La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

giovedì 30 luglio 2015

Ma quale elezione indiretta, il nuovo Senato è illegittimo


di Alessandro Pace
Dal testo del dise­gno di legge di revi­sione costi­tu­zio­nale appro­vato dalla camera dei depu­tati e in discus­sione al senato risul­tano vio­lati sia il prin­ci­pio della sovra­nità popo­lare sia il prin­ci­pio di egua­glianza, entrambi qua­li­fi­cati «supremi» dalla Corte costi­tu­zio­nale. Il prin­ci­pio della sovra­nità popo­lare ver­rebbe vio­lato negan­dosi il suf­fra­gio popo­lare diretto nelle ele­zioni del senato. Una vio­la­zione tanto più grave in quanto al senato ver­rebbe con­fer­mata la spet­tanza della fun­zione legi­sla­tiva e della fun­zione di revi­sione costi­tu­zio­nale, le quali si pon­gono all’apice dell’esercizio della sovra­nità dello stato.
Non intendo con ciò spen­dere argo­menti in favore del bica­me­ra­li­smo, anche se al riguardo sono state espresse cri­ti­che ingiu­sti­fi­cate. Mi limito però a sot­to­li­neare con deci­sione che l’attribuzione delle fun­zioni legi­sla­tiva e di revi­sione costi­tu­zio­nale ad un organo non eletto dal popolo costi­tui­rebbe un vero e pro­prio vul­nus dal punto di vista costi­tu­zio­na­li­stico e dei prin­cipi democratici.

Né può soste­nersi, come pure è stato fatto, che anche i Län­der tede­schi eser­ci­tano la pote­stà legi­sla­tiva «pur essendo nomi­nati di secondo livello». Il che è ine­satto dato che in Ger­ma­nia non c’è nes­suna nomina di secondo livello. I Län­der, eletti dal popolo, sono tito­lari, nell’ambito del Bun­de­srat, di diritti «pro­pri», che ven­gono eser­ci­tati dai rispet­tivi governi dei Län­der, i quali, anche nell’esercizio della fun­zione legi­sla­tiva e di revi­sione costi­tu­zio­nale, hanno a dispo­si­zione, a seconda dell’estensione e della popo­la­zione del Land, da un minimo di tre ad un mas­simo di sei voti per ogni deliberazione.
Affer­mare che i Län­der, nell’esercizio della fun­zione legi­sla­tiva e di revi­sione costi­tu­zio­nale, sareb­bero organi di secondo livello è come dire che anche il pre­si­dente della Repub­blica ita­liana sarebbe «indi­ret­ta­mente» eletto dal popolo per il tra­mite delle camere e dei rap­pre­sen­tanti delle regioni. Il che fu esau­rien­te­mente con­te­stato da Leo­poldo Elia, il quale fece pre­sente come l’uso dell’avverbio «indi­ret­ta­mente» sia cor­retto solo in rife­ri­mento alle ele­zioni di secondo grado. Il che si veri­fica quando i grandi elet­tori, eletti dal popolo, scel­gono i sena­tori in Fran­cia o scel­gono il pre­si­dente della Repub­blica negli Stati uniti. Soste­nere che, in un even­tuale futuro, i cit­ta­dini ita­liani, per il tra­mite dei con­si­gli regio­nali e dei con­si­gli delle pro­vince auto­nome di Trento e Bol­zano eleg­ge­reb­bero «indi­ret­ta­mente» il senato è quindi sol­tanto una fin­zione asso­lu­ta­mente fuorviante.
Non può allora essere con­di­viso né il testo dell’articolo 57 appro­vato dalla camera dei depu­tati (che pre­sup­pone che i sena­tori sareb­bero eletti dalle «isti­tu­zioni ter­ri­to­riali»), né il testo dell’articolo 57 appro­vato dal senato (che con­sen­ti­rebbe bensì l’elezione popo­lare dei sena­tori, ma nell’ambito «degli organi delle isti­tu­zio­nali ter­ri­to­riali nei quali sono stati eletti»). Per rispet­tare il prin­ci­pio del suf­fra­gio popo­lare diretto dovreb­bero quindi essere pro­fon­da­mente modi­fi­cati non solo l’attuale art. 57 ma anche gli attuali artt. 63 e 66, i quali pre­ve­dono il con­tem­po­ra­neo svol­gi­mento, da parte dei sena­tori, delle fun­zioni di sin­daco e di con­si­gliere regio­nale o pro­vin­ciale. Con­tem­po­ra­neo svol­gi­mento che, essendo paten­te­mente irra­zio­nale — non poten­dosi eser­ci­tare altret­tanto bene entrambi gli inca­ri­chi — con­tra­sta con l’art. 3 della Costi­tu­zione che, nel pro­cla­mare il prin­ci­pio supremo di egua­glianza, garan­ti­sce impli­ci­ta­mente, secondo la costante giu­ri­spru­denza della Corte costi­tu­zio­nale, anche quel prin­ci­pio di razio­na­lità che, come inse­gna­toci da Max Weber, è alla base di tutti gli ordi­na­menti moderni quale che sia l’enunciato per il tra­mite del quale esso viene espresso.
Ripeto, non intendo soste­nere la tesi del bica­me­ra­li­smo per­fetto. Ma pre­ve­dere che il par­la­mento sia com­po­sto: da un lato, da un senato di 100 sena­tori — di cui cin­que in discu­ti­bi­lis­sima rap­pre­sen­tanza del pre­si­dente della Repub­blica, del quale avreb­bero la stessa durata — e 95 con­si­glieri e sin­daci part time; e, dall’altro, da una camera che con­ti­nue­rebbe ad essere com­po­sta da 630 depu­tati, induce a rite­nere che sia una lustra, uno spec­chietto per le allo­dole, soste­nere che il senato possa svol­gere un ruolo rile­vante nelle riu­nioni del par­la­mento in seduta comune per le ele­zioni del pre­si­dente della Repub­blica, dei giu­dici costi­tu­zio­nali e dei com­po­nenti laici del Csm.
Il che con­ferma la carenza di con­tro­po­teri nella forma di governo pre­vi­sta nel d.d.l. costi­tu­zio­nale Renzi-Boschi sia nei rap­porti camera-senato sia allo stesso interno della camera. Con­ferma quella carenza di con­tro­po­teri che il pre­si­dente Napo­li­tano lamentò con rife­ri­mento al regime semi­pre­si­den­ziale fran­cese nell’indimenticabile discorso per la cele­bra­zione del 60° anni­ver­sa­rio della Costi­tu­zione, nel quale egli auspicò, per la Fran­cia, il rie­qui­li­brio delle oppo­si­zioni, il raf­for­za­mento del ruolo del par­la­mento e il rico­no­sci­mento del ruolo dell’opposizione.
Sotto il pro­filo della carenza di con­tro­po­teri è infatti signi­fi­ca­tiva la reie­zione, da parte di entrambe le camere degli emen­da­menti Pd e M5S, intesi ad inse­rire in Costi­tu­zione la pos­si­bi­lità per la mino­ranza di far isti­tuire, a sua sem­plice richie­sta, com­mis­sioni par­la­men­tari d’inchiesta, sulla fal­sa­riga di quanto pre­vi­sto in Ger­ma­nia sin dalla Costi­tu­zione di Wei­mar. Ed ancor più signi­fi­ca­tivo della carenza di con­tro­po­teri è l’art. 64, il quale rin­via ai rego­la­menti par­la­men­tari — cioè ai par­la­men­tari del primo par­tito votato, gra­zie alla legge elet­to­rale deno­mi­nata Ita­li­cum — di spe­ci­fi­care quali potranno essere le garan­zie dei diritti delle minoranze.

Fonte: il manifesto

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