La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

sabato 21 gennaio 2017

“No al bando del partito filo-nazista NPD”: la sentenza negazionista della Corte Costituzionale tedesca

di Giuseppe Panissidi
In Germania, omicidi in sequenza, a inconfondibile carattere razziale, risultano commessi da adepti neonazisti del gruppo “Clandestinità nazionalsocialista”, Nsu, contiguo all'Npd, il cui programma si prefigge, tra l’altro, “la sopravvivenza del popolo tedesco”. Ora, poiché siffatta “preoccupazione per la sopravvivenza” rischia di somigliare all’”eterno ritorno dell’identico”, pur con solo l’1% di consensi, comunque troppi, il Bundesrat ne ha sollecitato la messa al bando. Se non che, per la seconda volta, la Corte Costituzionale Federale tedesca ha deciso, all’unanimità, che l'Npd non può essere estromesso dalla vita politica, motivando in sentenza che “non rappresenta una vera minaccia all'ordine democratico”. Vita politica, dunque. Quei gruppi sono soggetti politici? La valutazione esibisce un estremo interesse.
Secondo l’illuminato discernimento di Andreas Vosskuhle, infatti, noto giurista ed ex rettore dell’Università di Friburgo, nonché presidente protempore della Corte, “la richiesta è stata respinta in quanto l'Npd persegue obiettivi anticostituzionali, ma non ci sono elementi concreti tali da suggerire che l'azione del partito possa avere successo".
Nessun dubbio che Vosskuhle sia un uomo e un giurista di fede democratica e che la sua biografia intellettuale ed umana sia limpida. Di converso, però, v’è la percezione, aspra e forte, di una coscienza giuridica e istituzionale profondamente e contraddittoriamente carente di un elementare gusto del… ragionamento. 
Pensare. Se i nostri Costituenti avessero ragionato sul presupposto della curva di Gauss, se, ossia, in contesto di rinata democrazia e libertà, avessero guardato alla prospettiva di nuovi pericoli totalitari in termini probabilistici, avrebbero dovuto escludere, con relativa tranquillità, la possibilità di futuri “successi” da parte di formazioni illiberali ed antidemocratiche. E, di conseguenza, omettere la “XII disposizione transitoria e finale”, concernente il divieto di “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro. Non giova sottolineare che l’inciso “sotto qualsiasi forma” è tutt’altro che una ridondanza, dal momento che inerisce alla giuridica necessità di tipicizzare il delitto, nel richiamo all’ipotesi di formazioni politico-associative, anche su base locale, ispirate al fascismo, rispetto al quale esse si rappresentino e costituiscano in continuità. 
Al contrario, come si può constatare, i nostri Costituenti si preoccuparono. Eccome. 
Cosicché, fin dalle prime disposizioni di legge temporanee, si registrava la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, del partito nazionale fascista, della Camera dei fasci e delle corporazioni, del regime corporativo. L'azione di bonifica e risanamento proseguiva con la punizione dei delitti fascisti e di collaborazionismo, l'avocazione dei profitti del regime e la repressione delle attività neofasciste. Già in precedenza, nelle “Sanzioni contro il fascismo” del 1944, rilevavano a) i fatti di promozione, organizzazione e partecipazione al fascismo in periodo monarchico e repubblicano; b) i fatti di intelligenza e collaborazione con i tedeschi durante l'occupazione militare; c) le attività neofasciste, consistenti nella riorganizzazione del disciolto partito fascista, nell'apologia del fascismo e nel compimento di manifestazioni usuali al disciolto partito fascista, incriminate – questo il punto dirimente! - per l'insidia verso le istituzioni democratiche. Quanto ai fatti di promozione, organizzazione e partecipazione al fascismo, essi furono articolati nelle singole leggi sulle “sanzioni contro il fascismo”, e costituirono le premesse di un’ampia gamma di conseguenze personali, come la decadenza dei senatori, l’incapacità permanente simile all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur in assenza di sanzione penale, in quanto sanzione di esclusivo diritto costituzionale; la sospensione dei diritti elettorali e di altri diritti pubblici soggettivi, con caratteri di temporaneità o permanenza. Tali incapacità vennero meno a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, che nel capoverso della XII disposizione transitoria, demandò alla legge ordinaria di stabilire le limitazioni temporanee. 
Rammentiamo che l'art.17 del “Trattato di pace armistiziale” impegnava il nostro neonato Governo ad impedire il sorgere di organizzazioni “che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici”. Un forte vincolo di natura e portata internazionale, che influì notevolmente sull'assetto costituzionale. Certamente, questo non è avvenuto per la Germania, per l’appunto, almeno non in modo esplicito, malgrado la formidabile, massiccia e indubitabile azione di denazificazione sviluppatasi subito dopo la fine della guerra e le schiere di studenti alla Porta di Brandeburgo. E però, è del tutto evidente che quei “diritti democratici” vigono e vivono in reciproca coniugazione con i “diritti umani”, costituzionalmente protetti, per l’appunto, dai primi diciannove articoli della Legge Fondamentale. Il diritto, costituzionale e non, in quanto sistema, esclude, per natura e principio, disinvolte ed estemporanee operazioni di morcelage, smembramento surrettizio dell’intero. Stranezze. 
Valga il vero. Sedici membri della più alta giurisdizione statuale non possono scivolare sulla medesima buccia di banana. Saranno state sedici, le bucce? 
Questi intrepidi guardiani della Costituzione tedesca, preziosa seppur parziale eredità di Weimar, non hanno dato prova di esemplare rigore. Vedi caso, della conclamata Austerität, modello economico e sociale sovranazionale, nello splendore seducente della sua cieca inflessibilità e intransigenza. Che il contagio subliminale degli infelici riformatori de chez nous, rottamatori in pectore di Magnae Chartae – ora in trepida attesa, in virtù della soluzione balsamica protempore graziosamente concessa dal capo dello Stato ai suoi grandi elettori – non abbia lambito la loro fulgida scienza e coscienza? 
In costanza e incremento della denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni, dell’esaltazione dei principii, metodi e simboli propri del partito nazista e della minaccia e l'uso della violenza quale strumento di lotta politica, occorre altro? Palesemente, non si tratta di effimere rievocazioni nostalgiche, né di meri rimpianti puramente verbali, ma bensì dello sforzo organizzativo, a carattere “permanente”, in termini di qualificazione giuridica penalistica, per dar vita a qualcosa di durevole. Ne discende che la violenza sanzionabile è sia quella consumata in concreto, che quella propugnata in astratto, sia quella propria, che quella impropria. Si richiede unicamente, quale indefettibile presupposto, che le attività siano idonee a determinare la costituzione di un’associazione o movimento con le dette finalità. Va da sé che, poiché nessuna organizzazione prevede, in modo formale ed esplicito, tali comportamenti e obiettivi nello statuto, in virtù dei principi generali dell’ordinamento si deve porre riguardo alla reiterazione del comportamento, al numero dei partecipanti, agli indici di persistenza delle condotte. 
La Grundgesetz del 1949, o Legge Fondamentale, all’art. 21.2, attribuisce alla Corte Costituzionale Federale la valutazione sulla incostituzionalità di un partito politico. Ebbene, è appena il caso di ricordare che il “Parteiverbot”, la messa al bando di un partito, fu, prima, nel 1952, applicata nei confronti dell’SRP, il partito neonazista e, dopo, nel 1956, nei confronti del KPD, il partito comunista, erede della tradizione politico-ideologica di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. In quella circostanza, i pochi seggi comunisti, il crollo dei consensi, e la completa innocuità, conseguenti anche alla nascita della DDR nel 1949, non valsero minimamente a inibire la decisione della Corte Costituzionale nei confronti di “Die rote Fahne”, la bandiera rossa. Infine, il “Parteiverbot” fu riconfermato come istituto dal “Parteiengesetz”, la legge generale sui partiti politici del 1967, che, tuttavia, non impedì la costituzione, nel 1968, di un nuovo partito comunista, il DKP, liberamente consentito dal governo di Bonn. 
E’ la storia, bellezza, e tu non ci puoi fare niente. Perché il rosso e il nero sono molto di più che un grande romanzo di Stendhal di quasi due secoli fa. 
Quanto al provvedimento legislativo tedesco sui partiti politici del 1967, diciamo di straforo, si tratta di una disciplina normativa che l’Italia attende da quasi settant’anni, e pour cause. Sempre salvo il monotono refrain quotidiano sulla democrazia interna del movimento delle cinque stelle. La nostra superfetazione farisaica politico-istituzionale, invero, non lascia scampo. 
Ora, in ordine alla libertà associativa, la nostra Costituzione contempla un’intransigente opzione, in base alla quale l'ideologia fascista rappresenta l'unico disvalore etico-politico confliggente con i valori da cui è nata la Carta Fondamentale. Al punto che la XII disposizione finale, anche rubricata come “transitoria”, ha assunto il carattere e la forma giuridica di “finale”, stante l'individuazione di un vero e proprio limite intrinseco alla libertà di associazione, e non di semplice eccezione. 
Pertanto, il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista consiste nel perseguimento di finalità antidemocratiche, proprie di quel partito, nella esaltazione, comunque posta in essere degli esponenti, dei principi, dei fatti e dei metodi del fascismo e nel compiere manifestazioni esteriori e concrete di carattere fascista. A salvaguardia dei beni giuridici protetti, quali la struttura dello Stato, il metodo democratico nella lotta politica e la sopravvivenza delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. In questo preciso senso, si versa in tema di “reato di pericolo”, che, concernendo il “prima”, segna un’anticipazione della tutela penale, e punisce prima che si sia verificato un danno, per la semplice messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Basti pensare a fattispecie criminose, quali l’ o la , puniti, anche dalla legge penale tedesca, per il solo fatto della costituzione, promozione o partecipazione, indipendentemente dall’esecuzione di singoli reati-fine. Insomma, omicidi e violenze a parte. 
A differenza del reato di danno, incriminato e punito a seguito di un evento dannoso, lesivo. Una distinzione fondamentale, presente anche nella dottrina e nell’ordinamento giuridico tedesco. 
E’, di conseguenza, del tutto evidente che a nulla rileva la questione del “successo”. Infatti, nel caso di specie, il momento della consumazione si concreta ed esaurisce nel promuovere un movimento politico del tipo sopra dedotto, indipendentemente dal conseguimento effettuale del fine. Per queste ragioni, l’ordinamento giuridico e la norma incriminatrice richiedono il dolo generico, ossia la previsione e volontà di giungere, attraverso il movimento e l'organizzazione, alla ricostituzione del partito incriminato, quale fine a sé stessa. 
Chissà, forse i nostri Padri Costituenti prudenzialmente immaginavano quanto, anni dopo, storici dello spessore intellettuale e morale di George Mosse affermeranno, ovvero che “il totalitarismo e il nazismo non sono un problemi soltanto del passato, ma anche del futuro”. In nuce, in una celebre pièce teatrale drammatica, nella conversazione tra un ufficiale nazista e uno dei vincitori, davanti al quale il nazista rivendica, con forza e convinzione, quasi con entusiasmo, la vittoria. Alla reazione più che incredula del vincitore democratico, il nazista prorompe: “Siamo noi i vincitori. Perché vi abbiamo resi come noi”. Memento. In ogni dove, anche dalle parti di Israele. 
Perché la Storia, si sa, “procede sempre dal lato negativo”, mentre Hegel e Marx, Benjamin e Heidegger, si dividono e godono una confortevole soffitta. 
Perciò il paradigma del “successo”, in contesto di conclamate e riconosciute finalità ed “attività anticostituzionali”, è del tutto fuori argomento, oltre che improbabile sotto il profilo logico-giuridico, almeno quanto la stessa idea, mistificatrice e fuorviante, del “successo”, (misteriosamente) evocato dalla Corte Costituzionale tedesca con viva e vibrante soddisfazione, direbbe Crozza/Napolitano. 
Il negazionismo si dice e declina pollachòs, nel linguaggio speculativo di Aristotele: in molti modi e molti sensi. 
Honni soit qui mal y pense.

Fonte: MicroMega online 

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