La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

giovedì 27 ottobre 2016

Ragioni del No: diritti e conflitto contro dominio assoluto dell’impresa nell’Italia del Jobs Act

di Carlo Guglielmi 
Tra i miti posticci del fascismo primo tra tutti vi era quello della Patria a cui conseguiva l’accusa agli antifascisti di tramare contro l’Italia, ed è proprio nel girone infernale dei traditori della patria che Dante mette il personaggio mitologico di Ulisse. Evidentemente cambiano i regimi ma non i “miti” su cui si legittima il potere: opporsi al fascismo significava tradire la patria, oggi opporsi a questa riforma costituzionale significa “tifare” contro il paese (essere “gufi”), contro la sua ripresa economica, contro la riconquista del suo rilievo a livello internazione. Per dirla con Benigni: con il cuore si può stare tranquillamente dalla parte della Costituzione ma con la testa è necessario sostenere il suo stravolgimento. E allora ritengo che sia necessario farci forza di questa collocazione mitologica a cui siamo condannati provando a capire perché Ulisse finisce all’inferno.
E ci finisce in quanto, “né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né ’l debito amore” per Penelope lo trattengono dal ripartire da Itaca per “l’ardore ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, e de li vizi umani e del valore”, convincendo i suoi uomini a veleggiare verso l’ignoto con la famosissima esortazione: “considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”. Ed ecco allora lo spirito con cui credo si possa e si debba prendere direttamente parte allo battaglia contro lo stravolgimento del testo costituzionale: non certo per difendere l’esistente ma per ribaltare il “mito” regressivo che la Carta sia un libro “di promesse non mantenute” da cestinare. E affermare invece come si tratti di “promesse da mantenere”. Per farne cioè – come l’Ulisse dantesco fa con Itaca – non un approdo ma una tappa di un percorso di trasformazione. Insomma dire “No” alla riforma significa innanzitutto prendere sul serio il programma di emancipazione segnato alla Costituzione e quindi usarla come bussola per proseguire nella navigazione. E questa mi pare anche l’unica definizione possibile oggi di utopia nel senso che vi dava Oscar Wilde laddove diceva che “una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo. E quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela”.
Ma per farlo è indispensabile affrontare una decostruzione critica del racconto mitologico che è stato tessuto attorno alla riforma, primo tra tutti che essa non toccherebbe in modo alcuno i principi generali e fondamentali della Carta ma si limiterebbe a “modernizzare” i meccanismi di funzionamento dello Stato. Ebbene il prestigio e la competenza degli altri contributi mi esenta dall’illustrare l’effetto congiunto della riforma e della nuova legge elettorale sulla sostanziale cancellazione della scelta dei rappresentanti (in assoluta prevalenza nominati da ristrettissime oligarchie di potere e completamente scollati da un’effettiva rappresentatività nel paese) e sulle conseguenze di svuotamento che ciò avrà sulle istituzioni di Garanzia (Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica ecc. ecc.). Così come nulla io devo aggiungere sulla penosa e macchiettistica invenzione del Senato dopo-lavoro regionale, e neppure sulla mortificazione delle prerogative parlamentari e delle autonomie in funzione della costruzione di un premierato autoritario fondato sul mito dell’efficienza della governance. Mito questo che è stato ben illustrato dall’editoriale sul Sole 24 ore del 19 giugno (F. FABRINI, “Se le riforme non sono né di destra né di sinistra”, il Sole 24 Ore del 19.6.2016) che potremmo liberamente riassumere così: lasciamo alle regole democratiche la determinazione delle “politics” ma affidiamo ad un uomo forte la “policy” e cioè la soluzione dei problemi che – come si sa – non sono né di destra né di sinistra e quindi non necessitano di investitura democratica con le sue inevitabili pastoie ma solo di competenze tecnocratiche da poter agire con totale immediatezza. E allora credo che occorra scegliere come punto di osservazione l’impatto che questa riforma avrà su quello che ritengo sia l’esatto opposto di tale accezione di governance, e cioè la partecipazione e la solidarietà da intendersi come meccanismo che sappia condurre “ad una trasformazione sostanziale del rapporto tra Stato e comunità nella gestione del Paese” (C. MORTATI, Principi fondamentali in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, p. 26).
E la partecipazione è certamente posta dalla nostra Carta tra i principi fondamentali, incontrandola subito all’art. 3 secondo comma che recita “é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli …che ….impediscono il pieno sviluppo della persona umanae l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Come si vede la parola partecipazione è aggettivata come “effettiva”, permettendo al pensiero di andare subito alla concretezza delle relazioni sociali. Inoltre è posta immediatamente dopo il riferimento al “pieno sviluppo della persona umana”, consentendo di ragionare sul nesso ineliminabile tra io e noi, individuo e comunità, al pari di quanto fa l’art. 2 predicando l’inviolabilità dei diritti dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. E la stretta connessione tra la partecipazione di cui all’art. 3 e la solidarietà prescritta all’art. 2 si rinviene nel fatto che entrambe sono predicate nei medesimi tre ambiti in cui una la “persona umana” si muove nello Stato comunità: “politico, economico, sociale”e che rappresenteranno il filo portante di questo miocontributo. È necessario, però, sottolineare qui che l’art. 3 predica esplicitamente la partecipazione proprio e solo ai “lavoratori”: il lavoro è cioè la qualità che accomuna necessariamente i cittadini non solo nella loro “condizione umana” ma proprio in quanto espressione di agire partecipativo. Potremmo allora dire che in questa prospettiva il lavoro e la partecipazione coincidono nell’essere “il modo di agire consapevole di individui e gruppi che intendono dare corpo alla democrazia come modello di convivenza prescritto dalla Costituzione” (MARSOCCI “Effettività e sincerità della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano”, Costituzionalismo.it, fascicolo n. 3/ 2015. p. 91) e rappresentano – come detto – l’opposto della riforma Renzi Boschi Verdini.
E allora l’espressa tesi di questo mio intervento è che il coacervo di interventi sul lavoro che hanno caratterizzato la stessa maggioranza che ha prodotto la riforma costituzionale ed a cui è stato attribuito il fastidioso logo pubblicitario di Jobs Act non solo e non tanto è figlio della medesima cultura (essendo basato sulla medesima nozione di governance, solo scambiando il premier con l’imprenditore) ma è – quanto e più della legge elettorale – un segmento fondamentale per il successo dell’attacco alla Costituzione, non potendosi davvero sconfiggere i diritti costituzionali se non battendo al contempo quelli del lavoro. Ed infatti quando il costituzionalismo incontrò la democrazia alla fine del 700 la concezione liberale della stessa vedeva come naturale la divisione della società tra coloro che sono “padroni di se stessi” e coloro che non lo sono. I non-padroni di se stessi erano quanti lavoravano per vivere, cioè dipendevano da un salario; era padrone di se stesso, invece, chi viveva di profitto o rendita. Perchè ci potesse essere la libertà di alcuni, ci doveva essere la condizione servile di altri. La piena partecipazione (ecco che torna questa parola) alla vita politica in una società libera poteva spettare solo a uomini liberi mentre “l’estensione ai non-liberi della piena cittadinanza sarebbe stato un attentato alla libertà e alla proprietà degli uomini liberi” (GUSTAVO ZAGREBELSKY “Fondata sul lavoro, la solitudine dell’articolo 1” lectio magistralis tenuta al Teatro Carignano il 2 febbraio 2013). Da qui, il suffragio ristretto limitato solo a elettori maschi e possidenti. Ebbene se il costituzionalismo non è una stravagante anticaglia (come con gli occhi di oggi ci pare essere la limitazione del voto per censo e genere), ma una forza ideale che tuttora alimenta le aspirazioni politiche delle nostre società, è proprio perché ha saputo valorizzare e mettere al sicuro l’ascesa delle masse popolari – cioè del mondo del lavoro – alla vita politica e l’accesso alle sue istituzioni. E quindi l’attacco alla democrazia non può che passare per l’attacco Costituzione e l’attacco a questa non può che passare tramite quello ai diritti del lavoro come ha predetto-ordinato l’ormai notissima Europe Economic Research della banca d’Affari JP Morgan del 28 maggio 2013 di cui voglio nuovamente citarvi il passo più significativo: “…i sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea..esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori….e la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche….” . Ma davvero nulla è cambiato dal 2013 se si pensa che proprio in questi giorni il FMI, nel precisare i “dettagli tecnici” che porteranno al versamento dei sette miliardi e cinquecento milioni di euro da parte delle istituzioni creditrici alla Grecia ha posto quale condizione la definitiva liberalizzazione dei licenziamenti collettivi nel settore privato e una nuova legge che regolamenti in modo rigidissimo il diritto di sciopero, nonché il ritorno alla “serrata dei datori di lavoro”, che in Grecia è chiamata lock-out ed è vietata dal 1982.
Come si vede, quindi, l’attacco alla Costituzione deve necessariamente passare attraverso tre inseparabili punti
- la limitazione delle prerogative parlamentari e delle autonomie locali (a cui si dedica la riforma costituzionale);
- la decostituzionalizzazione del diritto del lavoro (a cui si è - dedicato, buon ultimo, il Jobs Act);
- la decostituzionalizzazione del diritto al dissenso e al conflitto collettivo (a cui si è dedicato il Testo Unico del 10 gennaio a cui ancora i questi giorni stanno lavorando Confindustria con Cgil, Cisl e Uil per calarlo direttamente nel modello contrattuale, unito all’avvenuta ricalendarizzazione dei disegni di legge degli Onorevoli Sacconi ed Ichino sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali , oltre alle derive repressive del conflitto sociale di cui proprio in questi giorni la Procura e i Giudici della cautela Torinesi stando dando inquietante prova per non parlare del Prefetto di Roma).
- l’art. 4 sui controlli a distanza, che è stata la norma simbolo del presidio della “liberà e dignità del lavoratore” (che è la legenda del titolo I in cui è inserita)
- l’art. 13 sullo ius variandi del datore che è la norma che – più di ogni altra – ha segnato la vera svolta nel passaggio da una concezione ontologica della subordinazione intesa come acquisto, tramite il salario, della persona stessa del lavoratore ad una subordinazione tecnico-funzionale per cui lo scambio con il salario ha iniziato ad attenere alle sole mansioni previste dal contratto;
- e infine l’art. 18 sulla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, che sin dalla sua emanazione è stata definita l’architrave di tutti gli altri diritti, anche e soprattutto i due sopra detti, non essendo possibile assicurare diritti nel rapporto di lavoro senza consentire al lavoratore di pretenderli e difenderli, libero dalla minaccia del licenziamento immotivato. Partendo allora dalla dimensione collettiva è davvero agevole rilevare quale sia il punto in comune tra i tre detti interventi di riforma con cui si dipana la nuova governance del lavoro.
E ritengo sia opportuno farlo seguendo proprio la coppia concettuale io-noi per come ce la consegnano l’art. 2 (“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) e l’art. 3 (sia come “persona umana” che come “lavoratori”) della Carta.
- E, conseguentemente, non può che congiuntamente passare da tali tre fronti la resistenza e la controffensiva, non potendosi ricostituzionalizzare il lavoro senza ricostituzionalizzare il paese. E allora affrontando – questo è il mio compito specifico – la decostituzionalizzazione del lavoro ritengo per evidenti ragioni di spazio opportuno esaminare gli interventi che sono stati effettuati su quella che era stata pensata la “carta costituzionale del lavoro”, ovverosia lo Statuto dei Lavoratori. Ed in particolare sui suoi tre punti più qualificanti e cioè
- quanto all’art. 4 la previgente stesura prevedeva un vero e proprio divieto del “controllo a distanza”, consentendo solo che eventuali “esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro” (e quindi non di “controllo” della prestazione) potessero essere soddisfatte anche con “impianti e …apparecchiature” purché “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali”; ed invece il nuovo testo della norma (art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) finge di ricalcare al primo comma la medesima normativa per poi, al comma successivo, affermare che tale obbligo di previo accordo “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, ovverosia proprio allo strumento di controllo a distanza più invasivo ed occulto e lesivo della libertà e dignità dei dipendenti, per cui non vi è necessità di alcun confronto e accordo collettivo.
- Ed ugualmente avviene per il demansionamento; ed infatti prima era sempre vietato dall’art. 13 dello statuto e consentito solo (ai sensi dell’art. 4 c. 11 della L.223) tramite “accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure” di mobilità al fine di procedere al “riassorbimento totale o parziale dei lavoratori” in esubero; ed invece oggi tale accordo non è più necessario potendo il datore procedere autonomamente a dequalificare ogni qual volta egli reputi di progettare una “modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore” (e cosa significhi ciò lo vedremo a seguire).
- E non troppo diversa è la novella introdotta sui licenziamenti collettivi. Nonostante infatti nulla dicesse al riguardo la legge delega, e nonostante addirittura il parere contrario della Commissione lavoro della Camera (e cioè lo stesso soggetto “delegante”), si è introdotto il principio per cui neanche la più plateale ed arbitraria violazione della procedura di confronto sindacale per la gestione degli esuberi (per gli assunti dopo il marzo 2015) potrà portare più alla reintegrazione (o, quanto meno, al risarcimento nella misura massima di 24 mensilità previsto in subordine dalla cd riforma “Fornero” di cui alla L.93/2012) ma al massimo a 4 mensilità, riducibili a 2 grazie all’intervento della casse dello Stato ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 23/2015. Ed a ciò si dedica il Jobs Act con un triplo registro narrativo che accomuna pressoché l’intera produzione normativa renziana: la ferocia, l’ipocrisia e la pochezza giuridica. Ed è seguendo questi canoni che proverò ad illustrare gli interventi sullo statuto per chiudere il cerchio della decostizionalizzazione del lavoro e della sostituzione della partecipazione della solidarietà con la governance.Quanto all’ipocrisia è sufficiente rilevare come nel primo comma si affermi come “gli …strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” mentre nel terzo comma si afferma come “le informazioni raccolte …sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” . Proprio così: il datore può raccogliere i dati solo per fini produttivi e mai disciplinari. Ma una volta che li ha raccolti beh, a quel punto e visto che ce li ha, può utilizzarli tutti i fini , compresi quelli disciplinari, scivolando qui il legislatore dall’ipocrisia nella vera e propria cultura del “ciaone”. Ma fortunatamente ci viene in soccorso la pochezza giuridica. Ed infatti lo stesso comma III aggiunge come in ogni caso tali dati vadano trattati nel rispetto della legge sulla privacy. Ebbene ciò che è sfuggito al legislatore è che ai sensi dell’art. 7 della relativa legge “l’interessato” (e cioè il lavoratore) “ ha diritto di ottenere…la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati …di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti . E quindi – dato che la legge prevede gli scopi della raccolta (escludendo quelli disciplinari) ma ne consente poi ogni uso – sta iniziando la seguente quotidiana gara: il datore raccoglie i dati non a fini disciplinari, ma potendo usarli a tutti i fini si accinge a farlo anche a quelli disciplinari, ma il lavoratore può prevenirlo chiedendo – un attimo prima – che gli stessi vengano cancellati in quanto non conformi “agli scopi per i quali …sono stati raccolti”; e così ogni giorno per cui – come nella famosa parabola del leone e della gazzella in Africa – quando il sole sorge, non importa se sei un datore o un dipendente: è meglio che cominci a correre!Non diversa è la situazione per quanto attiene alla dequalificazione per cui ferocia e ipocrisia vanno lette insieme. Quanto alla ferocia ricordiamo come l’art. 3 del Dlgs 81/2015 preveda la liberta del datore di dequalificare unilateralmente i propri dipendenti a fronte di una “modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore” . Ma – dato che ogni decisione di attribuzione di nuove mansioni è di per sé una “modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore” – questo vuol dire che è la stessa scelta datoriale di demansionare un determinato lavoratore che la legittima; insomma: “posso perché voglio”!
- Quanto al nuovo art. 4 sui controlli la ferocia è tutta compresa in quanto abbiamo già detto e cioè che il comma II prevede come il regime di (apparenti) limitazioni e tutele che il primo comma del nuovo articolo. 4 diffonde sui “controlli a distanza” (e di cui si parlerà a seguire) semplicemente “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. E ciò significa che per mettere una telecamera sono previste tutt’ora una robusta serie di guarentigie (accordo sindacale o in difetto autorizzazione ministeriale, limitazioni delle ragioni dell’uso con esclusione dei fini disciplinari, ecc.) mentre per spiare secondo per secondo tramite il cellulare, il palmare o il pc aziendale ogni più minuta attività, spostamento, telefonata o navigazione in internet dei dipendenti semplicemente nulla è previsto! E questo ci porta a meglio comprendere la pretesa “modernità” della riforma. Ed infatti se per l’abrogazione sostanziale degli articoli 13 e 18 dello Statuto si tratta di un ritorno agli anni 60 del 900 in questo caso il viaggio nel tempo ci conduce sino alla fine del 700! Proprio nel 1792 Jeremy Bentham, filosofo, giurista e imprenditore è infatti passato alla storia per avere promosso un nuovo tipo di prigione che chiamò Panopticon, e che nel 1794 applicò anche alla propria fabbrica sostituendo i carcerati con i poveri. Lo scopo di tale costruzione era che – grazie alla forma circolare dell’edificio – un unico guardiano potesse osservare non visto in ogni momento tutti i prigionieri, i quali – non sapendo se fossero osservati o meno – giungevano alla percezione del controllo continuo. Dopo anni di questo trattamento, secondo Bentham, il retto comportamento “imposto” sarebbe entrato nella mente dei prigionieri come unico modo di comportarsi possibile modificando così indelebilmente il loro carattere, e descrivendo egli il panottico come “un nuovo modo per ottenere potere sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima”
- Insomma sotto l’aspetto del “noi”, il segno del Jobs Act è la più assoluta disintermediazione cancellando qualsiasi ruolo collettivo nel rapporto tra singolo e impresa, con impressionante analogia rispetto a quanto avvenuto progressivamente nel “politico” negli ultimi decenni e ora scolpito nella riforma costituzionale. Ma il programma che abbiamo davanti non è solo la disintegrazione della dimensione del noi ma una vera e propria torsione autoritaria che riguarda direttamente “la persona umana” cancellandone quindi i diritti inviolabili “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
E però comunque e quantomeno in tali casi il lavoratore “ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento”. Ma attenzione: egli può subire (con il suo “consenso”) anche la riduzione “del livello e della relativa retribuzione” quando ciò sia “nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”. Ebbene il riferimento alla “conservazione dell’occupazione” è comprensibile, non essendo infatti più operante l’art. 18 è evidente che il preciso scopo del Jobs At è quello di rendere ricattabili lavoratori con la minaccia del licenziamento che è esattamente quanto accadrà ogni volta che il datore vorrà abbassare gli stipendi dei dipendenti. Che poi il lavoratore accetti di farsi dequalificare per il suo interesse “all’acquisizione di una diversa professionalita’” inizia francamente a sconfinare nel dileggio. Ma l’assoluto sublime vertice di ipocrisia viene toccato nell’ipotizzare che un lavoratore – già unilateralmente demansionato dal datore – possa desiderare anche la riduzione “del livello e della relativa retribuzione” in quanto ciò sia nel suo interesse “al miglioramento delle condizioni di vita”!!!Quanto infine alla pochezza giuridica ricordiamo come tale tragicomico monumento al disprezzo per la professionalità, la dignità e il diritto al salario dei lavoratori nasca dalla traduzione (che ha il medesimo etimo di tradire) della legge delega che imponeva al governo di consentire la dequalificazione solo “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi”. Ma – essendo scomparso nella norma delegata ogni riferimento alla ristrutturazione e conversione, e soprattutto ai parametri oggettivi – ad oggi nessuno può dire con certezza cosa sia quantitativamente e qualitativamente una “modifica degli assetti organizzativi” per cui innanzi ad ogni dequalificazione sarà possibile aprire un conflitto individuale e collettivo in ogni azienda con costi per l’impresa – qualunque ne sarà l’esito – maggiori dei benefici. E veniamo da ultimo all’art. 18. Se sopra abbiamo parlato dei licenziamenti collettivi ora vorrei affrontare quelli disciplinari. Come ricorderete la legge delega fu votata dall’intero Pd, ivi inclusa la sua sinistra che ha ritenuto di superare l’iniziale contrarietà proprio perché era riuscita a concordare la possibilità di continuare a garantire la reintegrazione nel caso di licenziamento disciplinare infondato nelle grandi aziende. Ebbene la norma prevista all’art. 23 del Dlgs 23/2015 è un piccolo monumento sia all’ipocrisia che alla ferocia, prevedendo infatti esso la reintegrazione in tali casi ma “esclusivamente nelle ipotesi ….in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Tale formulazione afferma cioè due aspetti che impattano direttamente sulla posizione giudiziaria del lavoratore e sui poteri del giudice:
che è il lavoratore a dover dare “prova diretta” (escludendosi cioè il riferimento a quella indiziaria) e ciò non solo è un assoluto unicum giuridico (mai essendo stato previsto per nessun contratto che sia colui che adempie a dover dimostrare in giudizio di averlo fatto e non già chi lo nega eccependo l’inadempimento per liberarsi dalla controprestazione prevista in contratto), ma un vero e proprio assurdo giuridico. Immaginate voi che io ora vi accusi di aver commesso ieri o un mese fa una qualsiasi colpa, quale altra difesa avreste se non dire che non è vero? Chi di voi ha un video che vi riprende per le intere 24 ore del giorno, chi di voi non ha trascorso neppure qualche minuto senza testimoni che possano riferire su cosa abbiate fatto in quel lasso?
e che il ruolo del Giudice – nei rarissimi casi in cui tale prova sarà possibile – sarà limitato solo a verificare se sussista o meno “il fatto materiale contestato al lavoratore” non potendo egli valutare se tale fatto sia idoneo o meno a sostenere una giusta causa di licenziamento essendo vietata “ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Tradotto in altre parole un licenziamento intimato da una grandissima azienda per un ritardo di un minuto, se tale “fatto materiale” sussiste, non potrà condurre alla reintegra ma al più alle predette quattro mensilità.
Ma ancora una volta ci viene in soccorso la pochezza giuridica. Ed infatti la Cassazione con la sentenza 20545/2015 immediatamente successiva all’emanazione del predetto decreto 23 ha chiarito come il codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva preveda (pressoché sempre) la possibilità di licenziare solo a fronte di “grave nocumento” per l’azienda. E pertanto il “fatto materiale contestato” non attiene solo alla condotta del lavoratore (un minuto di ritardo) ma anche al “grave nocumento”. E quindi quando c’è prova diretta che tale nocumento non vi è (come nel caso del ritardo di un minuto) non ci troviamo innanzi ad una “sproporzione” tra colpa e sanzione ma innanzi ad una vera e propria “insussistenza del fatto materiale contestato” , da cui la reintegra. Insomma per chiudere sui tre ambiti del “politico, economico, sociale” è evidente come la decostituzionalizzazione del politico si stia attuando tramite la costruzione del premierato assoluto e la cancellazione della rappresentanza elettorale, mentre la contemporanea decostituzionalizzazione del politico e del sociale sia stata attuata con il Jobs act tramite la cancellazione di ogni mediazione (e conflitto) collettivo e la servilizzazione dei rapporti individuali sul doppio registro della ferocia e dell’ipocrisia. Ma ho voluto evidenziare anche la pochezza giuridica proprio per aggiungere al timore la fiducia, alla depressione l’ottimismo. Si tratta evidentemente di “sentiments contraddittori che, come nelle borse, determinano sulla scena politica comportamenti assimilabili a quelli dei ribassisti e dei rialzisti, quando il grafico delle lotte è in discesa i ribassisti acquistano ruolo e posizioni. Ciò che voglio evidenziare cioè è la necessità di essere consapevoli del ruolo che i comportamenti anche soggettivi possono assumere nell’ambito dell’attuale equilibrio instabile. La comunicazione del dissenso è in grado di produrre scontro sociale, di determinare concrete variazioni soprattutto in questo momento in cui è entrato in crisi lo storytelling con cui il potere ha provato a sostituire la rappresentanza. Il terreno della rappresentanza, come quello dei sentiments, è allora un campo di scontro, cui non è possibile sottrarsi ma che deve invece essere affrontato contrapponendo alla decostituzionalizzazione in atto una vera e propria ricostituzionalizzazione che deve però andare oltre il lavoro e il salario. Perchè la questione salariale è necessariamente anche questione fiscale, questione di accesso ed uso dei servizi, questione di ambiente, di casa da abitare, di salute psicofisica, di rapporti sociali (e di strumenti che li consentano). Perché il lavoro ha invaso l’esistenza, dunque la contrattazione del corrispettivo deve a sua volta, necessariamente, “invadere ogni aspetto dell’esistere” (G. GIOVANNELLI, “Arriva il Job Act. Che fare?” in Quaderni di San Precario, febbraio). Perché è questo il programma costituzionale di emancipazione ovverosia “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori” nella triplice ed indivisibile dimensione “politica, economica e sociale”. Al referendum sarà possibile affermarlo forte e chiaro. E noi lo faremo. Queste sono le ragioni del nostro No!

Fonte: lavorovivo.it

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