di Alessandra Algostino
La locuzione soft law si riferisce ad un insieme di atti eterogenei che, nella duttilità e flessibilità di forme e legittimazione, presentano un tratto comune: esercitano effetti giuridici rilevanti pur senza possedere efficacia giuridica vincolante. Il ricorso ad atti di soft law è particolarmente diffuso nell’ordinamento dell’Unione europea: qual è l’impatto degli strumenti di soft law comunitaria sul diritto statale? La soft law comunitaria incrementa il coinvolgimento degli Stati, con l’effetto collaterale di bilanciare il deficit democratico, o permette di eludere le procedure formali e ignorare la necessaria presenza di una legittimazione democratica, riducendo il tasso di democrazia?
Nello studio si argomenta come la soft law comunitaria appaia coerente rispetto ad un sistema, liquido, informale e policentrico (non a caso spesso qualificato in termini di governance), sempre più indifferente – e insofferente – rispetto al parametro della legittimazione democratica e rispondente a sovranità altre rispetto a quella popolare. A profilarsi è un conflitto fra ordinamenti, ma non solo: date le caratteristiche della soft law, il conflitto fra fonti rischia di tracimare in una erosione dei parametri democratici.
Fonte: costituzionalismo.it
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