di Simone Fana
A distanza di dieci anni dall’ultimo tentativo di riforma della Carta Costituzionale, i cittadini italiani saranno chiamati a votare il prossimo 4 dicembre sulla proposta di modifica costituzionale approvata a maggioranza dall’attuale Parlamento. Come spesso accade in una tornata elettorale, così decisiva per l’assetto democratico del nostro paese e per la tenuta complessiva degli equilibri di governo, il dibattito politico degli ultimi mesi si è caratterizzato per la radicalizzazione delle posizioni in campo, che talvolta ha messo in secondo piano una discussione sul merito della riforma.
Lo scivolamento della dialettica politica dal terreno della contesa politico-culturale a quella della bagarre mediatica è stata per buona parte sollecitata dal presidente del Consiglio, che sin dai primi mesi della campagna referendaria ha personalizzato il voto referendario in un plebiscito su di sé e sul governo. Una strategia che è risultata fallimentare in primis proprio per le sorti del governo, alle prese con una crisi di fiducia, dovuta in larga parte ai deludenti risultati sul versante dell’economia e del lavoro. La scelta del premier assume un’ulteriore elemento di problematicità in virtù della portata della riforma, che non si limita ad una revisione minima della Carta, ma prevede un’alterazione sostanziale dell’assetto istituzionale con la modifica di 47 articoli su 139.
Lo scivolamento della dialettica politica dal terreno della contesa politico-culturale a quella della bagarre mediatica è stata per buona parte sollecitata dal presidente del Consiglio, che sin dai primi mesi della campagna referendaria ha personalizzato il voto referendario in un plebiscito su di sé e sul governo. Una strategia che è risultata fallimentare in primis proprio per le sorti del governo, alle prese con una crisi di fiducia, dovuta in larga parte ai deludenti risultati sul versante dell’economia e del lavoro. La scelta del premier assume un’ulteriore elemento di problematicità in virtù della portata della riforma, che non si limita ad una revisione minima della Carta, ma prevede un’alterazione sostanziale dell’assetto istituzionale con la modifica di 47 articoli su 139.
Un unicum nella storia della nostra democrazia, che prefigura un mutamento profondo del paradigma costituzionale moderno, introducendo il principio della flessibilità anche nelle materie legate all’ordinamento democratico. Senza colpo ferire si avvia un processo di disintegrazione dei principi fondanti delle costituzioni liberali, a partire dalla messa in discussione della rigidità della costituzione come terreno di formazione e di definizione del conflitto politico. Quando anche le costituzioni si trasformano in strumento di conflitto politico contingente, divenendo uno spazio riformabile e in perenne mutamento si innesca un processo di progressiva erosione del perimetro in cui si svolge la dialettica democratica. Il rischio non calcolato di tale trasformazione attiene alla perdita di un quadro di garanzia a tutela degli interessi delle parti in conflitto. Una garanzia che nelle costituzioni democratiche si sostanzia nella difesa dei soggetti deboli, indicando nella certezza delle leggi e nei meccanismi di applicazione delle stesse il presidio per il pieno esercizio dei diritti.
Le costituzioni democratiche nascono con l’obiettivo preciso di porre un argine al potere delle classi dominanti, assegnando ai soggetti subalterni una serie di garanzie individuali e collettive per bilanciare i rapporti di forza. La costituzione del ’48 è un esempio straordinario della cultura democratica che matura in Europa nella seconda metà del ‘900. Assegnando al lavoro la funzione di riequilibrare le relazioni diseguali di potere nella società e nella battaglia politica, la costituzione italiana esprime in maniera esemplare il compromesso storico tra capitale e lavoro del trentennio glorioso. Da pietra di scarto, il lavoro diviene nel ‘900 il soggetto che sostanzia lo sviluppo economico del paese e ne consolida la tenuta democratica e civile.
La crisi del capitalismo democratico che matura tra la fine degli anni ’70 e negli anni ’80, ha segnato la fine di un’epoca di sostanziale governo del conflitto per approdare alla fase dell’egemonia del neo-liberismo. A mutare di segno è la stessa articolazione del potere nello spazio istituzionale e nella sua dimensione sociale, nei rapporti di lavoro e nella distribuzione nel perimetro istituzionale.
In questo quadro non deve sorprendere che la sottrazione di potere dal lavoro a favore del capitale, attraverso un processo trentennale di precarizzazione e di smantellamento dei diritti costituzionali, trovi nella riforma della costituzione il terreno di legittimazione formale e sostanziale. Dalla flessibilità del lavoro alla flessibilità della costituzione fondata sul lavoro il passo è breve. E se questo processo si è manifestato lungo l’arco di un trentennio, in cui la mutazione della costituzione materiale aveva anticipato la disarticolazione dell’impianto formale, la fase attuale segna il compimento in senso regressivo di questo disegno.
Il principio della flessibilità risponde alla necessità di spezzare i legami che davano forma al patto sociale del secolo scorso, alterando la trama delle relazioni tra lavoro, stato nazionale e democrazia politica. Un passaggio che si compie non nella direzione di un potenziamento dei meccanismi di democrazia sovranazionale e di una nuova riconfigurazione delle relazioni di potere nello spazio europeo, ma nella sospensione dell’architettura democratica degli stati nazionali a vantaggio dei nuovi centri di potere economico e finanziario. Il primato del capitale finanziario nella guida dei processi di sviluppo degli Stati nazionali si articola nella richiesta di destrutturare le istituzioni democratiche e le forme di organizzazione della partecipazione politica. La velocità di movimento dei capitali necessita di uno spazio istituzionale flessibile, fluido, libero dai condizionamenti derivanti dalla mediazione politico-parlamentare. In tal senso l’adattabilità del sistema istituzionale alle prerogative delle nuove élite finanziarie è il complemento formale di un processo che attraversa la dinamica dei rapporti sociali. La riforma del lavoro promossa dal governo può essere considerato un momento decisivo, proprio per la relazione che l’assetto costituzionale conserva con la materia del lavoro. Il Jobs Act ha consolidato uno sbilanciamento dei rapporti di potere tra datore di lavoro e lavoratore, introducendo ampi margini di flessibilità nei licenziamenti e ridimensionando contestualmente il ruolo del giudice del lavoro nella definizione della contesa tra le parti. Insomma, quello che è avvenuto con la riforma del lavoro è la sostanziale alterazione dei meccanismi di garanzia delle relazioni di potere, liberando il soggetto forte (il datore di lavoro) dai vincoli di carattere giuridico che ne limitavano il dominio sulla parte debole.
E se questi aspetti toccano la microfisica del potere, incidendo sulle dinamiche quotidiane delle relazioni di lavoro, in una dimensione più ampia la richiesta di flessibilità delle costituzioni si esprime nella frattura tra la prima e la seconda parte della carta costituzionale. La modifica di 47 articoli segna la rottura dell’equilibrio tra i principi e i valori fondamentali della nostra carta costituzionale e le strutture, i meccanismi e le forme individuate per dare espressione a quei principi.
La parte della costituzione che il governo ha deciso di modificare riguarda direttamente il terreno della rappresentanza politica e sociale, del funzionamento delle istituzioni democratiche, della formazione delle decisioni tra il vertice dell’apparato statale e gli enti locali. In questo quadro, il punto su cui si innesta il processo riformatore attiene al contenuto della rappresentanza, che da baricentro della costituzione fondata sul lavoro assume una funzione residuale rispetto al primato della governabilità. La richiesta di flessibilità diventa allora il grimaldello per comprimere lo spazio del pluralismo politico e sociale in nome della stabilità degli esecutivi. Su questa ambivalenza tra flessibilità delle costituzioni e stabilità degli esecutivi, intesi in un’accezione ampia che comprende i governi, gli organismi transazionali e i centri della finanza globale, si compie definitivamente il disancoramento delle costituzioni dallo spazio fisico del lavoro. La riscrittura della costituzione sancisce il superamento del binomio lavoro/rappresentanza come spazio di composizione dell’interesse nazionale, collocando il terreno della decisione politica nella dimensione fluida dei mercati internazionali. In tal senso è possibile parlare di un nuovo patto costituente che ridisegna il funzionamento complessivo della democrazia italiana, liberando il potere del capitale dai meccanismi di controllo politico e sociale. La flessibilità assolve quindi la funzione di sistematizzare una nuova concezione del potere, che rimodulando costantemente lo spazio del conflitto sociale svuota il suo campo di formazione e di rappresentanza.
Fonte: ribalta.info
Originale: http://www.ribalta.info/costituzione/
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