di Andrea Pertici
La riforma costituzionale elimina la potestà legislativa concorrente. Quasi nessuno sa esattamente cosa significhi ma tutti i sostenitori del Sì pronunciano questa frase in modo così liberatorio che sembra una conquista pari all’abolizione della schiavitù. In realtà, la potestà legislativa concorrente si ha quando lo Stato detta le disposizioni generali e la Regione quelle più di dettaglio. Essa è stata prevista nella Costituzione sin dal 1947 ed è stata esercitata dalle Regioni a statuto ordinario da quando hanno iniziato a funzionare nel 1970. Crea una particolare conflittualità tra lo Stato e le Regioni? No.
Dopo la riforma costituzionale del 2001, infatti, le leggi sono state ripartite tra lo Stato e le Regioni in questo modo:
1 quelle contenute nel lungo elenco dell’articolo 117, comma 2, allo Stato;
2 quelle elencate all’articolo 117, comma 3, allo Stato per le norme generali e alle Regioni per quelle più specifiche;
3 tutte le altre (non elencate) alle Regioni.
Con l’introduzione di questi lunghi elenchi di materie, lo Stato e le Regioni hanno cominciato a litigare, rivendicando ciascuno la competenza ad approvare una determinata legge. Che questo avvenga è piuttosto comprensibile perchéciascuno tendenzialmente vorrà affermare la propria competenza più ampiamente possibile. Questo avviene sempre quando c’è un elenco di materie. L’elenco di materie di competenza federale previsto all’articolo 9 della Costituzione degli Stati Uniti ha dato luogo a una giurisprudenza volta a stabilire se una legge approvata da uno Stato non fosse ad esempio di competenza della federazione o viceversa.
Lo stesso è avvenuto in Italia, dove l’introduzione, nel 2001, di elenchi lunghi e nuovi ha aperto un ampio contenzioso. Infatti, ad esempio, se una stessa legge è considerata sulla pesca risulta di competenza statale, ma se è consideratasulla tutela dell’ecosistema è invece di competenza statale.
Da qui – dicevamo – l’ampio contenzioso.
Se però andiamo a vedere quando la lite è stata dovuta all’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2) o invece a quello delle materie di competenza concorrente (articolo 117, comma 3) notiamo che, tra il 2003 (quando il contenzioso è cominciato ad aumentare) e il 2015 (ultimo anno completo), le liti sul secondo sono state meno di quelle sul primo. Si litiga più sulle materie di competenza esclusiva dello Stato. E probabilmente non è in proposito un caso che, infatti, l’elenco delle materie di competenza esclusiva sia più lungo.
Infatti, come dicevamo poco fa, si litiga perché c’è un elenco. Poco importa che tipo di competenza legislativa attribuisca. L’elenco dell’esclusiva non è in questo diverso da quello della concorrente.
Ora, qual è la “pensata” della riforma costituzionale? Eliminare la potestà legislativa concorrente. Cioè l’elenco di cui all’articolo 117, comma 3, e quindi di cancellare la potestà legislativa concorrente. In cambio, però, molte delle materie che erano indicate all’articolo 117, comma 3, sono portate nell’articolo 117, comma 2, assegnandole alla competenza esclusiva dello Stato (con un significativo “riaccentramento”). Così questo elenco cresce fino quasi a raddoppiare. Raddoppia l’elenco e raddoppia il contenzioso (tanto più se alcune materie indicate sono “nuove” e quindi non ancora mai esaminate dalla Corte costituzionale chiamata a dirimere le liti tra lo Stato e le Regioni). Ma c’è di più: la riforma costituzionale introduce un ulteriore elenco, quello delle materie di competenza esclusiva delle Regioni. Cosicché per le leggi si creerebbe questa nuova situazione:
1 quelle contenute nel lungo elenco dell’articolo 117, comma 2, allo Stato;
2 quelle elencate all’articolo 117, comma 3, alle Regioni;
3 tutte le altre (non elencate) alle Regioni.
Di nuovo due lunghi elenchi, con relativo contenzioso. Tanto più probabile in virtù del fatto che queste materie sarebbero in parte nuove e quindi la Corte dovrebbe definirne i confini.
In sostanza, certamente nessuna riduzione del contenzioso verrebbe dalla eliminazione della potestà legislativa concorrente. Da nuovi lunghi elenchi ne potrebbe risultare un aumento.
Ma c’è di più: in alcuni casi la eliminazione della potestà legislativa concorrente è avvenuta trasportando dal terzo comma (in cui erano appunto elencate le materie di potestà concorrente) al secondo (materie di competenza esclusiva dello Stato) le stesse, attribuendo però allo Stato non l’intera materia, ma le «disposizioni generali e comuni» in merito.Con la conseguenza che le disposizioni più specifiche sarebbero di competenza delle Regioni. Che differenza c’è rispetto alla potestà legislativa concorrente dalla quale ci saremmo in teoria (finalmente!) liberati?
Un esempio è quello di cui si parla piuttosto di frequente della sanità. Infatti, le strumentalizzazioni di alcuni accalorati sostenitori del Sì non conoscono spesso limiti e quindi, dopo avere detto che la riforma costituzionale diminuirebbe le bollette (sic!), è stata tirata in ballo anche la tutela della salute. Per la quale servirebbe altro rispetto (ma questo, in effetti, varrebbe anche per la Costituzione). In ogni caso, oggi l’articolo 117, comma 3, attribuisce alla competenza concorrente (disposizioni generali allo Stato e disposizioni più specifiche alle Regioni) la «tutela della salute», mentre la riforma attribuirebbe allo Stato le «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute» e alle regioni (di conseguenza) quelle più specifiche, tra cui – espressamente – quelle «di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali». Ecco. Notate la differenza? La situazione sembra obiettivamente analoga.
Senza considerare che – come è stato anche recentemente ricordato – per la tutela della salute servono più che altro soldi. Una adeguata tutela della salute, quindi, non dipende tanto dalla attribuzione della competenza legislativa (che comunque ci pare non cambi) ma dalla predisposizione delle strutture, i servizi, gli strumenti perché questa si realizzi. E di questo – come risulta chiaro – dovranno continuare a occuparsi le Regioni. Pertanto lo Stato dovrebbe semmai preoccuparsi di assicurare una adeguata perequazione delle risorse a favore delle Regioni più svantaggiate nei confronti delle quali, fino ad ora, non risulta avere provveduto adeguatamente, trascurando l’articolo 119.
Fonte: Possibile
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