La crisi è quel momento in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere. Antonio Gramsci

lunedì 9 novembre 2015

Autonomia scolastica: dentro o fuori dalla Costituzione?

di Antonia Sani
Autonomo/a è chi, libero/a da qualsiasi forma di condizionamento, decide in piena indipendenza delle proprie scelte, dei propri comportamenti. Il termine greco “nomos-legge” è tuttavia stringente: l’autonomia non può essere disgiunta dal principio di responsabilità . In questo senso autonomia e libertà formano nella Costituzione italiana un nesso inscindibile in cui autonomia rappresenta l’esercizio della libertà secondo comportamenti liberamente scelti (ma non lesivi delle istituzioni democratiche e dei rapporti civili e sociali). “La libertà personale è inviolabile” recita l’Art.13/Cost, ma poi seguono i casi in cui può – nei limiti stabiliti dalla legge- essere violata…
La deformazione del significato autentico inizia a partire dall’ambito lavorativo, dove “lavoro autonomo”, da sinonimo di attività indipendente (libera professione, creazione-conduzione di azienda…) assume sempre più il significato di “iniziativa privata”, con tratti e caratteristiche “esclusive” che la distinguono dal “pubblico impiego”, vissuto dall’opinione pubblica come una sorta di calderone indistinto.
La competitività viene individuata come valore cardine dell’impresa, tanto più perseguibile poiché il protagonista è coinvolto in prima persona o come partecipe di un assetto societario. Di contro, cresce la debolezza delle istituzioni (cui il pubblico impiego fa riferimento), al punto che oggi per dirimere eventuali controversie tra multinazionali e difesa dei diritti dei cittadini anche in campo internazionale, rispetto all’intervento della magistratura dei singoli Stati, i poteri forti possono tranquillamente indicare istituti come l’arbitrato.
Il documento penetrò come un cuneo nel percorso della democrazia scolastica avviato con l’istituzione degli Organi Collegiali ( Legge 477/1973) che intendevano realizzare nella scuola della Repubblica quella partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese prevista per tutti i lavoratori (Art.3/Cost).
Se la scuola fosse un servizio pubblico la sua gestione avrebbe potuto essere affidata a cooperative o associazioni di cittadini riconosciuti nelle loro organizzazioni dalle istituzioni locali. Ma la scuola della Repubblica non è un servizio, è una funzione dello Stato, in quanto garante della formazione democratica dei cittadini. Essa non è soltanto dispensatrice di istruzione, ma luogo di affermazione del diritto all’uguaglianza, alle pari opportunità, luogo del rispetto delle differenze, del pluralismo culturale. La scuola della Repubblica è laica, aperta a tutti e a tutte.
La loro autonomia è rappresentata dalle articolate posizioni politiche che i diversi consessi esprimono, ma il carattere pubblico degli istituti non viene mai meno.
Insomma, la scuola dello Stato avrebbe raggiunto l’efficienza solo rinunciando alla sua natura democratica….
Esse sono previste dalla Costituzione, ma come imprese private, di tendenza . Godono della stessa libertà che viene riconosciuta a imprese di natura economica. I loro alunni e alunne godranno di un trattamento equipollente in ossequio al riconoscimento della libertà di scelta, ma le scuole da cui provengono sono altra cosa rispetto alla scuola della Repubblica che ha per fine l’attuazione del diritto all’istruzione di tutti e tutte in un clima di pluralismo e laicità.
Fu la legge 62/2000 durante un governo di centrosinistra a violare definitivamente la distinzione costituzionale tra scuola dello Stato e scuole private ponendo sullo stesso piano in un unico sistema nazionale scuole pubbliche e scuole private definite “paritarie”. Entrambe sono oggi definite nella legge 107 con l’appellativo di “scuola dell’autonomia”.
Un passaggio significativo è contenuto nella legge 59/97 ( nota come Legge Bassanini). All’art. 21 si legge: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell’autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo”.
Illegittima è quindi l’attribuzione dell’autonomia ai singoli istituti statali in assenza di una cornice di riferimento!
Si tratta di perseguire il completamento dell’iter degli Organi Collegiali. I Decreti Delegati rappresentano a tutt’oggi lo strumento di democrazia scolastica per l’autogoverno della scuola (non sono stati abrogati in toto dalla 107!).
L’autonomia del sistema scolastico statale (a quando l’abrogazione della legge 62?) nel rispetto dei principi costituzionali del decentramento e della partecipazione sarebbe così pienamente “dentro la Costituzione”. Il ruolo del MIUR resterebbe rilevante, in quanto garanzia amministrativa dell’unitarietà del sistema scolastico statale su tutto il territorio nazionale, ma non sarebbe più di intralcio - in ossequio a un vetero centralismo - all’attuazione di una reale gestione democratica della scuola.

Fonte: La Città futura 

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