La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

sabato 29 aprile 2017

Decreti Minniti-Orlando. Il Jobs Act di migranti e "devianti"

di Carlo Guglielmi
Sulla locandina di questa iniziativa si parla “del decreto Minniti – Orlando” che, leggo testualmente, “cancella per i migranti principi d’uguaglianza garantiti dalla Costituzione” e “dà poteri di polizia ai Sindaci” . In realtà i decreti sono due ovverosia il n. 13 del 17 febbraio 2017 e il n. 14 del 20 febbraio 2017, entrambi approvati con la fiducia lo scorso 12 aprile dal Senato. E non solo sono due ma hanno apparentemente oggetti diversissimi: il primo ha come legenda “l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale” mentre il secondo si incarica di dettare disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
E però laddove un avvocato (quindi un soggetto asseritamene portatore di un sapere “esperto”) vede due leggi, all’attivista che presumo abbia scritto la locandina (e cioè a un portatore di un sapere esperienziale) ne appare una sola. Ebbene scopo del mio intervento è illustrare perché ha torto il giurista ed ha ragione l’attivista, ovverosia perché c’è più verità nel conservare l’errore che nel correggerlo.
Il primo punto che accomuna tali due decreti è che essi sono stati entrambi dettati non già dal Parlamento (ovverosia da chi dovrebbe detenere l’esclusiva del potere legislativo) ma dal Governo usando quel potere di eccezione dettato dall’art. 77 della Costituzione secondo cui egli può legiferare solo “in casi straordinari di necessità e di urgenza”. E per comprendere la rilevanza di tale dato occorre fare una passeggiata nella filosofia del diritto ed in particolare nel pensiero del più grande giurista europeo del novecento, nonché mai pentito teorico dello stato nazista, e cioè Carl Scmhitt ed in particolare alla sua concezione della sovranità e al rapporto amico/nemico su cui egli fondava la teoria dello Stato.. Ebbene Schmitt, che si è battuto contro la Repubblica di Weimar e (dopo l’iniziale ostilità al nazismo) è divenuto il maggior pensatore giuridico del terzo Reich, sosteneva che se pure è vero che lo stato di diritto si identifica con l’ordine giuridico resta il fatto che quando lo Stato viene percepito in pericolo dai suoi membri è necessario un potere eccezionale per salvaguardarlo. E la norma non può stabilire quando venga meno lo stato di normalità e subentri quello di eccezione ma può solo indicare chi, eventualmente, abbia il potere di intervenire per “salvare” lo stato. Insomma ogni ordine stabilito nasce da una decisione presa innanzi ad una crisi e che crea le condizioni affinché la norma possa avere efficacia. Ciò quindi che fa “eccezione” alla regola è cioè la creazione stessa della norma a fronte di una crisi che minaccia l’ordine costituito. La norma quindi non può essere fondante né originaria: originario è lo stato di eccezione. E allora il punto della sovranità risiede in chi ha l’autorità di decidere durante lo stato di eccezione. E, come detto, a tale valutazione va aggiunta la dicotomia nel rapporto amico/nemico. Tale contrapposizione per Schmitt non solo è fondante del politico (la politica non ha un contenuto ed un luogo proprio ma nasce sulla linea di confine tra gli amici e nemici tracciata da una decisione presa da chi ne ha il potere) ma anche del giuridico identificando una coppia di significati che non concorrono tra loro ma sono divenuti nello Stato contemporaneo di radicale alterità con la vera e propria impossibilità di ricomporre il conflitto da cui una crisi che a sua volta determina uno stato da eccezione da affrontare tramite una decisione. Ed ecco che il cerchio si chiude: lo Stato può far valere la propria norma legale, e trovare la propria unità politica (superando e neutralizzando i dissensi interni), nella misura in cui ha di fronte un “nemico” e decide, mediante una rottura dell’ordine costituzionale, di affrontarlo in uno scontro totale.
Ebbene dai decreti Minniti possiamo allora capire chi sono oggi nemici di chi ha il potere di governare lo stato di eccezione: sono coloro che fanno resistenza al disciplinamento dello spazio e del tempo. Per quanto attiene allo spazio i nemici sono da un lato chi oltrepassa le sbarre della frontiera esterna e cioè i migranti (o più precisamente i richiedenti asilo e gli stranieri comunitari, gli altri migranti erano già da tempo nemici) e sul fronte interno chi rifiuta le gabbie metropolitane (e cioè chi pratica una frequentazione non museale dei monumenti e degli spazi pubblici: il mangiare o bere in strada, le aggregazioni spontanee, le occupazioni di stabili, gli assembramenti non autorizzati, gli schiamazzi). Per quanto invece attiene al tempo entrambe la categorie impattate dai due decreti si unificano nel sottrarsi o fare resistenza in tutto o in parte (chi per necessità e chi per scelta) al tempo del consumo e della valorizzazione diretta del capitale.
E, allora passiamo ad una comparazione dei due decreti e possiamo rilevare come queste due categorie di persone vengono accomunate con una uguale condanna ad un fare e ad uno stare che li accompagna fuori dallo stato di diritto tramite forme estreme di progressiva espulsione dalla giurisdizione.
1.
Il primo punto di straordinario contatto è tra la previsione di cui all’art. 8 comma 4 del Decreto 13/2017 e quella di cui all’art. 16 del Decreto 14/2017.
Ed infatti
- nel decreto sui migranti si afferma come “i prefetti promuovono…ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali”;
- ed invece nel decreto sul decoro urbano la norma impone come in caso di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” il Giudice “con la sentenza di condanna….può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero …… se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”.
Ecco che il lavoro, denudato da ogni diritto, cambia direzione. Da volano di dignità diviene dispositivo di disumanizzazione, da mezzo di affermazione professionale e di soddisfazione di bisogni sempre più evoluti diviene lo strumento di disciplinamento ed espiazione della colpa nonché è il sacrificio da portare alla comunità per la propria salvezza. Vi propongo infatti un esperimento mentale: dapprima riflettete sul fatto che le “comunità locali” verso cui il richiedente asilo dovrebbe prestare lavoro volontario esprimono un membro su quattro delle commissioni territoriali che sono incaricate di valutare la sua domanda di protezione, ed ora chiedetevi: quanto può essere volontario il suo lavoro in favore di quella “comunità locale”? Ed ugualmente riflettete sul fatto che il Giudice che emette la sentenza nel caso di imbrattamento può stabilire una pena che va da una multa di 300 euro sino alla reclusione per due anni, ed ora chiedetevi: quanto può essere volontario il suo “non opporsi” alle richieste di quel Giudice?
2. E se – come detto – la prima condanna è un fare, la seconda è uno stare. Ed infatti il secondo punto di straordinario contatto tra i due decreti è tra la previsione dell’art. 9 del Decreto 14/2017 con quella di cui all’art. 19 comma 3 del Decreto 13/2017.
Ed infatti
- nel decreto sul decoro urbano all’art. 9 si disciplina “l’ordine di allontanamento” irrogabile dai sindaci e, in caso di reiterazione, “il divieto di accesso” con sostanziale espulsione dalla città;
- ed invece nel decreto sui migranti la norma prevede che i nuovi carceri per i migranti, ribattezzati “centri di permanenza per i rimpatri”, debbano essere dislocati “privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani”;
Insomma ciò che conta è un altrove che accomuna devianti e migranti: ovunque ma fuori dalla metropoli.
3. E questo fare e questo stare, come detto, conducono verso forme estreme di progressiva espulsione dalla giurisdizione. Cos’è la giurisdizione? E’ l’affidare l’applicazione concreta delle norme (che sono sempre formulate in termini astratti) al potere giudiziario. E ciò che qualifica tale affidamento è l’indipendenze di tale potere dall’esecutivo e l’obbligo per esso di esercitare tale attività applicativa secondo i canoni dettati dall’art.111 della Costituzione che afferma come “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata“.
Ebbene allora il punto di arrivo dell’inimicizia è la sottrazione del giusto processo. Ed infatti, per quanto attiene al decreto sui migranti, si prendono le ultime figure ancora i qualche modo connesse allo stato di diritto – e cioè i richiedenti asilo e gli stranieri comunitari – e se ne recidono i fili. Si prevede cioè che per sole tali due categorie di cittadini non italiani siano create delle sezioni speciali presso 20 tribunali. Ma attenzione la legge di conversione del decreto 13/2017 inizia affermando all’art. 1 come all’attuazione di tali sezioni specializzate “si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche», aggiungendosi poi come per la formazione di tali magistrati viene stanziata la somma di “€.12.565” (sì, avete capito bene, è il costo di una Fiat Panda un po’ accessoriata). Ma allora se non aumenta significativamente né il numero né la formazione di tali magistrati come si raggiunge quella “accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale” che dà il titolo al decreto? La risposta è facile quanto agghiacciante: negando l’accesso alla giustizia con una serie combinata di interventi e cioè:
- dapprima prevedendo (all’art. 6 comma 8) dei tempi di impugnativa pressoché inesistenti a decorrere dal diniego della richiesta protezione ovverosia 60 giorni per chi si trova già fuori dall’Italia, 30 giorni per chi è in Italia e 15 giorni che chi è trattenuto in un centro di permanenza
- se poi il migrante è informato e determinato a reperire entro tali ristrettissimi tempi un avvocato per impugnare il ravvedimento al punto 14 del medesimo articolo si prevede come “la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera” e cioè – contrariamente alla quasi integralità della materia civile – i 15 giorni decorrono anche se il provvedimento di rigetto di impugnare è di agosto e quindi o il migrante recluso nel centro di permanenza trova a ferragosto trova un legale disposto a lavorare al suo caso oppure non può impugnare il decreto;
- Ma siccome è pur sempre possibile che nonostante tutto un legale disponibile sia rintracciato si passa allora al dissuadere gli avvocati prevedendosi come (al successivo punto 17) che “quando il ricorrente e’ ammesso al patrocinio a spese dello Stato ….il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso ..indica nel decreto di pagamento ….le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate”; sì, anche qui avete capito bene, o il Giudice farà una doppia motivazione assurda e cioè dapprima una sentenza dove spiega perché “rigetta integralmente il ricorso” e poi un decreto dove spiega perché “non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate” oppure se non lo dovesse fare (ed è assai presumibile che non sempre lo farà) l’avvocato non verrà pagato per il suo lavoro nell’auspicio che saranno gli stessi avvocati d’ufficio i primi a non voler più difendere i migranti;
Ma se quel caparbio migrante riuscisse comunque a trovare a ferragosto un avvocato disponibile pure con il rischio di lavorare gratuitamente, ebbene comunque non troverà più il processo riservato a tutti gli altri casi prevedendo il Decreto 13 al comma 8 dell’art. 6 l’applicazione di un nuovo rito con udienza “eventuale”. In altre parole il colloquio a cui il richiedente asilo viene sottoposto da parte della Commissione Territoriale preposta dal Ministero dell’Interno a valutare la sua richiesta sarò videoregistrata e quindi, in caso di diniego, il filmato verrà spedito al giudice che, tranne per particolari esigenze, non vedrà mai né il richiedente asilo né il suo avvocato potendosi gustare senza disturbala visione del file (presumibilmente mentre fa cyclette in palestra dato che per lo più si tratterà di giudici monocratici ovverosia che decidono da soli). L’aspetto ulteriormente straordinario è che – mutuando la pratica dalle previsioni per il “nemico” per antonomasia ovverosia dalla procedura per i processi di mafia – nel solo caso in cui il migrante ha il diritto a partecipare all’udienza, ovverosia per la convalida del provvedimento di trattenimento coatto nei centri di permanenza, questa avverrà “a distanza mediante un collegamento audiovisivo”. Eil decreto si pone ovviamente il problema che la condizione di detenzione del migrante gli comporti “impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà” del richiedente asilo che ha subito l’ordine di trattenimemento ma , per colmo di ironia, lo risolve incaricando “un operatore della polizia di Stato” di dare atto che così non sia (art. 8, comma 3) e il problema è risolto. Insomma si può davvero concludere per l’evaporazione del giudizio. Ma se il primo grado è divenuto quanto vi ho appena descritta l’appello è stato semplicemente cancellato dal Decreto che all’art. 6 comma 13 semplicemente prevede che “il decreto non è reclamabile” .
Molte brave persone si sono chieste con indignato stupore come ciò sia possibile , se anche per le liti di condominio ove in ballo sono i millesimi con cui occorre pagare le pulizie della scala è previsto il doppio grado del giudizio di merito, che questo non sia previsto per una questione che implica la stessa vita del richiedente asilo.. Ma questa domanda se la pongono perché pensano che la dialettica alla base del diritto sia quella tra “io” e “tu” e da questo derivi il fatto che la libertà debba conciliarsi con l’uguaglianza ed entrambe – quando i “tu” siano più degli “io” e viceversa – possano e debbano limitare il principio di maggioranza che si deve arrestare innanzi al rispetto dei diritti fondamentali di ogni singolo individuo. Ma questo è Kelsen, per Schmitt invece – che evidentemente ispira il nostro legislatore – la dialettica è quella tra amico e nemico e chi decide è il leader della maggioranza che è vincolata al principio di uguaglianza solo al proprio interno, unico recinto di uguali, ma non certo all’esterno verso i nemici che per definizione sono diseguali. E quindi non vi è nessuna possibilità di comparare le liti di condominio (fatte da amici e cioè proprietari di immobili presumibilmente bianchi, maschi e in età avanzata) con il diritto ad un equo processo per lo straniero che chiede asilo innanzi al rischio di gravissime conseguenze (sino alla morte) che egli asserisce di correre se espulso.
Ma passiamo allora alla seconda categoria di nemici disegnata dai decreti Minniti ovverosia i turbatori del decoro urbano. Per essi la fuga dalla giurisdizione delle risposte repressive è, se possibile, ancora più radicale. Per essi si introducono delle sanzioni amministrative ovverosia la facoltà/obbligo del potere amministrativo (e cioè il Ministero dell’interno tramite il Questore a cui viene affiancato in tale compito repressivo anche il Sindaco) di irrogare sanzioni pecuniarie o limitative della libertà personale di circolazione. Ma prima di effettuarne una rapida disamina occorre comprendere cosa siano tali sanzioni amministrative. Al riguardo va brevemente detto come l’irrogazione di tali “pene” non rappresenta l’esercizio di un potere amministrativo in senso tecnico, cioè la cura di un interesse pubblico attraverso l’adozione di un provvedimento; l’interesse (o, se si vuole, il bene giuridico) tutelato è già individuato dal legislatore in sede di configurazione della condotta vietata, l’amministrazione non compie alcuna valutazione sugli interessi coinvolti, ma applica -ove ne ricorrano le condizioni- una «pena». E allora perché non affidare questo compito alla magistratura? Perché con le sanzioni amministrative non si punisce un reato ma si interviene con finalità di prevenzione generale e speciale. E le conseguenze pratiche di ciò sono evidenti quanto aberranti. Sopra abbiamo accennato al reato di imbrattamento, in tale caso il codice penale prevede che a disporre la sanzione (che in assenza di recidiva è una multa di 103 euro) è un magistrato che dovrà giudicare in forza del disposto dell’art. 111 Cost sopra citato laddove prevede che “nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo” e tenendo conto che sempre la nostra carta costituzionale all’art. 27 impone la presunzione di non colpevolezza sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ebbene tutto ciò accade nel caso un giovane effettivamente imbratti un muro e debba essere punito per questo. Il decreto Minniti si occupa del caso in cui però, sfortunatamente, tale giovane non imbratti tale muro ma il Sindaco o il Questore ritengano che vi siano rischi che egli intenda farlo. In tale caso, “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di …. pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana” il Sindaco potrà emettere ordinanze di allontanamento (art. 8) e così il Questore (art. 10) potrà giungere al divieto di accesso sino a due anni in intere città o ampie zone delle stesse. E tutto ciò non solo senza che il sanzionato abbia compiuto alcun reato ma senza altresì alcuna delle garanzie del giusto processo e neppure la presunzione di innocenza prevedendo infatti le sanzioni amministrative sempre e comunque la presunzione di colpevolezza (si veda Cass., I, 21 gennaio 2000, n. 664).

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E allora eccole le stimmate del nemico di Minniti ed Orlando: lavoro senza diritti, delimitazione e recintazione degli spazi pubblici, affievolimento dei diritti e della giurisdizione. E sono pene liberamente irrogabili in quanto riguardano una minoranza antisistemica: migranti e devianti. Ma io vi chiedo: dove abbiamo già sentito questa canzone? Siamo così sicuri che riguardi solo questa minoranza? La risposta è no. La ricetta davvero identica è quella già sperimentata e somministrata al mondo del lavoro. E’ identica per il progressivo svuotamento di diritti e reddito del lavoro. E’ identica per l’avvenuto impedimento alla tutela giudiziaria: con il cd “collegato lavoro” dal 2010 in Italia un imprenditore per decidere di fare una causa di inadempimento contrattuale ad un suo dipendente precario ha 10 anni di tempo, il suddetto dipendente precario per decidere di fare una causa alo stesso imprenditore ha 60 giorni. È identica nella “recintazione” degli spazi pubblici che in quanto limitati divengono tendenzialmente privati. È identica cioè nell’espulsione delle fasce popolari dei quartieri oggetto di cd “gentrificazione” ovverosia quelle zone popolart della città caratterizzate da mobilità e vivacità culturale ove la rendita finanziaria e fondiaria decide la deportazione di massa dei precedenti abitanti al fine di far levitare il costo del mattone e sostituirli con persone capaci di sostenere la spesa lucrando sulla differenza. E non a caso sono proprio quei quartieri che vengono colpiti dalle campagne sul decoro e contro il degrado per imbalsamare una parte di città e rivenderla come luogo “pittoresco” ma pacificato da ogni conflitto, mettendo a valore il “popolare” contro il “popolo” stesso. Insomma le prime due delle tre stimmate del nemico, sottrazione al lavoro della remunerazione ed espulsione dal centro della città dopo averlo valorizzato con la propria vita e creatività, sono null’altro che le forme contemporanee dell’estrazione del plusvalore. E la terza stimmate, la degiuridificazione, è lo strumento di disciplinamento che ne consente l’attuazione senza resistenze.
E allora se è cosi, ed io credo che lo sia, abbiamo un soggetto: e cioè i “nemici” che ricomprendendo pressoché tutto il lavoro sottopagato e precario diviene categoria davvero amplissima e (purtroppo) oramai maggioritaria. Ed abbiamo un programma: valorizzazione del lavoro, riappropriazione degli spazi pubblici ed effettività dei diritti alla città e al reddito.
Ora sta a noi capire cosa saremo capaci di farne.

Fonte: lavorovivo.it

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