La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

giovedì 8 dicembre 2016

Nella Stabilità 2016 una bomba ad orologeria per l’Università

di Umberto Izzo
In uno dei piani sequenza più famosi della storia del cinema, una coppia di innamorati inconsapevoli attraversa il confine fra Messico e Stati Uniti a bordo di una splendida decappottabile anni 50, nella quale una mano furtiva all’inizio della sequenza ha inserito una bomba ad orologeria. Angosciati osserviamo la coppia percorrere le strade affollate di Tijuana e varcare il confine. Questi celebri 3 minuti di cinema si chiudono col botto di una deflagrazione a campo e un carrello su ciò che resta dell’auto dilaniata dalla bomba. I suoi inconsapevoli occupanti sono morti.
L’immagine cattura bene quello che sta avvenendo mentre si scrive (primissimo pomeriggio del 7 dicembre), dopo la richiesta di fiducia pronunciata oggi 7 dicembre 2016 dalla Ministra Boschi nell’aula del Senato. Non sappiamo se il Senato darà voce e senso ai 19 milioni di italiani che si sono pronunciati a favore della sua conservazione a regole invariate nel gioco costituzionale della nostra democrazia. E sventerà la minaccia.
Oggi osserviamo angosciati l’epilogo di un piano sequenza che comincia anch’esso con una mano sapiente. Quella che ha inserito gli artt. 41, 43, 44, 45 (oggi comma da 295 a 302 dell’articolato approvato dalla Camera) nella legge stabilità.
1. Un premio per il miglior 20% E gli sfigati? Si arrangino!
Scena 1 – L’art. 41 – scavalcando atenei e dipartimenti, organi e voci istituzionali dell’autonomia universitaria protetta dall’art. 33 Cost. – introduce la premialità che il governo si arroga il diritto di instaurare direttamente con ricercatori e professori associati a tempo pieno (chi scrive possiede quest’ultima qualifica), contrabbandando per “premio” la percezione di una somma la cui misura è tale da rientrare in quella quotidianità minima che un governo che abbia a cuore la produttività nella ricerca di base dei propri ricercatori dovrebbe considerare una voce contabilmente distinta ma concettualmente inseparabile dalla retribuzione di chi dev’essere messo in condizione di lavorare alla ricerca (per comprare libri, attrezzature informatiche, frequentare qualche convegno, organizzare qualche seminario).
Per far ciò si crea una macchinosa procedura (nuova burocrazia telematica per i legittimati attivi al “premio”, l’ASN non è abbastanza) che dovrebbe indurre a selezionare il 60% “eccellente” dei ricercatori e il 20% “eccellente” dei PA per conferire la prebenda, servendosi ovviamente della contestatissima “valutottatura” anvuriana. Per altrettanto ovvie esigenze perequative, è verosimile pensare che nei dipartimenti si deciderà che quanti al termine di questa defaticante procedura ottenessero di veder premiata la propria domanda saranno esclusi dalla ripartizione dei fondi che il FFO fa pervenire agli atenei e ai dipartimenti. 3000 euro significano una stampante in più, un seminario a invito, ma certo non permettono di finanziare alcuna seria iniziativa di ricerca innovativa. Fumo negli occhi, 45 milioni di euro (pardon, 33, l’articolo 41.9 taglia di 12 milioni il FFO) usati dal governo come primo segnale applicativo di quella programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica inserita di soppiatto nell’art. 117 Cost. quale competenza esclusiva dello Stato, cui 19 milioni di italiani hanno detto NO.
Questo l’articolato approvato dalla Camera e sottoposto alla “fiducia” del Senato:
"295. Al fine di incentivare l’attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali. […]"
il testo completo è riportato nell’Appendice 2
Com’è stato scritto commentando la misura:
"solo il “miglior 60%” dei ricercatori universitari e il 20% dei professori associati otterrà questi fondi. Qui ci sono almeno due criticità. La prima è di tipo tecnico: la “classifica” è un concetto che appartiene allo sport agonistico, non al mondo dell’istruzione. Nelle competizioni atletiche, tutti i partecipanti sono valutati sullo stesso compito (es. correre i 100 metri piani). Si prendono i migliori 60 tempi ogni 100 e si può stilare una classifica. È “migliore” il ventenne che corre i 100 metri in 13 secondi o il cinquantenne che impiega 14 secondi? Come consideriamo la performance di una corritrice incinta o di chi corre controvento? Sorgono dei problemi persino in questo caso semplice. Estrarre il “60% migliore” dei ricercatori, i quali operano in aree e con compiti diversi, è un problema che non ha una soluzione accettabile. Oltre a quella tecnica, c’è però una questione più sostanziale. Lo stipendio lordo di un ricercatore operante nell’università costa non poco al pubblico. Qual è l’interesse dei cittadini? Che queste persone siano motivate e messe in grado di lavorare. I 3.000 euro di fondi di ricerca sono tanti in assoluto, ma pochissimi se confrontati con l’onere effettivo per la collettività. Che cosa potrebbe succedere al 40% di “sfigati”? Saranno spronati o più forse avranno una giustificazione per lasciarsi andare? È questo il danno (grave) da evitare. Pensiamo a un’analogia tra l’università e una ditta di pulizie. A un certo punto la dirigenza decide che solo il 60% del personale avrà i materiali per lavorare. E gli altri? Si arrangino! Quale sarà il probabile risultato? La produttività scenderà più o meno al 60%. È la solita “strategia” già vista: risparmiare spiccioli e buttare soldi veri. Come ad esempio i circa 300 milioni che l’Italia regala ogni anno per finanziare la ricerca degli altri Stati europei. Dare 3.000 al 40% dei ricercatori significa investire circa 25 milioni di euro. Questo 40% di ricercatori che non ha i mezzi per lavorare costa invece circa 600 milioni. Ciascuno scelga in autonomia la soluzione “migliore”. La selezione del “60% migliore” cui fornire normali strumenti di lavoro è un’idea assurda. È una direttiva che proviene dall’alto, da parte di chi va in giro a presentare annunci roboanti. Ci saranno poi degli oscuri funzionari con l’ingrato compito di studiare un decreto attuativo per tradurre i desiderata dei grandi capi. Purtroppo, dovremmo entrare nell’idea che quando si parla di scienza e università, la politica riesce a dimostrare tutta la sua inadeguatezza, approvando leggi inapplicabili senza riflettere sulle conseguenze."
2. I “Ludi dipartimentali”: una vera bomba ad orologeria
Scena 2 (quella più infernale) – Gli art. 43, 44 e 45 della LdS che sta viaggiando verso la frontiera di Tijuana prevedono gli ormai noti Ludi Dipartimentali.
Questo il testo trasfuso nei commi da 314 a 337 della LdS approvata dalla Camera dei Deputati e sottoposta alla “fiducia” del Senato:
"314. Al fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.[…]"
il testo completo è riportato nell’Appendice 3
Sulla descrizione di questa normativa non si tornerà, rimandando piuttosto il lettore alla certosina ed encomiabile simulazione svolta, basandosi sui dati reali dell’ultima VQR, da Giuseppe De Nicolao sugli schermi di ROARS. Simulazione che sublima nel disvelamento di una verità che suona atroce per l’università del SUD e delle Isole, accentuando in modo strutturalmente irrecuperabile il divario territoriale nella ripartizione delle risorse che lo Stato italiano destina alle Università del nostro sempre più irreversibilmente diseguale paese. Qui, peraltro, si può leggere la scheda di lettura dell’articolato normativo nella descrizione effettuata dal servizio studi parlamentari a corredo della legge di bilancio 2017, dalla quale apprendiamo che le domande per i ludi dovranno essere effettuate entro il 31 luglio 2017.
Scrive De Nicolao:
"«Tesoro, mi si è ristretto il Sud!» verrebbe da dire. In effetti, i numeri parlano chiaro. Il premio totale annuo, che risulta essere pari 242 M€ (inferiore, pertanto, ai 270 M€ menzionati nell’art. 43), si ripartisce come segue:
133 M€ – Nord (55%)
78 M€ – Centro (32%)
31 M€ – Sud (13%)
Mentre il Centro ottiene un premio grosso modo paragonabile alla sua quota dimensionale (32% del premio contro 34% dei soggetti valutati), il Sud perde 17 punti percentuali (13% del premio contro 30% dei soggetti valutati) a favore del Nord che, infatti, ne guadagna 19 (55% del premio contro 36% dei soggetti valutati)."

Il tocco davvero luciferino sta però in una considerazione su cui vale la pena di richiamare l’attenzione.
La LdS oggi sottoposta alla fiducia del Senato non prevede alcun stanziamento di spesa dello Stato per supportare il meccanismo dei ludi nell’anno 2017. Nell’ottica pre-elettorale nella quale è stata concepita, la LdS 2017 stanzia – prima del referendum si poteva dire “a babbo morto”, oggi possiamo sicuramente dire “a governo incerto” e anche, molto probabilmente, “a parlamento incerto” – 271 milioni di euro, caricandoli però sulla legge di bilancio del 2018.
Se però la bomba passasse la frontiera del Senato, da gennaio si metterebbe in moto la complessa macchina amministrativa dei ludi, con 350 dipartimenti italiani impegnati a redigere il progettone che permetterebbe loro di scannarsi nell’arena anvuriana fino a selezionare i 180 dipartimenti destinati a beneficiare del guidrigildo in grado – in questo caso per davvero – di fare la differenza con gli esclusi: in media 6.750.000 euro nel quinquennio, una somma in grado di trasformare per un lustro i dipartimenti vincitori in ricche e invidiatissime (all’interno del proprio ateneo e del proprio GEV) isole felici, capaci di attuare procedure di reclutamento del tutto proibite ai dipartimenti che soccomberanno o resteranno fuori dall’arena.
3. Il tocco luciferino dell “infernale Quinlan” governativo
Si dirà: e dove sta il tocco luciferino? Eccolo: se nel corso del 2017 la procedura dei ludi giungerà a compimento, si daranno al suo termine 180 dipartimenti che potranno vantare un diritto quesito al guidrigildo sanguinosamente conquistato, impedendo al governo che nel corso del 2017 si troverà a gestire la situazione (quale composizione politica esso abbia) di revocare e porre nel nulla il lascito legislativo di un governo che dopo il referendum – ormai lo sappiamo – è destinato a scomparire, e che da politicamente delegittimato chiede la fiducia anche su questa bomba ad orologeria.
Il tutto mentre non sappiamo se questa moribonda compagine governativa, prima di sciogliersi, avrà la scellerata tentazione di provare ad emanare il pluricontestato DPCM sulle cattedre Natta, già vulnerato da numerosi profili di illegittimità inesorabilmente rilevati dai giudici del Consiglio di Stato in sede consultiva.
La verità è che, per quanto ci si affanni a contrastare questo stato di cose, dell’Università (e del futuro dei giovani che in essa ricevono l’opportunità di formarsi per il paese che verrà) in Italia non importa a nessuno.
Di certo non importa alla maggioranza di quei senatori che nel piano sequenza che stiamo vivendo vorrà votare la fiducia a questa legge di stabilità, per vivere vacanze di natale serene, nell’attesa che si dipani la matassa politica che questa inopportuna consultazione referendaria lascia in dote al Paese.
Cosa può importare loro che la legge cui daranno la fiducia contenga norme sull’Università che nessuno ha potuto discutere nella comunità accademica, essendo state partorite da una ristretta cerchia di economisti vicini al capo di un governo bocciato dagli italiani, che dopo 8 mesi di campagna elettorale ha impiegato mezz’ora per abbandonare il suo posto di responsabilità, all’insegna del più classico degli après moi le déluge, salvo essere ricondotto a più miti consigli dal Presidente della Repubblica?
Sta ai senatori che questa consultazione referendaria ha idealmente difeso salvare l’Università italiana dall’INFERNALE QUINLAN governativo!
Ps: Neanche il tempo di mettere il punto esclamativo, che giunge notizia che il senato (lo si scriva in minuscolo) ha votato la fiducia. Occorrerà ricordarsi di quei 173 Sì (la lista dei nomi è in calce all’articolo).
Appendice 1: Cronaca della seduta al Senato
Nella discussione sono intervenuti i sen. Laura Bottici, Barbara Lezzi (M5S), Ceroni, Azzollini, Mandelli (FI-PdL), Augello (CoR), Divina, Tosato (LN) e Paola De Pin (GAL).
Nel merito, le opposizioni hanno osservato che una legge di bilancio infarcita di bonus e priva di copertura finanziaria, lascia un’eredità pesante: azzera l’avanzo primario senza alleviare il disagio sociale e senza rilanciare gli investimenti; disperde le risorse della flessibilità in elargizioni e mance elettorali, che non sono state sufficienti peraltro a ingannare i cittadini nel referendum costituzionale; aumenta di 150 miliardi il debito pubblico e richiederà interventi correttivi in primavera. Rispetto al metodo, le opposizioni hanno rilevato il paradosso di un Governo dimissionario che chiede la fiducia e l’anomalia di un passaggio parlamentare che, impedendo di migliorare la legge di bilancio in seconda lettura, disattende l’indicazione di voto dei cittadini, contrari alla riduzione degli spazi democratici. Le opposizioni, inoltre, hanno colto l’occasione per tracciare un bilancio dei mille giorni del Governo Renzi e per sottolineare la distanza tra la propaganda e la situazione reale del Paese: si chiude oggi la parabola di un Presidente del Consiglio tracotante, provinciale, irresponsabile che, dopo aver scalzato il premier Letta con una congiura di palazzo, ha legato le proprie sorti ad una riforma costituzionale squilibrata e pasticciata, ha creato un caos sulla legge elettorale, ha deciso di tenere il referendum durante le sessione di bilancio e ha annunciato le dimissioni prima di chiudere la manovra finanziaria. Il PD ha la responsabilità di avere assecondato il delirio di onnipotenza di un premier che lascia un Paese in cui la disoccupazione, la povertà, la deidustrializzazione e le disuguaglianze sono aumentate, la situazione bancaria è peggiorata e quella migratoria è fuori controllo.
Nelle dichiarazioni di voto, hanno negato la fiducia i sen. Giovanni Mauro (GAL), Centinaio (LN), Loredana De Petris (SI-Sel), Di Maggio (CoR), Gaetti (M5S) e Romani (FI-PdL). Il sen. Romani (FI-PdL) ha posto l’accento sui fallimenti di un Governo che ha operato in modo divisivo, ha mancato le riforme per rilanciare il Paese, ha esercitato scarso peso in Europa e ha avuto una politica estera debole. Ha sollecitato infine l’approvazione di una legge elettorale ragionevole che, coniugando governabilità e rappresentatività, consenta ai cittadini di scegliere l’Esecutivo, chiudendo la stagione dei Governi privi di investitura popolare. Pur contrario all’interruzione dell’esame parlamentare di una manovra che necessita di correzioni, il sen. Barani (AL-A) ha annunciato una fiducia tecnica per agevolare il lavoro del Presidente della Repubblica. Hanno annunciato la fiducia anche il sen. Zeller (Aut), che ha lodato la coerenza del Presidente del Consiglio e ha preannunciato sostegno ad un Esecutivo che vari una legge elettorale organica. Il sen. Santini (PD), annunciando la fiducia, ha posto l’accento sulla necessità di evitare l’esercizio provvisorio e di agevolare la soluzione della crisi politica; ha poi ricordato che la legislatura è iniziata in un periodo di forte recessione: la legge di bilancio, che prosegue una politica di ripresa e consolidamento, contiene interventi per il contrasto alla povertà, per le pensioni più basse e la flessibilità in uscita, misure per la competitività, il bonus per le ristrutturazioni e l’efficienza energetica, interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. Il sen. Santini (PD) ha auspicato, infine, collaborazione istituzionale per definire regole elettorali certe.
Approvato con 173 voti favorevoli e 108 contrari l’articolo 1, sono stati approvati, senza modifiche, gli articoli successivi da 2 a 19 e il ddl nel complesso.

Rispondono sì i senatori:
Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Astorre, Auricchio
Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo
D’Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D’Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D’Onghia
Esposito Stefano, Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Milo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Napolitano, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Appendice 2: comma 295-302
295. Al fine di incentivare l’attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.
297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all’articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.
298. L’importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L’assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell’ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l’importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l’ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:
a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
b) l’inclusione, nell’elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio;
c) l’inclusione, nell’elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio.
301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell’ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.
Appendice 3: comma 314-337
314. Al fine di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.
316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell’applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.
318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:
a) due designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
b) quattro designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede all’ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all’esito dell’ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:
a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
b) l’attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.
320. All’esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all’ISPD attribuito al singolo dipartimento.
321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l’università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l’università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell’ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all’autonoma valutazione del singolo ateneo.
323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:
a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all’utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all’investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;
c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati.
324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:
a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;
b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.
326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.
327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all’ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all’esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.
328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito internet istituzionale dell’ANVUR, l’elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L’università è vincolata all’utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.
329. Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».
330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:
a) il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 aprile 2017;
b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;
c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 è fissato al 31 luglio 2017;
d) il termine per la pubblicazione dell’elenco di cui al comma 328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.
332. L’importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 è pari a 1.350.000 euro.
333. L’importo di cui al comma 332:
a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all’organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all’organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all’organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all’organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all’organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.
334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l’importo di cui al comma 332 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.
335. L’importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:
a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
336. L’erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.
337. Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l’università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l’utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l’utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l’università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all’ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

Fonte: Roars.it 

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