi del genere, gli stati membri abbandonino immediatamente la suddetta retorica sull’importanza di una grande Europa di cui tutti dobbiamo sentirci partecipi, per arroccarsi su posizioni di difesa delle proprie prerogative statali.
È quanto accade da anni in materia di risarcimento delle vittime di reati perpetrati nel territorio dell’Unione. In altre parole, se un soggetto viene colpito da un’azione violenta che ne mina l’integrità fisica e psichica ha diritto a un risarcimento? E se l’autore del reato non fosse nelle condizioni di assolvere a tale obbligo di risarcimento perché indigente o latitante?
La vicenda è ormai nota e assurdamente semplice. Il Consiglio d’Europa – che, occorre ricordare, non è un organo dell’Unione europea – ha siglato il 24 novembre 1983 la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti che aveva come obiettivo, da un lato, l’armonizzazione dei sistemi giuridici statali in materia di indennizzo delle vittime di reato, e, dall’altro, la creazione di meccanismi di cooperazione tra gli stati firmatari che permettessero di affrontare casi di reati transfrontalieri, ovvero casi in cui la vittima fosse residente in un paese diverso da quello in cui il reato è stato compiuto. L’Italia è uno dei pochi paesi che non hanno ratificato questa convenzione, pur comparendo tra gli stati firmatari.
In armonia con l’orientamento espresso da tale convenzione, è intervenuta sul tema anche l’Unione europea. In primo luogo, attraverso la Corte di giustizia[1] che chiarì la necessità di rafforzare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, uno dei pilastri sulla base dei quali è stata costruita l'Ue, tramite una maggiore tutela dell’integrità fisica dei soggetti stessi, indipendentemente dallo stato membro di residenza. Ma l’Unione europea è andata oltre, approvando nel 2004 un’importante direttiva, la 2004/80/EC che è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 204. Come spesso accade, l’Italia non solo ha impiegato più tempo di quanto era a sua disposizione per implementare nell’ordinamento interno la normativa europea ma l’ha anche fatto in maniera parziale. Il d.lgs. n. 204/2007, infatti, si limita a recepire la direttiva per quanto concerne la cooperazione tra gli stati membri nei casi di reati transfrontalieri: in altre parole, lo stato italiano si impegna, individuando le risorse, le modalità e gli organi competenti, ad assistere le vittime italiane di reati perpetrati in altri stati membri ad ottenere da questi ultimi un congruo risarcimento.
Fino a qui tutto bene. Peccato che la Direttiva 2004/80/EC dice anche altro. L’Italia sembra, infatti, aver dimenticato completamente l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva che impegna gli stati membri a far sì che “le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”. In altre parole, non importa la cittadinanza o dove sia stato perpetrato il reato: l’Italia deve garantire che la vittima di reato residente in Italia abbia accesso ad un adeguato sistema di compensazione per il danno subito, anche qualora il reo non fosse in grado di risarcirla. Qui sta il problema: questo in Italia non accade. A onor del vero, accade solo in alcuni casi. La legislazione italiana prevede una molteplicità non organica di disposizioni di legge che tutelano le vittime di reati specifici, riconoscendo loro il diritto a un risarcimento: le vittime di terrorismo, della criminalità organizzata, di estorsione e usura, di reati di tipo mafioso, di stragi, di tratta di esseri umani. Tuttaviamanca, come sottolineato dalla relazione dell’avvocato Yves Bot che ha richiesto l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della direttiva citata, “un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti della c.d. 'criminalità comune' non coperti dalle leggi speciali” . 
Cosa c’entra tutto questo con la violenza di genere? Per capirlo, facciamo due esempi. Una cittadina rumena viene violentata da due soggetti che si sono resi immediatamente latitanti; la donna fa richiesta di risarcimento allo stato italiano tramite il Tribunale di Torino, il quale[2] condanna lo stato italiano al risarcimento del danno dovuto al mancato corretto recepimento della normativa dell’Unione. Un caso analogo si verifica a Trieste: l’unica differenza è che la donna sopravvissuta alla violenza è italiana e residente in Italia. Il Tribunale di Trieste[3], partendo dalla considerazione che la direttiva citata si applica solo a situazioni transfrontaliere, dichiarava impossibile il riconoscimento di un risarcimento alla ricorrente. 
Questo cosa significa? Innanzitutto che i reati non hanno tutti lo stesso peso in relazione al loro impatto sulle vittime: secondo la legislazione italiana ci sono reati più gravi che compromettono più profondamente l’integrità psicofisica della vittima e che meritano un indennizzo in ogni caso. Altri reati semplicemente non sono tali: tra questi rientrano, appunto, la violenza sessuale, il femminicidio, lo stalking. In secondo luogo, le vittime di reato non sono tutte uguali: per assurdo, conviene, se proprio deve capitare, subire violenza fuori dal paese di residenza, possibilmente in uno stato che disponga di un sistema risarcitorio per le sopravvissute alla violenza di genere o per i familiari di quelle donne che invece vengono ancora oggi uccise. 
Com’è ovvio, un sistema del genere è altamente discriminatorio in quanto crea disparità ingiustificate e ingiustificabili tra le vittime di reati. È un sistema che stride in maniera evidente con l’idea di un’Unione europea coesa e paladina dei diritti fondamentali di cui spesso si sente impropriamente parlare. È, infine, un sistema che contrasta amaramente con la retorica che in questo paese si è affermata, a partire dal c.d. “pacchetto sicurezza” del 2008 (decreto-legge n. 92/2008), in materia di violenza di genere, alimentata dall’adozione di provvedimenti che, se non inseriti in una cornice di cambiamento culturale e sociale sul tema delle relazioni tra i generi, sulle disuguaglianze e sugli stereotipi di genere, lasciano evidentemente il tempo che trovano.

NOTE


[2] Con sentenza del 4 maggio 2010, poi confermata nella sostanza dalla sentenza della Corte d’appello di Torino del 23 gennaio 2012, n. 106, alla luce dell’obbligo contenuto nell’art. 12, par.2 della direttiva 2004/80/EC.

[3] Con sentenza del 5 dicembre 2013

Fonte: ingenere.it

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