La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

venerdì 12 agosto 2016

Precari della scuola: c’è Europa e Europa

di Paolo Languasco
Sempre più spesso quando un governo del vecchio continente vuole tagliare i diritti, abbassare i salari o alzare l’età pensionabile dice che “ce lo chiede l’Europa”, ed agisce in fretta ed efficacemente. Gli stessi Governi non sono ugualmente solerti quando l’Europa chiede qualcosa di buono per i lavoratori, al contrario. Se si tratta di vantaggi per le banche, o di riduzione dello stato sociale e dei diritti, gli Stati dell’UE corrono a fare finanziarie apposite, a nominare e far cadere governi senza passare da elezioni, a cambiare la Costituzione (art.81 nel caso Italiano), a minare le fondamenta stesse del sistema di diritto del lavoro.
Se si tratta di norme a favore dei lavoratori o dei disoccupati, le regole dell’Unione Europea non sembrano più così perentorie e le nostre istituzioni statali fanno “lo gnorri” il più a lungo possibile, per poi sminuire il “diritto europeo” tendendo a zero: ne è un esempio lampante la recente condanna dell’Italia da parte della CEDU per la mancanza di una legge sulla tortura nel nostro paese.
Un altro esempio molto significativo del fatto che i dettami dell’Europa vengono usati dai governi a loro piacimento è la vicenda dei precari della scuola. Il 20 luglio 2016 la Corte Costituzionale ha depositato la sua attesissima sentenza (n° 187/16) sui precari della scuola.
La pronuncia del Giudice delle leggi poteva chiudere un contenzioso che va avanti da anni e coinvolge oltre 100.000 lavoratori in tutta Italia, ma forse non sarà così. Andiamo con ordine e proviamo a riassumere un percorso a dir poco (volutamente) tortuoso. Da sempre la scuola pubblica italiana va avanti in base al lavoro precario.
Negli scorsi decenni i concorsi sono stati fatti una volta ogni morte di papa e mai per l’intero ammontare dei posti necessari; una massa di oltre 100.000 docenti ed ATA (personale tecnico ed ausiliario) ha stazionato per decenni in graduatorie dalle quali il MIUR attingeva ogni anno per le nomine sia del personale di ruolo che di quello supplente.
Purtroppo le immissioni in ruolo sono state assai rare, mentre le supplenze sono state la norma, tanto che le graduatorie sono diventate prima “permanenti” e poi “graduatorie ad esaurimento” (GAE); ma invece che esaurirsi crescevano sempre più.
Nei fatti, chiusa la scuola a giugno, iniziava ritualmente (da decenni) il balletto delle nomine a tempo determinato (TD) per l’anno successivo e migliaia di insegnanti ed ATA dovevano aspettare, ogni anno, la conferma del proprio posto di lavoro; quando la ottenevano spesso venivano spostati da una scuola all’altra, spesso dovevano lavorare su più scuole.
Tutto in barba ai principi di continuità didattica e di “normalità” del lavoro a tempo indeterminato (anche) nella Pubblica Amministrazione.
Ad un certo punto i paesi della (allora) CEE emanano la Direttiva 1999/70/CE che, fra le altre cose, dice che il lavoro a tempo indeterminato è la normale forma di lavoro in Europa e che i contratti a tempo determinato reiterati, devono essere giustificati da “ragioni oggettive” e devono corrispondere ad una “mera esigenza temporanea” e non ad esigenze “permanenti” del datore di lavoro.
Alla fine nulla di nuovo per un italiano; il nostro diritto interno, a quel tempo, ancora prevedeva l’eccezionalità del lavoro a TD.
In applicazione della direttiva 1999/70/CE l’Italia nel 2001 vota il decreto legislativo 368/01, il testo unico sul lavoro a tempo determinato, che sancisce, per i privati, il limite massimo di 36 mesi di lavoro a tempo determinato; se si supera questo limite la legge prevede la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
Tutto bene, o quasi si diceva fino a che la Corte di Giustizia Europea (CGE) sentenzia una cosa non da poco: la direttiva si applica anche ai dipendenti pubblici a tempo determinato.
Quindi anche le Pubbliche Amministrazioni (PA) devono rispettare i principi comunitari sul lavoro a tempo determinato.
E la Corte di Giustizia Europea (CGE) non si ferma qui. Con una serie di sentenze (fra le tante, v. sentenza Angelidaki, Adeneler, Affatato, Papalia) inizia a specificare sempre meglio cosa voglia dire “ragioni oggettive” e cosa “mera esigenza temporanea” (giustificative del lavoro a TD); la CGE stabilisce che in mancanza di leggi che prevedono l’automatica conversione del lavoro a TD ingiustificato in lavoro a tempo indeterminato, occorre una sanzione di legge “equivalente” ed efficace, cioè dissuasiva dell’abuso (di contratti a TD).
In poco tempo è chiaro a tutti che centinaia di migliaia di contratti a tempo determinato sottoscritti ogni anno dalla PA italiana (in particolar modo nella scuola) non rispettano quanto stabilito dalla CGE.
Nasce quindi un enorme contenzioso in Italia: centinaia di migliaia di insegnanti ed ATA, precari da anni (a volte da decenni) fanno causa al MIUR chiedendo la conversione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro (a TD reiterato) ed un risarcimento economico per gli anni di precariato passati.
Le opinioni della Magistratura di merito sono state le più disparate (per lo più indirizzate verso una qualche forma di risarcimento economico dei precari) fino a che, nel 2012, la Suprema Corte di Cassazione dice la sua: nessun illecito, nessun risarcimento, neppure per chi è precario da 20 anni (Cass. n. 10.147 del 2012), rendendo carta straccia in Italia sentenze della CGE.
Ovviamente la Sentenza 10.147/2012 della Cassazione non chiude il discorso: moltissimi Giudici di merito applicano direttamente le sentenze della CGE (e quindi i trattati UE, come impone la Costituzione agli artt. 117, 10, 11) continuano a condannare il MIUR a lauti (o meno lauti) risarcimenti del danno. Pochi Tribunali italiani osano la conversione del rapporto in tempo indeterminato, in molti chiedono che sia la CGE a dire (ancora!) l’ultima parola sulla questione (anche se l’ “ultima parola” è stata detta dalla CGE più e più volte: il lavoro deve essere a tempo indeterminato).
A mandare da ultimo il quesito alla CGE ci pensa la Corte Costituzionale, nel frattempo sollecitata da molti Tribunali del Lavoro, fra cui quello di Napoli.
Il 26.11.14 con la sentenza Mascolo, la CGE sentenzia che il nostro ordinamento scolastico non rispetta le norme comunitarie in tema di contratti a tempo determinato perché, non indicendo concorsi (solo da ultimo) per oltre 10 anni, il MIUR ha usato i precari per coprire le sue esigenze “permanenti”.
A questo punto è intervenuta ancora la Corte Costituzionale per trarre le (sue) conseguenze di quanto stabilito dalla CGE; si noti che la Corte Costituzionale potrebbe anche non dire più niente, dato che la competenza di ciò che è stabilito con atti dell’UE è stata trasferita coi trattati alla UE ed alla CGE.
Fine della storia?

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– No perché nel frattempo il governo Renzi si è reso conto che la questione stava precipitando e che, visto che le sentenze della CGE sono direttamente applicabili da ogni Giudice nazionale e che le vertenze in questione sono oltre 100.000, il MIUR a breve sarebbe stato costretto dalla Magistratura ad assumere in ruolo e/o a risarcire tutti i suoi precari storici per anni e anni di precariato sottopagato.
Aiutato forse dal fatto che uno dei Giudici costituzionali era nel frattempo diventato Presidente della Repubblica e suo personale sponsor, il Governo ha provato a minimizzare i danni per il MIUR ed a ridurre i benefici per i precari.
Da qui la legge (col nome costituente truffa semantica) “buona scuola” ed il suo “piano straordinario di assunzioni”.

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– No perchè la Corte Costituzionale sembra cerchi di completare l’operazione anti-pecari del Governo.
Con la sentenza n. 187/2016, riprendendo le motivazioni della sentenza della CGE, La Corte Cost. dichiara infatti l’illegittimità costituzionale dell’Art 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n° 124: in pratica dichiara illegittimo assumere un docente con contratto a TD per coprire posti vacanti e disponibili in attesa di fare un concorso.
La Corte Costituzionale, su questo punto d’altronde, non poteva fare altro.
Solo che la Corte Costituzionale aggiunge che la legge “buona scuola” ha sanato la questione per il futuro e soprattutto aggiunge 30 righe alla fine della sua sentenza in cui parla del passato.
Partendo dall’assunto che la CGE non ha mai detto espressamente che, in caso di abuso, la conversione del rapporto vada aggiunta al risarcimento del danno e che le “misure” (legislative nazionali) risarcitorie possano essere anche alternative (se equivalenti) all’assunzione, la Corte Costituzionale (italiana) sembra dire che per i docenti la buona scuola ha sanato tutto: o perché ha finalmente assunto in ruolo i precari o perché ha rappresentato per loro una concreta opportunità di assunzione.
Chi scrive non condivide questa lettura. Intanto le direttive comunitarie ci dicono come andrebbero fatte le leggi nazionali dei vari paesi in materia, leggi che ovviamente normeranno per il futuro, qui stiamo invece parlando di come risarcire gli illeciti del passato in danno dei precari.
Se da domani, e non è così, tutti i precari della scuola al 37° mese di lavoro a tempo determinato venissero assunti dal MIUR a tempo indeterminato, in effetti potrebbe essere una “misura” efficace.
Se un insegnante viene assunta di ruolo dopo il suo 240° mese di lavoro a tempo determinato meriterà qualcosina di più della cattedra poco prima della pensione?
Inoltre la CGE, che non può per statuto dirci precisamente cosa fare, prova però nella sentenza Mascolo a farlo capire (al Governo) in ogni modo usando termini come risarcimento “effettivo”, “dissuasivo” ed “energico” o ripetendo mille volte che va analizzato il caso concreto di abuso.
Nei moltissimi casi di precariato storico, protratto per oltre 10 anni, sarà difficile non dedurre dal caso concreto un abuso che necessita una forma di risarcimento “energico”.
Insomma i conti non tornano (e d’altronde la legge italiana era fatta apposta per non farli tornare… in danno ai precari ovviamente):
– alcuni, fortunati, precari (magari dopo 15 anni di lavoro a tempo determinato) erano infatti già entrati di ruolo prima della “buona scuola”, con lo scorrimento delle GAE. Per loro la “buona scuola”, che è arrivata dopo, non ha fatto nulla di “buono”.
– altri (non così pochi) sfortunati precari non erano compresi a priori nel piano straordinario di assunzioni, come tutti coloro che pur non essendo nelle GAE insegnavano da anni su supplenze concesse in base alle “liste di istituto”. Tutta questa gente è ancora precaria oggi ed anche per loro la “buona scuola” non ha fatto nulla di “buono”.
– in ogni caso, se lavorare con contratti a tempo determinato in sequenza per coprire esigenze permanenti del MIUR è illegittimo, non basta che il Governo ad un certo punto assuma tutti per sanare l’illecito: fra gli assunti con il piano straordinario vi erano insegnanti precari da 4 anni ed altri precari da 20 anni. Assumerli tutti solo ora (anche fossero davvero tutti) non sana la questione.
Una cosa sono le valutazioni sulla compatibilità del nostro sistema scolastico con il diritto comunitario per il futuro; altra cosa è il risarcimento dovuto ai precari per la sua incompatibilità passata.
Non pare, a chi scrive, che la “buona scuola” abbia sanato per il futuro questa incompatibilità.
Pare, fra l’altro, singolare e contraddittorio indicare (come fa la Corte Costituzionale) la sola assunzione come soluzione migliore per i docenti e il solo risarcimento come soluzione migliore per gli ATA.
In ogni caso, nel momento in cui la Corte Costituzionale accerta (come ha accertato) che solo con la “buona scuola” lo Stato italiano si è adeguato al diritto comunitario, e dichiara (come ha dichiarato) l’incostituzionalità di una parte degli articoli che regolano le assunzioni a tempo determinato nella scuola, non può non prevedere il diritto al risarcimento del danno per chi ha patito le conseguenze negative di questa illegittima sequenza di contratti a tempo determinato per molti anni.
Se l’insegnante (o l’ATA) sarà ancora precario in oggi (anche dopo la “buona scuola”) si potrà discutere se ha diritto alla conversione del rapporto o ad un risarcimento economico. Se invece nel frattempo il singolo precario è stato assunto in ruolo (con la “buona scuola” o per altre ragioni) avrà comunque diritto ad un risarcimento economico a fronte degli anni lavorati in un’illegittima sequenza di contratti a tempo determinato.
La questione non pare quindi conclusa qui e la Magistratura di merito, interpretando quanto detto dalla CGE nella sentenza Mascolo e quanto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 187/16, con ogni probabilità elaborerà forme di risarcimento del danno adeguate alle concrete situazioni di abuso (come la CGE ci ricorda si debba fare in questi casi).

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Due spin off per i più perversi…
Ci sono altre 2 questioni irrisolte che dall’inizio di questa vicenda giudiziaria attanagliano il dibattito.
La prima riguarda la platea di riferimento sia degli aventi diritto al risarcimento, che degli interessati dalla suddetta sentenza Mascolo della CGE.
Il MIUR sostiene si tratti solo di chi ha lavorato con supplenze scadenti il 31 agosto, chi scrive (assieme a molti Avvocati, moltissimi Magistrati ed ancor più Precari) ritiene che riguardi chiunque ha lavorato a tempo determinato per il MIUR.
Sul punto la sentenza Mascolo ci aiuta molto: la CGE esamina tutte le tipologie di contratti a TD previsti nella scuola e dice chiaramente che per tutte possono esistere valide “ragioni oggettive”, ma che per tutte va valutato se nel caso concreto il MIUR le ha usate per sopperire a sue esigenze “temporanee” anziché “permanenti”.
L’esame del Giudice nazionale (italiano per noi) non potrà quindi limitarsi alla tipologia dei contratti, ma dovrà esaminare il caso concreto.
E sul caso concreto della scuola italiana basterebbero i commenti del governo Renzi alla presentazione della “buona scuola” come confessione a reti unificate dell’utilizzo per decenni di tutti i precari iscritti alle GAE (a prescindere dalla tipologia di supplenza) per mandare avanti la scuola pubblica.
Ma tant’è, la Corte Costituzionale o le recenti sentenze della Cassazione non dicono nulla sul punto, considerando le sentenze CGE vuoti proclami ad uso mediatico.
Altra questione riguarda la natura e l’entità del risarcimento.
Se per ora solo pochi temerari, fra cui il Tribunale di Napoli, hanno osato dire che l’unica soluzione è la conversione a tempo indeterminato del rapporto (e quindi l’assunzione in ruolo con sentenza) oltre al risarcimento del danno; la maggior parte dei Giudici ha invece cercato una forma di risarcimento che possa essere spacciata per equivalente al posto fisso.
La Cassazione con due recenti pronunce ha ritenuto che il parametro del risarcimento sia l’Art. 32 della L. 183/10 e quindi le somme possano andare da 2,5 a 12 mensilità.
Questo criterio non pare abbia per niente quel tenore “energico” che la CGE ha chiesto al nostro paese nella sentenza Mascolo (anche perché spesso, data l’ampiezza di margine fra la somma minima e quella massima, è stato utilizzato dalla Magistratura per mitigare i risarcimenti, avvicinandosi al valore minimo; ad esempio, nel caso di lavoratore successivamente assunto in ruolo, magari dopo 20 anni di precariato).
Più adeguata pare, per chi non è più precario, la lettura data da gran parte della Magistratura che individua nell’Art. 18 S.L. il parametro e quindi in 15-20 mensilità il risarcimento.

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Dalle ultime righe della sentenza in commento, sembra intuire che la Corte Costituzionale si auguri che ai precari italiani basti avere il sole, il mare, una canzone da cantare ed una concreta possibilità di uscire da un incubo durato decenni per scordarsi il passato.
Credo che tutti i precari in questione ricorderanno invece bene, per tutta la vita, il calvario passato: sia che siano ancora assunti a tempo determinato, sia che siano finalmente entrati di ruolo.
Il mare ed il sole li abbiamo soprattutto in questa estate; con le prime piogge e le prime sentenze di merito vedremo che ne sarà della vicenda precari della scuola.

Fonte: Effimera.org 

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