La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

giovedì 27 ottobre 2016

La rottamazione di Equitalia è solo una grossa presa in giro

di Giampaolo Coriani
Nella sintesi in otto punti del programma elettorale di Silvio Berlusconi per le elezioni politiche 2013, pubblicata sul Corriere della Sera il 6 aprile di quell’anno, spiccava al primo posto l’abolizione dell’IMU sulla prima casa, seguita a ruota dalla “revisione dei poteri di Equitalia”. Invece, fra i 20 punti del programma del Movimento 5 Stelle, l’abolizione dell’IMU prima casa si trovava al numero 17, mentre al numero 20 spiccava l’abolizione, tout court, di Equitalia.
Infine, sempre dal medesimo articolo del Corriere, si evince come la posizione di Italia Bene Comune e del suo candidato Bersani, su questi argomenti, fosse indicata al punto 2: riduzione e redistribuzione dell’IMU, blocco dei condoni e rivisitazione delle procedure di Equitalia.
Ovviamente il dato politico delle scelte dell’attuale Presidente del Consiglio (“perché era la cosa giusta da fare”) sta tutto nell’abbandono del programma del suo partito per seguire invece le proposte dei competitors del PD, prima di tutto sull’IMU, e, in particolare, del M5S su Equitalia (lasciando perdere i condoni, dove l’allora candidato Bersani è stato definito esperto di birra per aver semplicemente confermato, coerentemente, la posizione della coalizione che ha poi preso i voti con i quali ora governa Renzi).
O almeno così parrebbe, se ci fermassimo al bombardamento mediatico.
In realtà a ben leggere il Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 le cose non stanno esattamente così?
Equitalia viene sciolta dall’art. 1, che però contestualmente, per “garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione” istituisce “un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Questo ente pubblico economico “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.”
Ciò significa che, ben lungi dall’essere stata abolita, Equitalia vive e lotta insieme a noi, cambiando nome e funzioni, ma di fatto proseguendo la sua attività, peraltro con lo stesso personale, posto che, vista “la specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze”.
In pratica è lo stesso testo normativo che conferma la prosecuzione dell’identica attività senza soluzione di continuità.
Ma fin qui era tutto abbastanza prevedibile nel tempo delle slides, della comunicazione veloce, del cambiamento fine a sé stesso, del gattopardismo 2.0, dell’annuncio populista che mira alla pancia, ma rimane, appunto, annuncio e non sostanza.
Tuttavia l’art. 3 del decreto, dal titolo “Potenziamento della riscossione”, recita:
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
Il che significa che non solo Equitalia non è stata affatto abolita, ma è stata rafforzata nei poteri.
Significa anche che dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate, di fatto, sarà contemporaneamente soggetto accertatore e soggetto riscossore, con ogni evidente conseguenza in termini di imparzialità ed autonomia, come è già stato autorevolmente osservato, ed avrà completo accesso a tutti i dati del debitore non solo nella fase di accertamento, ma anche in quella esecutiva, quella del pignoramento, per intenderci.
Poteri già attribuiti all’ente accertatore, ma fino ad ora preclusi all’ente riscossore, cioè a dire, se fosse vero che il problema di Equitalia era l’atteggiamento vessatorio, bene, ora le stesse persone dai medesimi uffici, subentrando in tutte le procedure in corso, avranno poteri maggiori per, eventualmente, esercitare un atteggiamento vessatorio.
Il tutto condito da un sostanziale condono (che l’esperto di birre che avevamo sostenuto e votato nel 2013 aveva escluso) sulle sanzioni “rottamate”, ma questa è solo l’offerta speciale, che scade improrogabilmente il 4 dicembre 2016.

Fonte: Possibile 

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