La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

giovedì 31 agosto 2017

I migranti di Piazza Indipendenza, il diritto alla casa e le occupazioni

di Alessandro Somma
Il violento sgombero dei migranti accampatisi nei giardini di Piazza Indipendenza a Roma, dopo essere stati allontanati dal palazzo che occupavano, ha ispirato innumerevoli commenti e prese di posizione. In massima parte l’operato delle forze dell’ordine è stato contestato, o al limite condiviso, dal punto di vista della sua equità o della sua opportunità politica. Non si è invece analizzata la vicenda dal punto di vista delle regole destinate a dirimere un conflitto che tradizionalmente agita la vita delle nostre città: quello tra i diritti dei proprietari di case e quelli di chi è senza casa.
Il diritto di proprietà è sicuramente un diritto fondamentale, forse il più risalente tra i diritti fondamentali, se è vero che i padri del liberalismo classico lo hanno considerato il fondamento primo della libertà individuale1. Peraltro, nel corso degli anni, il diritto di proprietà è stato ridimensionato nel suo carattere assoluto: come si dice nella Costituzione italiana, essa viene “riconosciuta e garantita dalla legge”, che tuttavia la disciplina in modo tale da “assicurarne la funzione sociale” e “renderla accessibile a tutti” (art. 42). Nel contempo si sono affermati i diritti sociali come strumenti per promuovere l’uguaglianza sostanziale, ovvero per rimuovere quanto sempre la Costituzione italiana definisce gli “ostacoli di ordine economico e sociale” che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3).
Tra i diritti sociali occupa un posto di primo piano il diritto alla casa, che non viene definito in termini espliciti dalla Costituzione italiana, e che tuttavia è considerato implicito nella protezione della famiglia e dell’infanzia (art. 31) e nel diritto dei lavoratori a una retribuzione sufficiente a condurre una vita dignitosa (art. 36). Comunque sia, il diritto alla casa trova riscontri numerosi e puntuali nel diritto internazionale. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha infatti precisato che “ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo… all’abitazione” (art. 25). Lo stesso ha fatto la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, precisando che gli Stati sono tenuti ad adottare “misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto” (art. 11). Più recentemente, i Principi per l’applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e identità di genere del 2006 hanno precisato che il diritto alla casa comprende la “protezione dallo sfratto”, e che impone agli Stati di assicurare “la sicurezza del possesso e l’accesso ad un’abitazione accessibile economicamente, abitabile, ereditabile, accessibile fisicamente, culturalmente adeguata e sicura” (art. 15).
Persino la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, che pure complessivamente mortifica i diritti sociali, menziona il diritto all’assistenza abitativa indispensabile a “garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti” (art. 34). Mentre la Corte di giustizia dell’Unione ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui “la perdita della propria casa è una forma estrema di interferenza con il diritto al rispetto del proprio domicilio”. Motivo per cui chi è minacciato da una simile perdita deve poter interpellare un tribunale per verificare se si tratta di una misura motivata2.
Si badi che si parla qui di un diritto riconosciuto alle persone in genere, e non ai cittadini di uno Stato: a tutti, e non solo agli italiani, spetta il diritto alla casa. Questo si ricava anche da una sentenza della Corte costituzionale italiana, secondo cui è “indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”3. Proprio in questa direzione si concentrano gli sforzi delle Nazioni unite, sempre più impegnate nella garanzia dei diritti sociali ai rifugiati e ai migranti in genere4.
Si badi anche che non può essere qui utilizzato un argomento molto gettonato dalla propaganda neoliberale: quello per cui i diritti sociali sono riconosciuti in relazione a calcoli di compatibilità economica, mentre lo stesso non vale per i diritti civili, proprietà in testa. È infatti un argomento fallace, ricavato dalla convinzione che solo i pubblici poteri possono minacciare i diritti civili, che dunque la loro tutela presuppone semplicemente la loro rinuncia, evidentemente priva di costi, a invadere la sfera privata. Peraltro anche i privati possono minacciare i diritti civili, tanto è vero che gli apparati di polizia e il sistema dei tribunali, misure decisamente onerose, sono poste a tutela anche e soprattutto della proprietà privata. E se a questa si assicurano tutela insensibili al calcolo economico, lo stesso deve avvenire per il diritto alla casa.
Insomma, non occorre andare lontano per individuare la via da seguire nella triste vicenda dello sgombero di Piazza indipendenza, e più in generale nei numerosi casi in cui il diritto alla casa entra in conflitto con il diritto di proprietà: basta rivolgersi alle Costituzione e alle Carte internazionali dei diritti. Si scoprirà che la casa è un diritto non subordinato al diritto di proprietà, che i pubblici poteri devono assicurarlo, sotto l’occhio attento dei tribunali. Il fatto che non si più usuale rivolgersi alla Costituzione e alle Carte dei diritti per disciplinare lo stare insieme come società è uno dei tanti segni di quanto esso si sia oramai imbarbarito.

NOTE

1) J. Locke, Il secondo trattato sul governo (1690), Milano, 1998, p. 103 (n. 32).

2 ) Causa Monika Kušionová c. Smart Capital a.s. (C-34/13), del 10 settembre 2014. La decisione della Corte Edu richiamata è Rousk c. Svezia (27183/04) del 25 ottobre 2013.

3 ) Sentenza del 17 febbraio 1987, n. 49.

4) Office of the United Nations - High Commissioner for Human Rights, The Right to Adequate Housing, Human Rights Fact Sheet No. 21/Rev.1, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf, part. p. 24 ss.

Fonte: MicroMega online 

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